Corte costituzionale

Sentenza n. 94/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/2000 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

della Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle

circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala

e Oppeano della Provincia di Verona), promosso con ordinanza emessa

il 12 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto,

iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1998, e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione del comune di Isola della Scala,

del comune di Bovolone e del comune di Oppeano, nonché l'atto di

intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Giorgio Orsoni, per il comune di Isola della

Scala, Massimo Luciani, per il comune di Bovolone, Mario Bertolissi e

Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 12 marzo 1998, pervenuta a questa

Corte il 2 settembre successivo, il Tribunale amministrativo

regionale del Veneto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 6 della legge della Regione Veneto

24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e

comunali), così come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge della

Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed

integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25), nonché,

conseguenzialmente, della legge della Regione Veneto 21 aprile 1995,

n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di

Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona), per

contrasto con gli articoli 133, 5, 128, 3 e 97 della Costituzione; b)

della predetta legge regionale n. 37 del 1995, per contrasto, sotto

altro profilo, con gli articoli 3, 97, 5, 128 e 133 della

Costituzione, anche in relazione agli articoli 5, 6 e 12 della legge

regionale n. 25 del 1992.

2. - Le questioni sollevate traggono origine dalla vicenda del

distacco di porzioni del territorio dei comuni di Isola della Scala e

di Oppeano, ed aggregazione delle medesime al territorio del comune

di Bovolone, tutti in Provincia di Verona, disposti con la legge

della Regione Veneto n. 37 del 1995, dopo un referendum indetto dalla

Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del

1992, in cui sono stati ammessi al voto tutti gli elettori del comune

di Bovolone e i soli cittadini dei comuni di Isola della Scala ed

Oppeano residenti nelle porzioni di territorio comunale delle quali

si proponeva il distacco e l'aggregazione al comune di Bovolone.

Il Tribunale amministrativo regionale remittente premette che la

proposta di legge regionale per il distacco di alcuni territori dai

comuni di Isola della Scala e di Oppeano, e la loro aggregazione al

comune di Bovolone - al dichiarato fine di consentire la riunione

nell'ambito di quest'ultimo comune dell'intera frazione denominata

Villafontana - era stata presentata nel 1991; che i consigli comunali

di Isola della Scala e di Oppeano avevano espresso parere negativo,

mentre il comune di Bovolone aveva dato il proprio assenso; che una

consultazione popolare informale svoltasi nel 1992 aveva dato esito

negativo; che successivamente, entrata in vigore la legge regionale

n. 25 del 1992, che aveva ridisciplinato i procedimenti in questione,

il Consiglio regionale del Veneto aveva dato giudizio di

"meritevolezza" sulla proposta, e conseguentemente era stato indetto

il referendum delle popolazioni interessate, cui in un primo tempo

erano state chiamate a partecipare le intere popolazioni di Bovolone

e di Oppeano, e i soli abitanti nel territorio da trasferire del

comune di Isola della Scala; mentre in un secondo momento, a seguito

di una più precisa individuazione dell'estensione delle due porzioni

di territorio da trasferire (inferiore, per ciascuno dei due comuni

"cedenti", al 10 per cento del rispettivo territorio, ma superiore,

nel suo insieme, al 10 per cento del territorio del comune di

aggregazione) erano stati convocati al voto tutti gli abitanti del

solo comune di Bovolone, e i soli abitanti dei territori da

trasferire degli altri due comuni; che con ciò la Regione aveva

seguito il criterio sancito dall'art. 6 della legge regionale n. 25

del 1992, il quale prevede che al referendum prenda parte l'intera

popolazione dei comuni, di provenienza o di destinazione dei

territori da trasferire, se il trasferimento riguardi almeno il 30%

della popolazione o almeno il 10% del territorio rispettivo, e invece

solo la popolazione residente nel territorio da trasferire per quei

comuni nei quali non si raggiungano le predette soglie di incidenza;

che l'esito del referendum era stato largamente favorevole nel suo

complesso (peraltro risulta che la maggioranza dei votanti del comune

di Isola della Scala si era invece espressa in senso contrario); che

a seguito di ciò il Consiglio regionale aveva dato corso alla legge

di variazione territoriale.

Il Tribunale amministrativo regionale premette ancora che nel

giudizio instaurato dai comuni di Isola della Scala e di Oppeano per

l'impugnazione di una deliberazione della Giunta provinciale di

Verona, recante l'accertamento dei dati relativi alla popolazione

residente nei tre comuni interessati e la definizione dei nuovi

confini fra i medesimi, ai sensi della legge regionale n. 37 del

1995, che ha disposto la variazione territoriale, risultano

ammissibili e rilevanti le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dai ricorrenti nei confronti della legge regionale n. 37

del 1995, nonché dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992,

che regola il procedimento referendario per pervenire alle

modificazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni: questioni

che non avevano invece potuto essere prese in considerazione in

precedenti giudizi davanti al medesimo Tribunale amministrativo

regionale, del cui esito si dà conto, in quanto, da un lato, il

Tribunale aveva ritenuto che gli atti del procedimento preliminare

all'approvazione della legge regionale di variazione territoriale dei

comuni non possano essere oggetto di autonoma impugnazione, mentre si

potrebbe solo sollevare questione di legittimità costituzionale

della medesima legge nel corso di giudizi instaurati per

l'impugnazione dei primi atti amministrativi da essa previsti per

l'attuazione della modifica territoriale; dall'altro lato, erano

ancora mancati gli adempimenti amministrativi conseguenziali alla

variazione territoriale, previsti dalla legge regionale che aveva

disposto quest'ultima.

Ciò premesso, il Tribunale remittente osserva anzitutto che il

citato art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 "contempla un

meccanismo di tipo matematico ed inderogabile ai fini della

determinazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi

sull'ipotesi di aggregazione di una parte di territorio ad altro

comune: meccanismo che nella sua materiale applicazione comporta,

all'evidenza, effetti irrazionali e distorsivi dell'autentica

volontà popolare, nel caso di specie sicuramente verificatisi e

comprovabili". Mentre infatti non ha potuto partecipare al voto

l'intera popolazione dei due comuni "cedenti", vi ha partecipato

l'intera popolazione del comune di aggregazione, riuscendo

determinante per il risultato.

Secondo il giudice a quo "popolazioni interessate", per gli

effetti dell'art. 133 della Costituzione, sarebbero solo quelle che

risiedono nelle aree interessate al mutamento di confini, e non anche

la totalità delle popolazioni dei comuni coinvolti nella modifica,

che al più potrebbero subire solo in via indiretta le conseguenze

della variazione.

L'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 sarebbe dunque

illegittimo "nella parte in cui non consente di limitare l'interpello

referendario alle sole popolazioni effettivamente interessate al

proposto mutamento di confine", per contrasto con l'art. 133 della

Costituzione, contrasto che si estenderebbe anche alla legge

regionale n. 37 del 1995.

Allo stesso tempo, ad avviso del remittente, sarebbero violati i

principi di autonomia delle amministrazioni comunali, di cui agli

articoli 5 e 128 della Costituzione, "stante la prevalenza della

volontà del comune 'annettente' in tal modo apoditticamente e

immotivatamente assicurata", rispetto alla sfera di autonomia dei

comuni finitimi; e sarebbero altresì violati gli articoli 3 e 97

della Costituzione, in quanto si inciderebbe sulla parità del valore

del voto tra i soggetti coinvolti, e si altererebbe il conseguente

"buon andamento" e la stessa imparzialità dell'azione amministrativa

deputata a preparare la consultazione referendaria e ad attuarne il

risultato.

Per l'ipotesi, poi, che la predetta questione di legittimità

costituzionale, che il remittente considera assorbente, non dovesse

essere accolta, il Tribunale amministrativo regionale solleva

altresì questione di legittimità costituzionale della sola legge

regionale n. 37 del 1995 per contrasto con gli articoli 3, 97, 5, 128

e 133 della Costituzione sotto un diverso profilo, e cioè in quanto

il procedimento preparatorio della medesima legge sarebbe stato

caratterizzato "da elementi obiettivamente falsanti l'autentica

volontà popolare e comunque miranti a surrettiziamente alterare il

rapporto tra territorio e popolazione interessata al mutamento di

confini e, quindi, a far appropriatamente scattare il meccanismo

prestabilito" dall'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992. Il

remittente adduce in proposito alcune circostanze: il fatto che la

Giunta regionale, a distanza di poco tempo, abbia diversamente

individuato la porzione di territorio da aggregare al comune di

Bovolone, in una misura che rendeva possibile far votare l'intera

popolazione di quest'ultimo comune; e il fatto che il Consiglio e la

Giunta regionale avrebbero omesso di effettuare "serie indagini" per

l'accertamento dei profili della tradizione storica e culturale,

nonché delle esigenze economiche e sociali che consigliavano

l'accoglimento della proposta, e, soprattutto, non avrebbero

specificamente assolto all'esigenza di motivare sul punto della

"meritevolezza" della variazione proposta, in relazione ai pareri dei

Consigli comunali interessati e alla valutazione delle ragioni

adducibili a fondamento della variazione proposta. Tutto ciò

sostanzierebbe anche una ulteriore violazione dell'art. 97 della

Costituzione in relazione alle regole del giusto procedimento ai fini

della formazione della legge provvedimento di variazione

territoriale.

Infine, una ulteriore violazione procedimentale, rilevante ai

fini dell'art. 97 della Costituzione ma tale da integrare anche una

illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 133 della

Costituzione in relazione all'art. 6, ultimo comma, della legge

regionale n. 25 del 1992 e dell'art. 25, ultimo comma, della legge

regionale n. 1 del 1973, deriverebbe dal fatto che la individuazione

della popolazione interessata al referendum è avvenuta con una

delibera della Giunta che non ha rispettato il termine di 45 giorni

precedenti la data della consultazione, prescritto per la indizione

del referendum dal citato art. 25 della legge regionale n. 1 del

1973.

L'ordinanza di rimessione, dopo avere disatteso ulteriori profili

di legittimità costituzionale sollevati dalle parti ricorrenti, e

dopo avere affermato la rilevanza delle questioni sollevate, in

quanto dalla loro decisione dipenderebbe la sussistenza dei

presupposti legislativi del provvedimento impugnato nel giudizio a

quo si conclude con la richiesta a questa Corte di una pronuncia

sulle modalità di ingresso delle questioni di costituzionalità

sulle leggi regionali concernenti le variazioni territoriali dei

comuni, ritenendo il collegio "non più eludibile" una soluzione che

consenta di anticipare la tutela giurisdizionale nei riguardi dei

provvedimenti che precedono l'approvazione della legge di variazione

ma che siano già suscettibili, come nel caso di specie, di ledere

posizioni soggettive.

3. - L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del

Veneto, che ha sollevato la questione, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, del

30 settembre 1998.

4. - Si è costituito il comune di Isola della Scala, chiedendo

l'accoglimento delle questioni.

Nella memoria successivamente depositata, la difesa del comune di

Isola della Scala sostiene che il criterio indicato dal legislatore

regionale per individuare le popolazioni chiamate a votare nel

referendum non è conforme all'art. 133 della Costituzione, che

richiederebbe, secondo quanto ritenuto da questa Corte con la

sentenza n. 433 del 1995 (diversamente da quanto prima affermato

nella sentenza n. 453 del 1989), la estensione della consultazione

all'intera popolazione anche dei comuni dai quali il territorio viene

scorporato, superandosi così la distinzione fra interesse diretto e

interesse indiretto. Né si verterebbe, nel caso di specie, in quelle

ipotesi eccezionali nelle quali, secondo la citata sentenza n. 433

del 1995, si potrebbe limitare la consultazione alle sole popolazioni

direttamente interessate dalla variazione, in quanto il territorio

scorporato dal comune di Isola della Scala sarebbe stato parte

integrante di tale comune sia sul piano morfologico sia su quello

socio-politico, e d'altra parte nella specie sarebbe del tutto

mancante la valutazione "caso per caso" della situazione che

consentirebbe, secondo la citata giurisprudenza, la deroga al

principio generale della consultazione estesa all'intera popolazione

dei comuni interessati.

Nella specie la variazione del territorio sarebbe stata

supportata esclusivamente dal consenso della maggioranza elettorale

del comune di destinazione, essendo illegittimamente limitata la

partecipazione al voto della popolazione dei comuni di origine. La

limitazione apposta dal legislatore regionale comprometterebbe per un

verso il principio di sovranità popolare, per altro verso quello di

autonomia di ciascun ente locale.

Sotto altro profilo, secondo la parte, la legge regionale che ha

disposto la variazione territoriale in questione sarebbe in contrasto

con le previsioni costituzionali che, sul presupposto dei principi di

eguaglianza, di autodeterminazione e di buon andamento

dell'amministrazione, garantiscono l'identità socio-politica di

tutti i cittadini e la partecipazione democratica degli stessi alle

scelte organizzative del territorio.

Pertanto, per un verso, la legge regionale n. 37 del 1995 sarebbe

viziata per illegittimità derivata dalla incostituzionalità

dell'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992; per altro verso,

l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sarebbe violato a causa

delle carenze istruttorie relative all'accertamento dei presupposti

della modifica territoriale, e altresì per il mancato rispetto del

termine che deve intercorrere fra l'indizione del referendum e il suo

svolgimento.

Il referendum sarebbe, nella Regione Veneto, non solo

obbligatorio, ma altresì vincolante: in tal senso l'art. 6 della

legge regionale n. 25 del 1992 prevederebbe che alla valutazione

complessiva della consultazione referendaria debba accompagnarsi la

considerazione degli esiti distinti di essa per ciascuna parte del

territorio interessato alla variazione. Al contrario, la modifica in

oggetto sarebbe stata disposta senza considerazione dell'esito

referendario relativo al territorio del comune di Isola della Scala,

così come la stessa consultazione era stata indetta a prescindere

dal parere negativo espresso dal consiglio comunale di detto comune

sulla proposta di variazione territoriale.

Infine, sarebbe ravvisabile un ulteriore profilo di

illegittimità della legge regionale n. 37 del 1995 in quanto,

disattendendo le previsioni degli artt. 117 e 133 della Costituzione,

in ordine alla competenza legislativa regionale in materia di

circoscrizioni comunali, non avrebbe indicato alcuna direttiva di

massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali

connessi con la revisione delle circoscrizioni, come previsto

dall'art. 8, ultimo comma, della legge regionale n. 25 del 1992.

5. - Si è costituito altresì, con atto depositato l'11 dicembre

1998, chiedendo l'accoglimento delle questioni, il comune di Oppeano,

che ha pure depositato successiva memoria illustrativa.

6. - Si è costituito a sua volta il comune di Bovolone, con atto

depositato il 16 ottobre 1998, chiedendo che le questioni siano

dichiarate inammissibili o in subordine infondate.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza, il comune di

Bovolone prospetta un primo motivo di inammissibilità della

questione relativa all'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992,

derivante dal fatto che il giudice a quo l'avrebbe sollevata solo a

conclusione dell'intero procedimento di modifica territoriale, e non

come avrebbe potuto nella sede del precedente giudizio instaurato per

l'impugnazione delle delibere di indizione del referendum: in omaggio

ad un indirizzo giurisprudenziale (circa la inammissibilità di una

autonoma impugnazione di dette delibere) che lo stesso giudice

remittente mostrerebbe di non condividere, così manifestandosi una

contraddizione fra l'itinerario logico seguito dal giudice e gli atti

dallo stesso effettivamente compiuti.

Un secondo profilo di inammissibilità della medesima questione

discenderebbe dal fatto che con essa non si intenderebbe travolgere

l'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 nella sua interezza, ma

solo nella parte in cui non consente di limitare la consultazione

referendaria alle sole popolazioni direttamente interessate. Così

impostando la questione, il remittente chiederebbe a questa Corte una

sentenza additiva senza che ricorra il presupposto di una soluzione

"a rime obbligate". Infatti il giudice a quo non spiegherebbe per

quale motivo la soluzione da esso proposta sarebbe costituzionalmente

obbligata, dato che non si pone il problema dell'esistenza di

soluzioni interpretative alternative. Onde la questione sarebbe

inammissibile sia per difetto di motivazione sulla non manifesta

infondatezza, sia sotto il profilo del necessario rispetto della

discrezionalità legislativa, che la giurisprudenza costituzionale

avrebbe riconosciuto in questo campo.

Un terzo profilo di inammissibilità riguarderebbe invece le

censure rivolte alla legge regionale n. 37 del 1995. Poiché il

referendum ha visto prevalere, sul complesso degli elettori

interessati direttamente dalla modifica territoriale (nei due comuni

di Oppeano e di Isola della Scala), la volontà di aggregazione al

comune di Bovolone, il remittente, chiedendo la limitazione del

referendum alle sole popolazioni direttamente interessate, otterrebbe

il solo risultato della conferma dell'esito già determinatosi, onde

l'eventuale accoglimento della questione non determinerebbe alcuna

conseguenza nel giudizio a quo.

Nel merito, la parte osserva anzitutto che il thema decidendum

come specificato dal remittente, riguarderebbe la sola affermata

illegittimità della norma per eccesso, cioè per non aver limitato

l'ambito della consultazione referendaria alle sole popolazioni

residenti nelle aree territoriali oggetto del mutamento. Così

delimitata, la questione si rivelerebbe manifestamente infondata,

sulla base di quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 433

del 1995, secondo cui la limitazione della consultazione ai soli

residenti nelle aree da trasferire violerebbe l'art. 133 della

Costituzione.

Dall'intera giurisprudenza di questa Corte in materia si

ricaverebbe che si deve distinguere fra popolazione direttamente e

indirettamente interessata, precisandosi (nella sentenza n. 433 del

1995) che il principio generale è quello della consultazione

dell'intera popolazione comunale, anche del comune di destinazione,

ma che esso può essere derogato in casi particolari, quando

ricorrono le condizioni della differenziazione sociologica del gruppo

che chiede l'autonomia (quando si tratta della creazione di un nuovo

comune), della limitata entità del territorio da trasferire, o da

rendere autonomo, rispetto al totale, e della limitata entità della

popolazione.

Sulla base di questi principi la limitazione della consultazione,

nella specie, agli abitanti della frazione di Villafontana e a quelli

del comune di Bovolone sarebbe del tutto razionale, poiché la

frazione esisterebbe già nella sua individualità, e l'entità del

territorio e della popolazione cui si riferisce il trasferimento,

rispetto al totale del territorio e della popolazione dei comuni di

origine, sarebbe estremamente limitata.

La legge regionale n. 25 del 1992 non avrebbe fatto che dettare i

criteri generali per l'identificazione del concetto di popolazione

interessata, in corrispondenza ai principi affermati dalla

giurisprudenza di questa Corte: infatti la consultazione dell'intera

popolazione comunale sarebbe necessaria quando l'impatto del

trasferimento, di territorio o di popolazione, è tale da determinare

un'alterazione significativa dell'identità stessa della

collettività comunale, mentre non avrebbe senso procedere alla

consultazione generalizzata qualora la modificazione dello status quo

sia trascurabile.

Né si potrebbe invocare, per contestare la scelta del

legislatore regionale, l'affermazione della sentenza n. 433 del 1995,

secondo cui la presenza delle condizioni particolari che giustificano

la limitazione della consultazione comporterebbe una valutazione di

elementi di fatto da effettuarsi caso per caso, poiché la

possibilità di valutare caso per caso gli elementi di fatto non

escluderebbe quella di identificare già in via generale alcune

condizioni al di sotto delle quali non si giustifica l'allargamento

della consultazione; e del resto lo stesso art. 133 della

Costituzione richiederebbe la fissazione di norme generali ed

astratte, da rispettare nelle leggi provvedimento di variazione

territoriale.

In effetti, secondo la parte, il legislatore regionale avrebbe

individuato un ragionevole punto di equilibrio fra il principio

generale della consultazione generalizzata e la possibilità di

deroga a tale principio in presenza di condizioni particolari.

In ordine alla censura di violazione degli articoli 5 e 128 della

Costituzione, stante la prevalenza della volontà del comune

"annettente", la memoria osserva che è nella logica stessa dei

trasferimenti di territorio e di popolazione che la consultazione

riguardi le sole popolazioni direttamente interessate, ed è pertanto

naturale che queste non coincidano necessariamente con la sola

popolazione del territorio da trasferire né con quella di tutti i

comuni coinvolti nel trasferimento.

D'altra parte il solo modo per andare incontro alle

preoccupazioni del remittente sarebbe il coinvolgimento di tutti i

comuni toccati dal provvedimento: ciò che per un verso non avrebbe

senso, in assenza di un interesse qualificato delle popolazioni dei

comuni che subiscono un trasferimento limitatissimo di territorio e

di popolazione, per l'altro sarebbe in contraddizione con la stessa

impostazione del remittente, che vorrebbe la limitazione del

referendum alla sola popolazione delle aree trasferite. In tali

termini la questione si paleserebbe, per questo profilo,

inammissibile, anche per la sua genericità, prima ancora che

infondata.

Pure infondata sarebbe l'ulteriore censura di violazione degli

articoli 3 e 97 della Costituzione. Il richiamo a quest'ultima norma

sarebbe inconferente, poiché non si comprenderebbe in qual modo il

regime del voto possa incidere sul buon andamento e

sull'imparzialità dell'amministrazione (e sotto questo profilo la

questione sarebbe, ancor prima, inammissibile per errore nella

identificazione del parametro). Quanto all'art. 3, a prescindere dal

fatto che sarebbe stato più corretto il richiamo all'art. 48, si

osserva che il concetto di voto eguale riguarda il "peso" di ogni

singolo suffragio, con conseguente illegittimità, salvo ipotesi

eccezionali, del voto plurimo o multiplo: ma qui il voto di tutti i

chiamati alla consultazione peserebbe in modo eguale. La censura si

sostanzierebbe dunque in quella di illegittimo inserimento fra i

partecipanti al voto di cittadini non legittimati, onde essa si

identificherebbe con quella già prima esaminata e respinta.

Quanto alle censure rivolte alla legge regionale n. 37 del 1995,

la memoria respinge anzitutto quella secondo cui la porzione di

territorio da trasferire sarebbe stata ridefinita all'unico scopo di

consentire alla sola popolazione di Bovolone di essere consultata,

affermando che la variazione dell'originaria determinazione si deve

semplicemente ad un aggiustamento di ordine tecnico, che ha tenuto

conto delle precisazioni da parte dei comuni quanto all'effettiva

consistenza del territorio e della popolazione da trasferire. In ogni

caso, l'assunto sarebbe privo di ogni dimostrazione.

In ordine al denunciato difetto di istruttoria, si osserva che la

prima fase del procedimento si è svolta sotto l'impero della legge

regionale n. 17 del 1973, che sarebbe stata pienamente rispettata,

onde non potrebbe assumersi a parametro la legge sopravvenuta.

Anche la denuncia di un difetto del giudizio di "meritevolezza"

dell'iniziativa sarebbe infondata, essendo tale giudizio

manifestazione di discrezionalità, insindacabile in sede di

controllo di legittimità della legge regionale di modificazione

territoriale. Infine non sarebbe stato violato l'art. 25 della legge

regionale n. 1 del 1973, che impone la indizione del referendum

almeno 45 giorni prima della consultazione, in quanto la

determinazione definitiva della popolazione e del territorio

interessati sarebbe stata compiuta come semplice adempimento di

carattere tecnico, che non alterava la sostanza politica della

questione sottoposta agli elettori, e che non avrebbe richiesto un

rinvio o una nuova indizione del referendum.

La memoria conclude osservando che la modificazione contestata

risulterebbe conforme alla volontà dei frazionisti di Villafontana,

che avrebbero massicciamente espresso il proprio favore

all'aggregazione al comune di Bovolone: e questa sarebbe la volontà

da prendere in primaria considerazione in fattispecie come quella in

esame.

7. - Ha depositato atto di intervento la Regione Veneto (peraltro

parte costituita nel giudizio a quo), chiedendo che le questioni

siano dichiarate non fondate.

L'interveniente sottolinea anzitutto la funzione "regolatrice e

mediatrice degli interessi" affidata alla Regione dalla Costituzione

in questa materia, che si manifesterebbe sia attraverso la posizione

delle regole generali, sia nell'adozione della legge provvedimento di

variazione territoriale.

Ricordati gli elementi fattuali della fattispecie, sulla base

della ricostruzione fatta dal remittente e dal ricorrente comune di

Isola della Scala, che la Regione non contesta, quest'ultima osserva

che le ragioni addotte a sostegno dell'iniziativa di variazione

territoriale attengono all'esigenza di razionalizzazione dei servizi,

e non a motivi di ordine storico, sociale o culturale; e che l'esito

della consultazione referendaria è stato largamente favorevole alla

iniziativa, anche calcolando separatamente i voti espressi dagli

elettori residenti, complessivamente, nel territorio destinato ad

essere aggregato al comune di Bovolone.

La Regione sostiene poi che, se si sentono solo le popolazioni

direttamente interessate alla modifica, si ignorano gli interessi,

indiretti ma significativi, degli altri cittadini; e che il criterio

matematico ed inderogabile stabilito dall'art. 6 della legge

regionale n. 25 del 1992 è del tutto ragionevole, prendendo come

termini di bilanciamento la popolazione e il territorio, sia del

comune di origine che di quello di destinazione, e attribuendo

un maggior peso percentuale alla popolazione rispetto al territorio.

Quanto ai profili di illegittimità costituzionale riferiti alla

sola legge provvedimento n. 37 del 1995, la Regione afferma che essi

male si presterebbero ad essere oggetto del presente giudizio di

costituzionalità: nel merito, poi, osserva che la successiva nuova

delimitazione del territorio da trasferire, e conseguentemente della

popolazione chiamata a votare nel referendum costituì una

precisazione di carattere tecnico, che non avrebbe determinato la

necessità di rinnovare il procedimento; e che la prima parte della

procedura istruttoria fu svolta correttamente, con l'acquisizione dei

pareri dei comuni, sotto il vigore della legge regionale n. 17 del

1973, e in conformità ad essa, ancorché, entrata in vigore la legge

regionale n. 25 del 1992, i comuni siano stati sollecitati, con

intento più che altro prudenziale, a confermare la circostanza della

mancata presentazione di opposizioni da parte dei cittadini, senza

che però fosse necessario ottenere nuovamente il parere dei comuni.

Nella memoria illustrativa prodotta in vista dell'udienza, la

Regione ribadisce la ragionevolezza della soluzione adottata dalla

legge regionale n. 25 del 1992 quanto all'ambito delle popolazioni

consultate col referendum e sostiene che la restante popolazione dei

comuni il cui territorio viene aggregato ad altro comune avrebbe

sempre la possibilità di manifestare le proprie istanze, nelle forme

stabilite, oggi, dall'art. 7 della legge regionale n. 25 del 1992

(osservazioni alle delibere dei consigli comunali) e, ieri,

dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 17 del 1973 (cioè

attraverso il parere obbligatorio del comune). Nel caso di specie,

poi, sarebbe stato dato effettivamente modo alle popolazioni escluse

dal voto di presentare le proprie osservazioni relativamente agli

atti di iniziativa o di adesione e ai pareri.

La Regione ricorda poi che, in base alla più recente evoluzione

della legislazione statale, spetta alla potestà legislativa

regionale il compito di organizzare l'esercizio delle funzioni

amministrative a livello locale attraverso i comuni e le Province

(art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142), con la conseguenza che

l'approvazione delle variazioni territoriali dei comuni sarebbe

affidata all'esercizio della discrezionalità regionale; e il

legislatore statale, riconoscendo la competenza della Regione sul

punto, avrebbe ammesso che questa, nell'esercizio dei suoi poteri

discrezionali, possa differenziare le modalità di consultazione

delle popolazioni interessate, superando la tesi dell'obbligatorietà

del referendum (art. 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 439, di

esecuzione della convenzione europea relativa alla Corte europea

dell'autonomia locale).

Quanto poi alle ragioni giustificatrici della variazione in

questione, la memoria osserva che spetta costituzionalmente alla

Regione definire in astratto tali ragioni, che nella specie sarebbero

attinenti alla razionalizzazione dei servizi. Considerato in diritto

1. - Le questioni, sollevate nel corso di un giudizio

amministrativo nel quale sono contestati gli atti esecutivi di una

variazione territoriale concernente tre comuni della Provincia di

Verona, disposta con la legge della Regione Veneto 21 aprile 1995,

n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di

Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della Provincia di Verona),

investono in primo luogo l'art. 6 della legge della Regione Veneto

24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e

comunali), così come modificato dagli artt. 3 e 4 della legge della

Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed

integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25), che

disciplina la consultazione referendaria delle popolazioni

interessate nell'ambito e ai fini di una procedura di variazione del

territorio di comuni; in secondo luogo, la stessa legge regionale

n. 37 del 1995, sia in via conseguenziale, in quanto approvata sulla

base di una consultazione referendaria intervenuta secondo le

previsioni dell'impugnato art. 6 della legge regionale n. 25 del

1992, sia, subordinatamente, in via autonoma per altri profili di

illegittimità.

L'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992 prevede, al comma

1, che sulle proposte di variazione del territorio di comuni in

particolare, per quanto qui interessa, di aggregazione di parti del

territorio di uno o più comuni a quello di un altro comune sia

chiamata a pronunciarsi con referendum l'intera popolazione di

ciascuno dei comuni, coinvolti nella variazione in quanto destinati

vuoi a cedere, vuoi ad acquisire parti di territorio, solo quando la

proposta investa più del 30 per cento della popolazione ovvero più

del 10 per cento del territorio del comune medesimo; la sola

popolazione, invece, residente nelle aree destinate al trasferimento,

in quei comuni per i quali dette soglie di popolazione o di

territorio non siano raggiunte; al comma 2 stabilisce poi che si

prescinde dal referendum quando il territorio oggetto del

trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore alla

predetta percentuale del 10 per cento. Nella specie cui si riferisce

il giudizio a quo riguardante una ipotesi di scorporo di parti del

territorio da due comuni (Isola della Scala e Oppeano) e di

aggregazione delle medesime ad un terzo comune (Bovolone),

l'applicazione di tali regole ha portato a estendere la consultazione

all'intera popolazione del comune "cessionario" delle aree, la cui

superficie complessiva (tenendo cioè conto di entrambi i comuni

cedenti) superava il 10 per cento del suo territorio preesistente; e

a limitarla invece alle sole popolazioni residenti nelle aree da

trasferire nei comuni "cedenti", in ciascuno dei quali la superficie

scorporata non superava il 10 per cento del rispettivo territorio.

Il disposto in questione è censurato dal remittente in quanto

contemplerebbe "un meccanismo di tipo matematico ed inderogabile ai

fini della determinazione del corpo elettorale chiamato ad esprimersi

sull'ipotesi di aggregazione di una parte di territorio ad altro

comune", meccanismo che "nella sua materiale applicazione"

comporterebbe "effetti irrazionali e distorsivi dell'autentica

volontà popolare". La norma contrasterebbe, in primo luogo, con

l'art. 133 della Costituzione, che secondo il giudice a quo

prevederebbe come "popolazioni interessate" da consultare solo quelle

che risiedono nelle aree interessate al mutamento di confini, e non

la totalità delle popolazioni dei comuni coinvolti. Contrasterebbe

poi con gli articoli 5 e 128 della Costituzione, in quanto

assicurerebbe immotivatamente la prevalenza della volontà del comune

"annettente" rispetto all'autonomia dei comuni finitimi, e con gli

articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto non sarebbe rispettata

la parità del voto fra i soggetti coinvolti, e sarebbero alterati il

buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa deputata

a preparare la consultazione referendaria e ad attuarne il risultato.

In via subordinata, il remittente censura la sola legge regionale

n. 37 del 1995, che ha disposto la variazione territoriale per cui è

giudizio, per contrasto con gli articoli 3, 97, 5, 128 e 133 della

Costituzione, in quanto il procedimento preparatorio della medesima

legge sarebbe stato caratterizzato da "elementi obiettivamente

falsanti l'autentica volontà popolare e comunque miranti a

surrettiziamente alterare il rapporto tra territorio e popolazione

interessata al mutamento di confini e, quindi, a far appropriatamente

scattare il meccanismo prestabilito" dall'art. 6 della legge

regionale n. 25 del 1992 per la delimitazione della popolazione da

consultare con il referendum. Il giudice a quo adduce il fatto che la

individuazione della porzione di territorio soggetta allo scorporo

sarebbe stata modificata dalla Giunta regionale a breve distanza di

tempo; censura la mancanza di "serie indagini" sui fattori storici e

culturali e sulle esigenze economiche e sociali a sostegno della

proposta di variazione, nonché la carenza di motivazione sulla

"meritevolezza" della variazione proposta, anche in rapporto ai

pareri contrastanti dei comuni interessati, il che sostanzierebbe

anche una violazione delle regole del giusto procedimento e dunque

un'ulteriore violazione dell'art. 97 della Costituzione; censura

infine, alla luce dell'art. 97 e dell'art. 133 della Costituzione, la

circostanza che la individuazione della popolazione interessata dal

referendum sia avvenuta senza rispettare il termine per la

convocazione della consultazione, stabilito dall'art. 25 della legge

regionale n. 1 del 1973.

2. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione

del comune di Oppeano, in quanto il relativo atto è stato depositato

oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge

11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle

norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo,

sentenza n. 379 del 1999).

3. - Devono, in primo luogo, essere disattese le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla difesa del comune di Bovolone.

Anzitutto, infatti, la circostanza che la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 25

del 1992 potesse sollevarsi anche nel corso del giudizio instaurato

per l'impugnazione di atti del procedimento referendario non toglie

che essa sia stata utilmente sollevata nel successivo giudizio sugli

atti di esecuzione della variazione territoriale già intervenuta,

avendone il remittente motivato plausibilmente la rilevanza.

L'opinione che il Tribunale amministrativo regionale manifesta circa

il carattere non soddisfacente dell'indirizzo giurisprudenziale

tendente ad escludere l'autonoma impugnabilità degli atti

amministrativi che si inseriscono nel procedimento preparatorio della

legge regionale di variazione, e l'irrituale richiesta che il

medesimo Tribunale rivolge a questa Corte, in chiusura

dell'ordinanza, di una pronuncia sulle modalità di ingresso di

siffatte questioni di legittimità costituzionale, sono del tutto

ininfluenti e prive di conseguenze in questo giudizio, per la cui

legittima instaurazione è sufficiente il fatto che le questioni

siano sorte nel corso di un giudizio, nell'ambito del quale esse

risultino rilevanti.

Sotto un secondo profilo, viene eccepita la inammissibilità

della questione relativa all'art. 6 della legge regionale n. 25 del

1992 per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza e

per l'esistenza di una sfera di discrezionalità legislativa, in

quanto il remittente, chiedendo che la norma sia dichiarata

illegittima nella parte in cui non consente di limitare la

consultazione alle sole popolazioni direttamente interessate, cioè

residenti nelle aree territoriali da trasferire, chiederebbe una

pronuncia additiva in materia in cui non vi sarebbe una soluzione

costituzionalmente obbligata, ma sussisterebbe invece

discrezionalità legislativa. Ma, a parte la corretta individuazione

del thema decidendum di cui si dirà fra breve, una questione è

ammissibile ogni volta che il giudice a quo dubiti della legittimità

costituzionale di una norma, della quale affermi con motivazione

congrua di dover fare applicazione: e ciò si verifica appunto nel

caso presente, in cui il Tribunale amministrativo dubita della

conformità alla Costituzione della norma di legge regionale sulla

cui base è stata effettuata la consultazione delle popolazioni

interessate in vista della variazione territoriale della cui

attuazione si discute.

Nemmeno, infine, può accogliersi l'eccezione di inammissibilità

che investe la questione relativa alla legge regionale n. 37 del

1995, sotto il profilo che la limitazione del referendum alle sole

popolazioni direttamente interessate, quale chiesta dal remittente,

condurrebbe alla conferma dell'esito già determinatosi, posto che

la maggioranza della popolazione direttamente interessata - nel

complesso dei due comuni da cui è stata scorporata una parte di

territorio - si è espressa a favore della variazione. La rilevanza

della questione sussiste per il solo fatto che il procedimento di

variazione territoriale si è compiuto sulla base di una

consultazione referendaria attuata secondo le norme della cui

legittimità costituzionale si dubita; a loro volta, le censure

subordinate relative alla legge di variazione territoriale investono

presunti profili di illegittimità della stessa indipendenti

dall'orientamento concretamente manifestato nella consultazione dai

vari gruppi di popolazione interpellati, e collegati fra l'altro alla

individuazione, che si assume illegittimamente avvenuta, delle

popolazioni stesse.

4. - Nel merito, occorre anzitutto definire l'oggetto della

questione, che investe l'art. 6 della legge regionale n. 25 del 1992,

e conseguenzialmente la legge regionale n. 37 del 1995.

Non può condividersi la tesi, avanzata dalla difesa del comune

di Bovolone, secondo cui la Corte dovrebbe limitarsi a decidere se

"popolazioni interessate", per gli effetti dell'art. 133 della

Costituzione, siano solo quelle residenti nelle aree territoriali che

passerebbero da un comune ad un altro, secondo la tesi del giudice a

quo e se quindi la legge regionale impugnata sia illegittima "per

eccesso", non avendo limitato la consultazione a queste ultime

popolazioni.

È vero che l'ordinanza di rimessione prospetta l'accennata tesi

sull'interpretazione dell'art. 133 della Costituzione, mentre

l'opposta tesi più estensiva, secondo cui interessate sarebbero le

intere popolazioni dei comuni coinvolti nella variazione, è

sostenuta, nel presente giudizio ma anche nel giudizio a quo dai

comuni ricorrenti; e che l'ordinanza presenta, sotto questo riguardo,

aspetti di non totale chiarezza. Ma sta di fatto che la questione è

sollevata, nel dispositivo dell'ordinanza, nei confronti dell'art. 6

della legge regionale n. 25 del 1992 senza ulteriori specificazioni,

ed in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 128 e 133 della

Costituzione; che la censura del remittente muove dall'affermazione

secondo cui il "meccanismo di tipo matematico ed inderogabile" cui fa

riferimento la legge per individuare le popolazioni chiamate ad

esprimersi nel referendum comporterebbe effetti irrazionali e

distorsivi della volontà popolare; che secondo lo stesso remittente

sarebbero violati gli articoli 5 e 128 della Costituzione per la

immotivata prevalenza che verrebbe data alla volontà del comune

"annettente" rispetto all'autonomia dei comuni finitimi, e sarebbe

violata la parità del voto fra i soggetti coinvolti. Onde la Corte

ritiene di intendere la questione proposta nel senso più ampio,

comportante la valutazione della conformità o meno dell'art. 6 ai

parametri costituzionali invocati, non limitata alla prospettazione

interpretativa di questi ultimi accolta dal remittente. D'altronde,

la delimitazione della questione, quale si desume dall'ordinanza di

rimessione, discende dalla individuazione della norma denunciata e

dei precetti costituzionali che si assumono violati: mentre la

risposta da dare, in termini, se del caso, di accoglimento totale o

parziale, semplice o "additivo", spetta alla Corte.

5. - La questione è fondata nei termini di seguito specificati.

Questa Corte ha avuto occasione, in passato, di pronunciarsi, in

modo però non univoco, sul problema della individuazione delle

"popolazioni interessate", che debbono essere sentite nell'ambito del

procedimento di modifica dei confini comunali. Nella sentenza n. 453

del 1989, esaminando in generale la portata precettiva dell'art. 133,

secondo comma, della Costituzione, si è affermato che l'obbligo di

consultazione riguarderebbe la "popolazione direttamente

interessata", intesa come quella residente nelle aree destinate ad

essere trasferite da un comune all'altro, escludendo che potesse

riconoscersi all'intera popolazione dei comuni coinvolti "un

interesse qualificato per intervenire in procedimenti di variazione

che riguardano parti del territorio rispetto al quale essa non abbia

alcun diretto collegamento". Nella sentenza n. 433 del 1995, nel

valutare la legittimità costituzionale di una disposizione di legge

regionale che, nell'ipotesi di istituzione di un nuovo comune,

limitava la consultazione alla popolazione direttamente interessata,

in quanto residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in

comune autonomo, si è affermato invece che "la regola generale

direttamente ricavabile dall'art. 133, secondo comma, della

Costituzione", esigerebbe "la consultazione di tutta la popolazione

del comune o dei comuni le cui circoscrizioni devono subire

modificazione", e che solo in "ipotesi particolari ed eccezionali",

in base ad "una valutazione di elementi di fatto che dovrà

effettuarsi caso per caso al momento di indire il referendum

consultivo", potrebbe - con riguardo all'ipotesi di istituzione di

nuovo comune - "prescindersi dalla consultazione dell'intera

popolazione del comune da cui una o più frazioni chiedano di

distaccarsi".

La Corte ritiene necessario, al fine di puntualizzare

l'interpretazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione,

prendere le mosse dal rilievo secondo cui le variazioni del

territorio dei comuni non solo sono espressamente demandate, dalla

norma ora citata, a leggi regionali, ma rientrano altresì nella

materia delle "circoscrizioni comunali", attribuita dall'art. 117

della Costituzione alla competenza legislativa delle Regioni. Il

disposto dell'art. 133, secondo comma, e nell'ambito di questo la

prescrizione dell'obbligo di sentire "le popolazioni interessate",

costituisce naturalmente un vincolo nei confronti del legislatore

regionale, al quale però spetta la competenza per definire, nel

rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali della

legislazione statale, il procedimento che conduce alla variazione, e

dunque anche i criteri di individuazione delle popolazioni

interessate, la cui consultazione è in ogni caso obbligatoria.

Quali siano, nelle differenti ipotesi di istituzione di nuovi

comuni o di modifica delle circoscrizioni di comuni esistenti, le

"popolazioni interessate", l'art. 133 della Costituzione infatti non

lo precisa: si può solo osservare che, essendo l'interesse che fonda

l'obbligo di consultazione riferito direttamente alle popolazioni, e

non agli enti territoriali (com'è del resto anche nell'art. 132,

primo comma, a proposito della fusione o creazione di Regioni), si

può escludere che l'ambito della consultazione debba necessariamente

ed in ogni caso coincidere con la totalità della popolazione dei

comuni coinvolti nella variazione. Può ben essere che la

consultazione debba avere siffatta estensione, ma non in forza di un

vincolo costituzionale assoluto, bensì per la sussistenza di un

interesse riferibile all'intera popolazione dei comuni. È dunque

inevitabile riconoscere, in materia, uno spazio al legislatore

regionale, oltre che, eventualmente, al legislatore statale in sede

di determinazione dei principi fondamentali. Uno spazio,

naturalmente, limitato dalla ratio del precetto costituzionale che

impone la consultazione.

Non è dunque di per sé illegittimo che la legge regionale detti

criteri per individuare, nelle varie ipotesi, le popolazioni da

consultare, in relazione al loro essere "interessate" alla

variazione. Ma i criteri dovranno essere tali da non comportare la

possibilità di una identificazione irragionevole delle popolazioni

interpellate, in relazione alle circostanze e ai fattori che

conducono ad individuare l'interesse su cui si fonda l'obbligo di

consultazione. Soprattutto, detti criteri non potranno essere tali da

condurre ad escludere dalla consultazione gruppi di popolazione per i

quali non possa ragionevolmente ritenersi insussistente un interesse

rispetto alla variazione territoriale proposta.

Da questo punto di vista, non potranno in primo luogo mai essere

escluse dalla consultazione, com'è evidente, le popolazioni

residenti nelle aree territoriali destinate a passare ad un comune

diverso da quello di cui attualmente fanno parte: ed anzi la

posizione particolarmente qualificata di tali popolazioni,

direttamente interessate alla variazione, è tale che la volontà da

esse espressa deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel

procedimento, così che il legislatore regionale ne debba tenere

conto quando adotta la propria finale determinazione, componendo

nella propria conclusiva valutazione discrezionale gli interessi

sottesi alle valutazioni, eventualmente contrastanti, emersi nella

consultazione.

I criteri per identificare le altre popolazioni, anch'esse

interessate quantunque in modo meno diretto, e dunque da

interpellare, nelle varie ipotesi di proposta di variazione

territoriale, restano affidati alla determinazione del legislatore

regionale. Quest'ultimo non può però, come si è detto, adottare

criteri tali da escludere a priori in modo automatico, popolazioni,

residenti nei comuni coinvolti dalla variazione (vuoi perché

destinati a perdere territorio, vuoi perché destinati ad

acquistarne), sulla base di elementi di per sé inidonei a comprovare

ragionevolmente l'assenza di quell'interesse qualificato, al quale il

principio dell'art. 133, secondo comma, ricollega l'obbligo di

consultazione. Ed è indubbio in ciò la Corte conferma

l'orientamento generale espresso nella sentenza n. 433 del 1995 che

di regola anche le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in

aree diverse da quelle destinate al trasferimento, possono avere un

interesse rispetto alla variazione, che va ad incidere sulla

dimensione e sulla conformazione territoriale del comune in cui esse

insistono. Possono certamente configurarsi situazioni nelle quali

l'esistenza di tale interesse può ragionevolmente escludersi: ma,

appunto, l'esclusione deve fondarsi allora - tanto più quando sia

sancita in astratto, senza riguardo alle singole proposte di

variazione - su elementi sicuramente idonei a farne ritenere

insussistente l'irragionevolezza.

6. - Sotto questo riguardo, non appare conforme al principio di

cui all'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il criterio

adottato nell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata,

che esclude a priori dalla consultazione le popolazioni residenti nei

comuni coinvolti, diverse da quelle direttamente interessate, quando

la variazione concerna aree che non raggiungono la soglia minima,

rigidamente fissata, del 10 per cento della superficie totale del

comune o del 30 per cento della popolazione totale del comune

medesimo. La norma non tiene conto che la sottrazione ad un comune di

un'area territoriale, di superficie pur limitata, può avere una

incidenza rilevante sugli interessi del comune medesimo e della

relativa popolazione complessiva, ad esempio per la particolare

conformazione del territorio o per la presenza, nell'area

interessata, di infrastrutture o di funzioni territoriali di

particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale. Ancora, nel caso

di operazioni di complessivo riaggiustamento territoriale,

coinvolgenti più comuni (come la riunificazione di un abitato

suddiviso fra più comuni in capo ad uno solo di essi, quale quella

realizzatasi nella specie all'esame nel giudizio a quo), e che

potrebbero astrattamente realizzarsi in modi diversi ed in capo a

comuni diversi, la norma in esame consente di attuarle dando

preminente rilievo agli interessi del comune al quale si propone

l'aggregazione di più aree, rispetto agli interessi, eventualmente

contrastanti, degli altri comuni sul cui territorio si viene ad

incidere.

In altri termini, le soglie minime rigide fissate dal legislatore

del Veneto, al di sotto delle quali si esclude in ogni caso

l'estensione della consultazione alle popolazioni, non direttamente

interessate, dei comuni coinvolti, non concretano criteri tali da

escludere ragionevolmente, per i soli comuni in cui esse non sono

raggiunte, la sussistenza dell'interesse qualificato che giustifica

l'interpello delle popolazioni medesime.

7. - Deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale,

per contrasto con l'art. 133 e con l'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 25 del 1992:

libero il legislatore regionale di sostituirvi un'altra previsione

legislativa che detti criteri di individuazione delle popolazioni

interessate alla variazione, esenti dal vizio qui rilevato.

La caducazione di detta norma comporta altresì, di conseguenza,

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge

regionale n. 37 del 1995, che ha disposto la variazione territoriale

a seguito di un procedimento, nel cui ambito la consultazione delle

popolazioni interessate è avvenuta in applicazione e in conformità

della norma generale qui dichiarata illegittima.

Restano assorbite le ulteriori censure mosse sia all'art. 6 della

legge regionale n. 25 del 1992, sia alla legge regionale n. 37 del

1995.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6,

commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25

(Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come

modificata dalla legge della Regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992,

n. 25);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della

Regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni

territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano

della Provincia di Verona).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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