Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6,

quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante

"Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e

trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche",

promossi con ordinanza emessa il 3 febbraio 1965 dal Tribunale di Parma

nel procedimento civile vertente tra l'Ente nazionale per l'energia

elettrica (E.N.EL.), la Società emiliana esercizi elettrici

(S.E.E.E.), la Società Edison, Guazzo Aldo e Vicini Giuseppe, e con

tre ordinanze emesse l'8 febbraio 1965 dal Tribunale di Genova nei

procedimenti civili vertenti tra l'E.N.EL., la Società Edison, la

Società Compagnia imprese elettriche liguri (C.I.E.L.I.) e la Società

italiana partecipazioni industriali (ITAL.P.I.), iscritte ai nn. 94,

98, 99 e 100 del Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19 giugno 1965.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e di costituzione dell'E.N.EL., delle Società Edison,

S.E.E.E., C.I.E.L.I. e ITAL.P.I., di Guazzo Aldo e Vicini Giuseppe;

udita nell'udienza pubblica del 31 maggio 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

uditi gli avvocati Giuseppe Ferri, Rosario Nicolò e Antonio

Sorrentino, per le società elettriche e per Guazzo Aldo e Vicini

Giuseppe, gli avvocati Francesco Santoro Passarelli, Mario Nigro,

Leopoldo Piccardi ed Ercole Graziadei, per l'E.N.EL., ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

L'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.EL.) conveniva in

giudizio dinanzi il Tribunale di Parma la Società emiliana esercizi

elettrici (S.E.E.E.) e la Società Edison per ottenere, previe le

declaratorie del caso, il pagamento della somma di lire 583.431.558,

saldo di un conto che la S.E.E.E. aveva costituito presso la Società

Edison, disponendo che dovesse intendersi ad ogni effetto vincolato a

favore degli aventi diritto. A sostegno della domanda, l'E.N.EL.

adduceva trattarsi per la maggior parte di somma ad esso spettante

perché accantonata, in base a deliberazione assembleare del 3 aprile

1963 per la distribuzione agli azionisti di utili dell'esercizio

sociale 1962, eccedenti il limite del 5,50 per cento disposto dal

quarto comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Costituitesi in giudizio le società convenute, ed intervenuti

anche gli azionisti della S.E.E.E. ing. Aldo Guazzo e signor Giuseppe

Vicini, costoro contestavano la fondatezza della domanda ed in

particolare - contro la pretesa dell'E.N.EL. avanzata sulla quota

accantonata dei dividendi eccedenti il suindicato limite legale -

eccepivano l'incostituzionalità del quarto comma del ripetuto art. 6,

in quanto il divieto di distribuzione di una parte degli utili

attuerebbe una espropriazione senza indennizzo, in danno degli

azionisti.

Con ordinanza del 3 febbraio 1965, il Tribunale di Parma,

dichiaratane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art.

6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento agli artt. 42,

43, 47 e 3 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza, la norma denunziata inciderebbe direttamente

sul diritto individuale degli azionisti al dividendo: essendo gli

azionisti i naturali e necessari destinatari degli utili realizzati con

l'attività sociale, ove si addivenga al riparto, soltanto i soci (e

non soggetti diversi quali l'E.N.EL.) ne possono fruire. Essi

divengono, appena posto in essere l'atto formale della deliberazione di

distribuzione, creditori della Società ai sensi degli artt. 2247 e

2350 del Codice civile, anche nel caso in cui la deliberazione di

approvazione del bilancio per l'esercizio del 1962, e di distribuzione

degli utili sia posteriore al trasferimento delle imprese elettriche

all'E.N.EL.

Dopo avere confutato la tesi dell'E.N.EL., secondo cui: a) la norma

limitativa della distribuzione degli utili dell'esercizio 1962 non

sarebbe altro che un aspetto del sistema di indennizzo per la

espropriazione avente ad oggetto tutta l'impresa; b) e troverebbe il

suo corrispettivo in una disposizione largamente riequilibratrice quale

è quella dell'assunzione a carico dell'E.N.EL., delle eventuali

perdite dell'ultimo esercizio precedente la espropriazione dell'impresa

elettrica, l'ordinanza pone in rilievo che occorre tenere presente

l'estraneità, alla impresa espropriata, degli utili maturatisi nel

1962 ed acquisiti a favore degli azionisti; e conclude che la norma

impugnata concreta una sostanziale espropriazione di beni in danno

degli azionisti. Pertanto, essa violerebbe:

1) l'art. 43, in quanto la devoluzione all'E.N.EL., della quota

eccedente il 5,50 per cento non potrebbe giustificarsi se non col

considerare la quota stessa come elemento patrimoniale dell'impresa

trasferita, il che non sembra giuridicamente esatto;

2) l'art. 42, perché l'espropriazione degli utili suddetti non

sarebbe giustificata da motivi di interesse generale (così come è

stato ritenuto per le imprese elettriche) e perché la norma in esame

concreterebbe un esproprio senza indennizzo e, comunque, una forma

aleatoria e non seria e concreta di indennizzo;

3) l'art. 47, che assegna allo Stato il compito di tutelare il

risparmio e di favorire l'accesso del risparmio popolare allo

investimento azionario dei grandi complessi produttivi del paese. E

l'inclusione coattiva nella impresa degli utili del 1962, imporrebbe

all'azionista un sacrificio non necessario, oltre che estraneo agli

interessi tutelati dall'art. 47;

4) l'art. 3, in quanto la norma creerebbe disparità di trattamento

rispetto alle società miste, che sono quelle che non esercitano in via

esclusiva e principale l'attività elettrica, per le quali non vige il

divieto di cui trattasi e rispetto alle società per azioni non quotate

in borsa, alle quali non si dovrebbe applicare il divieto stesso.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19

giugno 1965.

Nel giudizio dinanzi questa Corte, si sono costituiti la Società

emiliana esercizi elettrici, la Edison, l'E.N.EL., e gli azionisti sig.

Guazzo e sig. Vicini. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

In altri analoghi procedimenti civili, promossi dall'E.N.EL.,

contro la Società Compagnia imprese elettriche liguri (C.I.E.L.I.) e

la Società Edison; e contro la Società italiana partecipazioni

industriali (ITAL.P.I.) e la Edison, il Tribunale di Genova con

ordinanze dell'8 febbraio 1965, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dello stesso quarto comma dell'art. 6 della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in riferimento però soltanto all'art.

42 della Costituzione.

Premesse considerazioni analoghe a quelle dell'ordinanza del

Tribunale di Parma, e dopo avere affermato che la limitazione degli

utili spettanti ai soci delle imprese elettriche trasferite

all'E.N.EL., concreta una vera espropriazione senza indennizzo, il

Tribunale osserva che, in riferimento agli artt. 41, 43, 47 e 3 della

Costituzione la questione è manifestamente infondata. Essa sarebbe

invece fondata in riferimento all'art. 42, per le medesime ragioni

addotte dal Tribunale di Parma.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 19

giugno 1965. E, nel giudizio innanzi questa Corte, si sono costituite

le Società C.I.E.L.I., ITAL.P.I., Edison e l'E.N.EL.

Con gli atti di costituzione e con la memoria del 16 maggio 1966 i

difensori della Edison e delle altre Società elettriche rilevano che

le censure di incostituzionalità hanno per presupposto che la legge,

stabilendo il divieto di attribuzione agli azionisti di un dividendo

superiore al 5,50 per cento abbia disposto l'avocazione della

differenza all'E.N.EL. Il che non sarebbe esatto, perché, in

conformità ad analoghe precedenti limitazioni disposte per legge di

utili spettanti agli azionisti, la parte non distribuita dovrebbe

rimanere nel patrimonio e nella disponibilità della società. Anche

la Commissione ministeriale, formata a norma dell'art. 5 della legge di

nazionalizzazione delle imprese elettriche per esaminare i ricorsi

contro le liquidazioni effettuate dall'E.N.EL., con la decisione n. 76

del 16 ottobre 1965, ha stabilito che "la quota di utili non

distribuiti si traduce in un apporto coatto (ex lege) di quote di

capitale da parte degli azionisti, che ne erano i destinatari, a favore

della società; apporto che va computato in applicazione dell'art. 5 n.

3, prima parte, della legge di nazionalizzazione".

Questa interpretazione della norma impugnata farebbe cadere

automaticamente ogni questione di legittimità costituzionale.

Esaminando le questioni di legittimità proposte dall'ordinanza,

gli stessi difensori osservano che, dal coordinamento degli artt. 4, n.

11 e 6, n. 4 della legge di nazionalizzazione nonché dell'art. 5 del

D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 si deduce che l'esercizio dell'anno

1962 è di pertinenza delle società, e che quindi gli utili conseguiti

in tale esercizio non sono compresi nella espropriazione delle imprese

elettriche. Perciò la pretesa dell'E.N.EL., di far propria la

differenza di utili superiore al 5,50 per cento si traduce in una

confisca a danno degli azionisti con la conseguente violazione degli

artt. 42, 47 e 3 della Costituzione.

L'E.N.EL., chiede, in primo luogo, che gli atti siano rimessi al

giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione di

legittimità costituzionale per la decisione dei processi principali.

Tale rilevanza sarebbe insussistente per un duplice motivo.

L'E.N.EL., aveva proposto soltanto una azione di restituzione di

somme depositate presso terzi. Le società sono creditrici della

Edison delle somme depositate, ed essendo siffatti crediti caduti nel

trasferimento all'E.N.E.L. dei "rapporti giuridici" delle imprese

elettriche, l'E.N.EL., è diventato, in forza di tale trasferimento,

creditore della Edison. Poiché sul deposito è stato imposto

unilateralmente un vincolo a favore degli aventi diritto (gli

azionisti) il giudice deve decidere se siffatto vincolo abbia validità

ed efficacia oppure no.

La rilevanza sarebbe insussistente anche sotto un altro aspetto. La

norma impugnata si presenta come un elemento della complessa operazione

espropriativa delle imprese elettriche, una modalità necessaria e

conseguenziale al sistema adottato di determinazione dell'indennizzo,

previsto dagli artt. 4, 5 e 6. Pertanto l'esame di legittimità della

stessa può trovare ingresso soltanto nel caso in cui il giudice debba

decidere questioni relative all'indennizzo; ma nessuna domanda del

genere è stata proposta dall'E.N.EL.

L'E.N.EL., contesta infine che la norma impugnata possa configurare

un caso di espropriazione di un bene in danno degli azionisti.

Effettuando dei depositi presso la Società Edison, le varie società

elettriche hanno costituito in loro favore un diritto di credito che

continua ad essere un elemento del loro patrimonio sociale. La

qualificazione del deposito non poteva produrre l'effetto di separare,

di distaccare la somma dal patrimonio della società e di trasferirla

agli azionisti, perché gli utili della società non possono assumere

una loro individualità. Essi invece si concretano in una differenza

di valore del patrimonio sociale da un esercizio all'altro, e non

possono costituire altro che un diritto di credito dell'azionista nei

confronti della società per il pagamento del dividendo. Dunque, la

norma impugnata non può configurare un'espropriazione, ma, limitando

la libera disponibilità di ciò che è stato trasferito all'E.N.EL.,

essa regola i rapporti fra imprese espropriare ed E.N.EL.

Non sussistono pertanto le denunziate violazioni di norme

costituzionali, neppure in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal momento che la legge ha stabilito un metodo di indennizzo

completamente diverso, a seconda che le società per azioni siano o non

siano quotate in borsa oppure non esercitino in modo esclusivo o

prevalente l'attività elettrica.

Anche l'avvocato generale dello Stato chiede che, ove la Corte non

ritenga di dovere rimettere gli atti al giudice a quo per il riesame

della rilevanza, dichiari non fondata la questione di legittimità

costituzionale proposta. È d'avviso che la norma impugnata si

inserisce nel sistema di determinazione e di pagamento dell'indennizzo,

tanto che la percentuale di utili spettanti agli azionisti non va

calcolata sul valore nominale delle azioni, ma sul valore di indennizzo

in base ai criteri indicati dall'art. 5, n. 1, della legge di

nazionalizzazione; che il diritto di credito, derivante dal deposito

delle somme presso la Edison, è compreso fra i rapporti giuridici

trasferiti all'E.N.EL.; che la limitazione dei dividendi dell'esercizio

1962 non è altro se non una misura cautelare atta a garantire e

conservare la consistenza della impresa fino al momento del trapasso, e

che la norma impugnata va posta in relazione con le disposizioni

dell'art. 12 della legge di nazionalizzazione, aventi lo scopo di

tutelare la conservazione e manutenzione degli impianti, la buona

gestione delle imprese, e la conservazione del patrimonio e della

efficienza produttiva delle stesse fino al momento in cui non vengono

consegnate all'E.N.EL. Considerato in diritto :

1. - Tanto l'ordinanza del Tribunale di Parma quanto quelle del

Tribunale di Genova sollevano la stessa questione di legittimità

costituzionale del quarto comma dell'art. 6 della legge di

nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643,

nella parte in cui dispone che le società azionarie relative ad

imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o

principale attività elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 -

distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore

di indennizzo dell'impresa: la prima, denunzia la violazione degli

artt. 42, 43, 47 e 3 della Costituzione, le altre, la violazione del

solo art. 42. Trattandosi della stessa questione le cause vanno

riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'E.N.EL., ha chiesto preliminarmente che gli atti vengano

restituiti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della

questione, ma la Corte non può accogliere questa domanda, dal momento

che le ordinanze espongono, con adeguata e sufficiente motivazione, le

ragioni per le quali si ritiene che, per decidere la controversia fra

le parti, occorra applicare la norma, sulla quale sorgono dubbi di

legittimità costituzionale. E questa Corte conformemente ad un

principio costantemente affermato non ha motivo di sindacare le ragioni

addotte a sostegno di tale giudizio.

3. - Va innanzi tutto osservato che la questione di legittimità

costituzionale è prospettata esclusivamente sotto il profilo dei

diritti degli azionisti sulle eccedenze rispetto al limite legale dei

dividendi, nel senso che la quota di utili sottratta in tal modo ai

soci delle imprese elettriche trasferite all'E.N.EL. concreta una

sostanziale espropriazione senza indennizzo. Di conseguenza tale

prospettazione, che segna precisi limiti alla indagine di questa Corte,

preclude che i rapporti fra società espropriate ed E.N.EL., siano

presi in esame anche limitatamente alle eccedenze di utili.

Solo per il fatto che le parti hanno discusso e proposto

subordinate domande anche attinenti a tali rapporti, è opportuno

rilevare che - non avendo le ordinanze proposto alcuna questione di

legittimità delle norme riguardanti l'indennizzo attribuito alle

società - l'indagine se le asserite eccedenze di utili spettino

all'E.N.EL., oppure alle società si riduce all'esame se siano, oppur

no, comprese fra i beni espropriati, esame questo che non investe alcun

problema di costituzionalità.

4. - La questione è infondata.

Non può porsi in dubbio che, per le società interessate nel

presente giudizio, l'esercizio relativo all'anno 1962 è considerato di

transizione, nella complessa procedura di trasferimento dell'impresa

all'E.N.EL.

Dalla norma del numero 1 dell'art. 5 che stabilisce l'indennizzo in

misura pari alla media dei valori del capitale azionario secondo le

quotazioni di borsa del triennio 1 gennaio 1959-31 dicembre 1961, e

dalle altre norme le quali dispongono il trasferimento della gestione

all'E.N.EL., a decorrere dal 1 gennaio 1963, deriva la necessità di

disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio, compreso fra il

momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo

trasferimento dell'impresa, tenendo anche di mira la finalità di

evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e

patrimoniale della società.

Il carattere di transitorietà di tale gestione, che era esplicito

nel progetto di legge, è rimasto - per le suindicate ragioni - anche

dopo le modifiche apportate al progetto, in sede parlamentare,

allorquando - in considerazione dello scorrimento di un semestre del

trasferimento - si è disposto che le società di cui trattasi

provvedano alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite,

per l'esercizio 1962 con il divieto di distribuire utili superiori al

5,50 per cento.

5. - Il limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni.

Da un canto l'E.N.EL., assumeva a proprio carico il rischio di

eventuali perdite nel corso dell'esercizio del 1962, come risulta e dai

lavori preparatori e dalla norma dell'art. 5, n. 3, della legge di

nazionalizzazione; la quale, soltanto per le società diverse da quelle

con azioni quotate in borsa, dispone che dal valore d'indennizzo siano

portate in detrazione le perdite attinenti agli esercizi successivi al

1960.

D'altro canto, sia per il Codice civile che per la legge 4 marzo

1958, n. 151, la formazione del bilancio e la determinazione degli

utili comportano complesse valutazioni delle assemblee delle singole

società, di cui, per la loro natura, sarebbe stato difficile un

sostanziale controllo; onde la necessità di fissare un limite al

potere deliberativo di quelle assemblee, superato il quale avrebbe

potuto sorgere il pericolo di vedere diminuita la consistenza economica

del complesso trasferibile all'E.N.EL., mediante un eccessivo distacco

di beni, o mediante un qualunque altro accorgimento contabile.

La limitazione disposta dalla norma impugnata fa parte di quel

sistema, cui si ispira la legge, inteso ad ovviare al pericolo

predetto, ed immediatamente realizzato con le misure cautelari previste

dall'art. 12; responsabilità dei legali rappresentanti delle società

soggette a trasferimento per la conservazione e manutenzione degli

impianti, nonché per la buona gestione delle imprese stesse; e

nullità degli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre

1961, che abbiano comunque diminuito la consistenza economica e

patrimoniale o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse.

Tale sistema, protettivo delle finalità perseguite dalla legge di

nazionalizzazione, non può qualificarsi di carattere espropriativo,

come invece hanno ritenuto le ordinanze di rimessione.

La legge, mediante la limitazione contenuta nella norma denunciata,

ha compiuto una valutazione approssimativa di ciò che (in base agli

accertamenti degli utili conseguiti negli anni precedenti al 1962, di

quelli concernenti gli utili distribuiti negli anni stessi, e

dell'andamento della gestione di transizione) era prevedibile che si

potesse distribuire. E tenute nel debito conto le esigenze delle

società e le finalità della legge di nazionalizzazione, ha utilizzato

un rimedio, quale è quello della limitazione del potere dell'assemblea

di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altra volta

l'ordinamento giuridico ha predisposto, senza che mai si sia ricondotto

all'istituto della espropriazione, o più genericamente a quello del

trasferimento coattivo; e che, nemmeno nell'applicazione fattane

mediante la norma denunciata, ha assunto carattere ablativo. Il limite

corrisponde per altro ad una media corrente, e segue l'indirizzo della

legge speciale, rapportandosi a quel 5,50 per cento che l'E.N.EL., deve

corrispondere come interessi sull'indennizzo a decorrere dal 1 gennaio

1963, data di inizio della sua gestione.

La limitazione di cui si discute si inserisce, se mai, fra quelle

che la legge può apportare ai diritti individuali per assicurarne

l'esercizio secondo una funzione sociale; funzione che - nella specie -

si realizza in quei fini di utilità generale che la legge si è

proposta di raggiungere.

6. - Dimostrato che la gestione dell'esercizio 1962 si caratterizza

come gestione transitoria fra quella propriamente privata delle

società e quella pubblica dell'E.N.EL., la Corte rileva che nel

determinare la particolare necessaria disciplina nei modi e nelle forme

che sono stati ricordati e per i fini che sono rilevabili dalla

medesima legge di nazionalizzazione, il legislatore ha operato

nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalità, senza urtare

alcun principio costituzionale, e senza violare alcuno dei precetti che

la Costituzione pone a tutela della proprietà privata, della libera

iniziativa economica e del risparmio individuale. Discutendo di

dividendi, di espropriazione senza indennizzo, e di eccedenze di utili,

le parti hanno invece modificato i termini della controversia,

omettendo di tenere conto della singolarità dell'esercizio delle

imprese elettriche per l'anno 1962, e della conseguente specialità

della disciplina normativa.

7. - Anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione la

questione è infondata.

Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, il quarto comma

dell'art. 6 pone il divieto di attribuire utili superiori al 5,50 per

cento per tutte le società indicate nel n. 1 dell'art. 4, con "imprese

assoggettate a trasferimento che esercitano in via esclusiva o

principale attività elettriche" senza distinguere affatto fra società

per azioni quotate in borsa o non quotate. Poiché il richiamo alle

società quotate in borsa è fatto soltanto in riferimento al calcolo

della percentuale del 5,50, la norma è stata interpretata ed applicata

nel senso che il divieto si riferisce a tutte indistintamente le

società per azioni. Dal che deriva che non sussiste di fatto un

diverso trattamento fra le due forme di società. Ma, in ogni caso,

tenendo conto del differente modo di calcolare l'indennizzo fra le

imprese indicate nel n. 1 e quelle indicate nel n. 2 dell'art. 5 della

legge di nazionalizzazione, il diverso trattamento sarebbe pur sempre

giustificato.

Per questo stesso motivo, non è di certo violato il principio di

eguaglianza, rispetto alle società miste per le quali l'indennizzo è

determinato mediante stima diretta dei beni con le modalità stabilite

dal decreto di esproprio. Infatti, la stima diretta dei beni al

momento del trasferimento esclude la necessità di qualsiasi intervento

dell'E.N.EL., e quindi di qualsiasi limitazione nelle gestioni degli

anni precedenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, quarto comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643

(istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e

trasferimento ad esso delle imprese esercenti industrie elettriche),

nella parte in cui esso pone il divieto di distribuzione di dividendi

superiori al 5,50 per cento per l'esercizio 1962 delle società per

azioni quotate in borsa; questione sollevata con ordinanza del

Tribunale di Parma del 3 febbraio 1965 in riferimento agli artt. 42,

43, 47 e 3 della Costituzione e con ordinanze del Tribunale di Genova

dell'8 febbraio 1965 in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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