Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge

21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della

docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal

T.A.R. per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso

proposto da Pignatti Carla ed altri contro il Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pignatti Carla ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato

Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina,

sul ricorso proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero

dell'Università e della Ricerca Scientifica ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio

1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio

1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica) "nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra

i soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneità

a professore associato, in tal modo introducendo una irrazionale

disparità di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento

in possesso di requisiti didattici e scientifici da ritenere

identici".

I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale 4 luglio

1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi idoneativi,

nella parte in cui non include, appunto, i tecnici laureati tra i

soggetti che possono partecipare alle predette prove.

Il Giudice remittente, considerato che restano esclusi dalla

tornata i "tecnici laureati" ai quali l'art. 50 d.P.R. n. 382 del

1980 consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che,

come già evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89

del 1986, nelle "fasi anteriori e di avvio della riforma

universitaria" si è verificata una situazione di sostanziale

identità fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti" e

osserva che la descritta parità di trattamento è stata disattesa

dal legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale è

prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i

requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici

laureati in pari situazione, risultati vincitori di concorsi

espletati dopo tale data.

Ad avviso del Collegio, la descritta diversità di trattamento

limitata alla sola terza tornata non troverebbe logica

giustificazione e sicuramente vanifica la conclamata identità

sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.

Peraltro la ricordata sentenza (n. 89 del 1986) della Corte

costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come "il precetto

che consentì l'ammissione dei tecnici laureati non può cessare di

esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia

operatrice"; all'incontro, secondo il Giudice a quo tale effetto non

si è effettivamente verificato perché i tecnici laureati continuano

a rimanere esclusi dalla terza tornata idoneativa: sicché gli

articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 del

decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382 appaiono, in tali limiti,

elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.

Con atto depositato il 14 novembre 1990 è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che trattasi di una

categoria che non può vantare posizioni di comparabilità rispetto

alle altre previste dal bando di indizione della terza tornata, in

quanto non chiamata a svolgere istituzionalmente attività

didattico-scientifica.

Pertanto l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e

in seconda tornata è avvenuta solo in via transitoria, in base a una

mera identità di fatto.

In conseguenza, la questione non appare fondata.

Le parti private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione

ai contenuti dell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto 1.1 - Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per

il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5

ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica) art. 50 furono dettate

norme per l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella

fascia dei professori associati di specifiche categorie di soggetti

esplicanti determinate attività universitarie. Tra i beneficiari,

per quel che qui interessa, furono inseriti i tecnici laureati a

condizione che - entro l'anno accademico 1979/80 - avessero svolto,

debitamente documentato, un triennio di attività didattica e

scientifica.

Furono così previste per le categorie ammesse - e anche per i

tecnici laureati perciò - due tornate di giudizi idoneativi, da

indirsi la prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma

delegata (cioè, in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il 31

dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382

del 1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio maturava

successivamente alla prima tornata venne disposto, peraltro, lo

svolgimento di una terza, "ad essi riservata" ai sensi dell'art. 52,

quinto comma d.P.R. citato.

1.2 - Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa,

pertanto, alla prima e alla seconda tornata di giudizi

(rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il

10 agosto 1983) non però alla terza di cui al provvedimento

pubblicato il 1° agosto 1989: si ritenne, infatti,

dall'Amministrazione interessata che avendo ad essa titolo per il

complesso delle disposizioni qui descritte (supra 1.1) solo coloro

che maturavano il diritto successivamente alla prima tornata, la

categoria dei tecnici ne restasse normativamente esclusa. In altre

parole, l'esercizio del diritto - nonostante il titolo per la

partecipazione fosse stato riconosciuto - sarebbe rimasto peraltro

consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni disposto

col termine dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso

del detto requisito temporale avrebbero potuto già in partenza

partecipare alla prima tornata, così precludendosi la terza.

1.3 - Il remittente dubita della esclusione sul piano della

legittimità delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382)

assumendo una irrazionale disparità di trattamento ex art. 3 della

Costituzione con la conseguente violazione, nella distorta sequenza

attuativa, anche dei principi del buon andamento organizzativo

tutelato dal successivo art. 97.

2.1 - La questione non è fondata secondo quanto in appresso.

Va precisato, intanto, che il tertium comparationis nell'avanzata

ipotesi di disparità non è tanto da ricercarsi nella comparazione

con la categoria degli assistenti, l'equiparazione essendo già

occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che

ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di

seconda tornata.

L'indagine va meglio rivolta, così come la difesa delle parti

private ha accennato oralmente, all'ambito interno della categoria,

tra gli stessi tecnici ammessi cioè alle prime due tornate

idoneative ma non alla terza: ciò per le preclusioni ostative sul

piano temporale di cui si è discusso e le conseguenze relative

(supra 1.2).

2.2 - Così circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la

Corte che l'anzidetto diritto all'usufruibilità del triennio

(1979/80) riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando

riferibile alla prima tornata: tenuto conto della indizione di

questa, secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in

sostanza il più favorevole agli interessati abilitati a quella

partecipazione, non poteva che concludersi con lo spirare dell'anno

accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data questa

la cui razionalità, così evidenziata, proiettava necessariamente i

suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi delle tornate, anche

sulla seconda, correlata pressoché del tutto alla prima. Sicché tal

data a fugar dubbi venne, in via d'interpretazione autentica,

ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9).

2.3 - Diverso si presenta il meccanismo della terza tornata

(riservata nei sensi più sopra indicati): mentre per la seconda,

infatti, l'eventualità di maturazione del diritto in tempi

successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla

indizione per la generalità dei casi (e ad evitarsi difformità

d'ordine temporale intervenne perciò, per uniforme trattamento,

l'interpretazione fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985),

la terza tornata fu prospettata in apice come riservata generalmente

a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla

prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito,

lo sbarramento al 1979/80 venne a perdere significati concreti e

attuali.

Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse

ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta

l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno

maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui

l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul

piano della legittimità costituzionale, con i parametri invocati.

Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di

attività scientifica e didattica, il compimento di esso può

intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la

presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando

relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo

bando per la terza.

Tutto ciò vale e può valere, ovviamente, solo nei confronti dei

"tecnici laureati", per quei soggetti, cioè, ab origine così

assunti nei ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria,

con certa esclusione di soggetti che abbiano fruito di diversa

diretta immissione in ruolo, a seguito del nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale dello Stato (legge 11 luglio

1980, n. 312 e provvedimenti successivi di attuazione nell'area

universitaria).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio

1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa

fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e

didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione

staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari