Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3,

della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni urbane, promosso

con ordinanza emessa il 22 febbraio 1962 dal Pretore di Caprino

Veronese nel procedimento civile vertente tra Pincini Aldo, Galletti

Giuseppe e Gelmetti Margherita, iscritta al n. 51 del Registro

ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 92 del 7 aprile 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione

del Giudice Giuseppe Branca.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nella causa civile, promossa dinanzi al Pretore di Caprino

Veronese, dal sig. Aldo Pincini (locatore) contro i sigg. Giuseppe

Galletti e Margherita Gelmetti (locatari), questi ultimi sollevavano la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 3, della

legge 23 maggio 1950, n. 253, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Il Pretore accoglieva l'istanza e il 22 febbraio 1962 emanava

un'ordinanza di rinvio a questa Corte dichiarando di ritenere rilevante

per il giudizio di merito e non manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale del predetto art. 10, n. 3, della legge

n. 253 del 1950. Infatti, questa norma demanda alla Sovrintendenza ai

monumenti il giudizio sulla necessità dei restauri e

sull'impossibilità di attuarli derivante dallo stato di occupazione

dell'immobile. Ciò, secondo l'ordinanza, comprimerebbe il diritto di

difesa delle parti e la libertà di apprezzamento del giudice, poiché

la norma impugnata fa sottostare il convincimento di quest'ultimo

all'opinione d'un organo amministrativo.

L'ordinanza è stata notificata il 2 marzo 1962 e pubblicata il 7

aprile dello stesso anno.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti

private né è intervenuta la Presidenza del Consiglio. Considerato in diritto :

1. - La questione non è fondata.

La norma impugnata (art. 10, n. 3, della legge n. 253 del 1950

sulle locazioni urbane) stabilisce che il locatore può evitare la

proroga della locazione quando l'immobile locato sia di interesse

artistico o storico e la Sovrintendenza ai monumenti riconosca

l'urgenza e la necessità di riparazioni o restauri che non si possano

eseguire senza lo sgombero dell'inquilino.

La norma sembra analoga a quelle dei nn. 1 e 2 dello stesso

articolo, che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime

perché l'accertamento della necessità di riparazioni e dello sgombero

dei locali era demandata al Genio civile, il cui atto vincolava il

convincimento del giudice. Ma questa analogia, in realtà, non

sussiste.

2. - L'accertamento del Genio civile era uno strumento per la

decisione della causa; l'intervento di questo ufficio era sollecitato,

da una delle parti o dallo stesso giudice, proprio e solo ai fini di

decidere la lite tra privati; e il Genio civile provvedeva, non come

organo portatore di interessi della pubblica Amministrazione, ma

esclusivamente per la sua competenza tecnica. Poiché l'accertamento,

da esso compiuto, vincolava il giudice ed era decisivo ai fini della

causa, questa Corte ritenne che ciò fosse in contrasto col diritto di

difesa e dichiarò l'incostituzionalità delle norme relative (sentenza

n. 70 del 1961).

Invece l'art. 10, n. 3, della cui legittimità costituzionale si

discute in questa causa, è analogo alle norme citate per i presupposti

di fatto e per le conseguenze pratiche, ma, a quanto risulta anche

dalla diversità di formulazione, se ne discosta per il diverso

fondamento. Infatti, comunque si interpreti la norma impugnata (cioè o

nel senso che la Sovrintendenza si debba pronunciare anche in merito

all'impossibilità di eseguire le riparazioni senza lo sgombero o nel

senso che essa su questo punto non si debba pronunciare), la

Sovrintendenza ai monumenti, quando dichiara l'urgenza delle

riparazioni, non è un organo al servizio del processo. La

Sovrintendenza interviene, per la tutela d'un immobile che ha interesse

storico e artistico, come portatrice di pubblico interesse e a norma

delle leggi n. 1085 del 1939 e n. 823 del 1939 (artt. 1 e segg.). Di

modo che contro il suo atto il privato, che ne abbia nocumento, ha

tutti i mezzi che spettano in ogni altro caso contro gli atti

dell'autorità amministrativa.

Sia che egli ricorra in via amministrativa o contenziosa, sia che

sullo stesso giudice ordinario gravi il compito di valutare la

legittimità di quell'atto (art. 5 della legge sul contenzioso

amministrativo), il diritto di difesa del privato non è compromesso.

È il suo diritto alla proroga della locazione, cioè un diritto

sostanziale, e non il diritto di difendersi in giudizio, che viene ad

essere colpito da un atto della pubblica Amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta con ordinanza 22 febbraio 1962 del Pretore di Caprino

Veronese, dell'art. 10, n. 3, della legge 23 maggio 1950, n. 253,

(relativa alle locazioni urbane), in riferimento all'art. 24 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:94 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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