Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile

1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento

penale a carico di Passolungo Alessandro, iscritta al n. 259 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento

penale a carico di Passolungo Alessandro, il giudice istruttore presso

il tribunale di Milano, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.p., il quale, a

differenza di quanto dispone l'art. 372 c.p.p. per i difensori delle

parti private, non assegna alcun termine al pubblico ministero per

formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di

tale termine creerebbe tra accusa e difesa, una disparità di

trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale

che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle

funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3,

comma primo, della Costituzione.

Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che

l'assenza del predetto termine mentre da un lato finirebbe per porre lo

svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe dall'altro

un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una

sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore

specificazione del diritto di difesa.

La questione è stata sollevata dopo la restituzione degli atti da

parte del p.m., avvenuta oltre il termine di cinque giorni che, secondo

quanto si assume nell'ordinanza, gli si dovrebbe assegnare in

correlazione con quello previsto per i difensori delle parti private.

Non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza in epigrafe dal giudice istruttore del tribunale di Milano

investe l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico

ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine

dell'istruttoria formale. La Corte è chiamata a decidere se la mancata

previsione di tale termine si risolva in una violazione degli artt. 3,

24 e 112 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che ai

difensori delle parti private è invece assegnato dall'art. 372 c.p.p.

il termine di cinque giorni, suscettibile di proroga, e decorrente

dalla notifica del deposito degli atti e documenti compresa la

requisitoria del p.m., per la presentazione di memorie e istanze.

2. - La questione non è fondata sotto alcun profilo.

Per ciò che concerne la denunziata violazione del principio di

uguaglianza va ribadito che la peculiare posizione istituzionale e la

funzione assegnata al p.m. (da non considerarsi alla stregua di una

parte privata, perché agisce esclusivamente a tutela di interessi

generali nell'ambito dell'osservanza della legge) possono giustificare,

almeno in linea generale, un regime diverso da quello stabilito per le

parti private e per i loro difensori (sent. n. 190 del 1970).

Partendo da tali premesse è stata ritenuta la razionalità

dell'art. 199 c.p.p., che concede all'imputato ed al p.m. termini

diversi per proporre impugnazione (sent. n. 136 del 1971) e deve ora

affermarsi la razionalità della norma in esame, poiché anche in

questo caso la disparità di trattamento che da essa discende tra

accusa e parti private, mentre non incide sull'esercizio del diritto di

difesa, è d'altra parte innegabilmente fondata sulle particolari

caratteristiche organizzative dell'ufficio del p.m., che possono

rendere non agevole la fissazione di limiti temporali ad ogni sua

attività.

Quanto poi all'asserito contrasto con gli artt. 24, secondo comma,

e 112 della Costituzione (in base all'assunto che, a causa della

mancata prefissione di un termine, per la formulazione delle

requisitorie, il processo sarebbe rimesso alla mercé del p.m.) è

sufficiente osservare che ciò che maggiormente differenzia la

posizione del p.m. da quella delle parti private (che possono agire

secondo il metro della propria convenienza) è il fatto che il p.m.

esercita poteri - doveri connessi alla sua funzione, la cui osservanza

non è esente da controlli (così, a parte la norma generale dell'art.

154 c.p.p., quelli che in materia di istruzione si riconnettono al

disposto dell'art. 298 c.p.p.) ed è inoltre garantita, per i casi di

inattività ingiustificata, da opportune sanzioni. Onde non si può

affermare che lo svolgimento del processo sia in definitiva rimesso

alla discrezione del pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice

istruttore del tribunale di Milano in riferimento agli artt. 3, comma

primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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