Corte costituzionale

Sentenza n. 928/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti

pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promosso

con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dal Tribunale Amministrativo

Regionale per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto da

Lisanti Antonio contro I.N.P.S., iscritta al n. 327 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento promosso da Antonio Lisanti, avvocato

dell'I.N.P.S., inquadrato nella prima qualifica del ruolo

professionale, ramo legale, contro l'Istituto stesso ed avverso il

provvedimento del direttore della sede di Bari, n. 110 del 1984, con

il quale veniva disposta una trattenuta mensile di lire 200.000 sul

suo stipendio e gli veniva comunicato che non potevano essergli

riconosciute giornate di riposo compensativo, non avendo egli

effettuato quaranta ore lavorative settimanali, nonché avverso la

nota della sede centrale I.N.P.S. con la quale si invitava il

dirigente suddetto a disporre il recupero delle competenze relative

alle ore di assenza dal servizio del ricorrente, dovute alla sua

partecipazione alle sedute della sezione provinciale di Bari di

controllo sugli atti degli enti locali, il T.A.R. della Puglia ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale in epigrafe.

Il giudice remittente - dopo aver premesso che il ricorrente,

nominato membro della sezione provinciale di Bari di controllo sugli

atti degli enti locali e perciò soggetto ad un impegno di venti

giorni al mese dalle ore 8 alle ore 9,30 - 10, in orario coincidente

con quello di lavoro, non ha ottenuto dall'I.N.P.S. l'autorizzazione

ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'assolvimento

dell'incarico se non previo recupero delle ore di assenza o

proporzionale riduzione dello stipendio - ha giudicato rilevante la

questione in oggetto osservando che una pronuncia di accoglimento

comporterebbe l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di

recupero avente come unico presupposto la legittimità della norma

censurata che regola in modo uniforme l'orario di servizio dei

dipendenti I.N.P.S.

Nel merito, lo stesso giudice ha affermato che tale norma, non

tenendo conto del fatto che l'esercizio della professione forense non

è compatibile con una predeterminazione rigida e formale dell'orario

di ufficio ed accomunando le categorie dei professionisti e degli

impiegati, differenti per attività, posizione, responsabilità,

funzioni nell'obbligo di un orario di servizio settimanale

predeterminato di quaranta ore, pone in essere una disciplina

ingiustificatamente uniforme di situazioni oggettivamente diverse, in

contrasto con l'art. 3 Cost..

Ha, inoltre, rilevato che la previsione per i legali dell'ente

pubblico di un rigido orario di ufficio viola l'art. 97 Cost. in

quanto non permette di ottenere, dall'attività svolta, quei

risultati ottimali che sono essenziali per l'amministrazione ed

idonei ad escludere la responsabilità del professionista, così da

ostacolare la migliore organizzazione dell'ufficio legale.

2. - Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. preliminarmente

negando la rilevanza della questione in base alla considerazione che

l'illegittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non

potrebbe scaturire da una eventuale dichiarazione di

incostituzionalità della norma di previsione dell'orario unico per

tutti i dipendenti, ma solo dalla eliminazione di ogni

regolamentazione temporale della prestazione lavorativa.

La difesa dell'Istituto ha, inoltre, svolto argomentazione dirette

a dimostrare l'infondatezza della questione, evidenziando in

particolare che la più recente disciplina sull'orario di lavoro dei

dipendenti dell'I.N.P.S. già presenta (e più ancora presenterà in

futuro, a seguito della contrattazione decentrata di prossima

attuazione) forme di articolazione che tengano conto della

particolarità delle funzioni esercitate e dello svolgimento dei

servizi esterni.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la

questione è da considerare inammissibile (perché la norma impugnata

era già stata sostituita, alla data dell'ordinanza di rimessione,

dall'art. 6 del d.P.R. n. 346/83) e, comunque, manifestamente

infondata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo

1975, n. 70, nella parte in cui stabilisce un orario di servizio

unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa

legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza

prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli

avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo

speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto

dall'art. 15 della citata legge n. 70 del 1975.

Risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., per l'irrazionalità

della disciplina che regolerebbe in modo uniforme situazioni

oggettivamente diverse quali sono rispettivamente quelle degli

impiegati e dei professionisti; b) l'art. 97 Cost., in quanto la

rigidità dell'orario inciderebbe negativamente sull'organizzazione

degli uffici legali e sui risultati dell'attività svolta a cura di

questi, essenziale per l'amministrazione, e renderebbe, inoltre,

incerta per i professionisti la possibilità di un impegno adeguato e

necessario ad escludere la loro responsabilità professionale.

2. - Anzitutto, si ritiene non fondata l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in

base al rilievo che la norma impugnata era stata, già alla data

dell'ordinanza di rimessione, sostituita dall'art. 6 del d.P.R. n.

346 del 1983.

Invero, si osserva che, nonostante il succedersi nel tempo di

varie norme, come si dirà in seguito, i principi da esse enunciati

sono rimasti invariati, sicché il merito della questione non ha

subito modifiche sostanziali, il che induce la Corte a procedere al

suo esame.

3. - La questione non è fondata.

Secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici

amministrativi, gli avvocati e i procuratori dell'I.N.P.S., al pari

dei legali degli altri enti pubblici, sono da considerarsi nello

stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello

svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una

posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli

dell'Ordine professionale, mentre, per gli altri profili del rapporto

di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti

dal rapporto stesso, ivi compreso il dovere di osservare l'orario di

lavoro prescritto dall'ente.

La disciplina di detto orario, in base e per effetto delle varie

fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo

e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del

1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n.

267 del 1987) non è uniforme e rigida ma articolata e differenziata

a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In

particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali,

l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione

Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarità

del rapporto e della necessità che questi ultimi hanno di svolgere

la loro attività professionale all'esterno dell'ufficio, per cui,

con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la

durata della prestazione svolta all'esterno.

Comunque, nella fattispecie, quella esercitata dal ricorrente e

per la quale si controverte, non era attività a favore e

nell'interesse dell'Istituto datore di lavoro, essendo state svolte

le prestazioni a favore e nell'interesse di un altro e diverso ente

(Sez. provinciale di controllo sugli atti degli enti locali).

Si deve, quindi, ritenere che non sussistono né la uniformità

né la rigidità dell'orario ritenute dal giudice remittente, specie

per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali dell'Istituto

ed, in particolare, il ricorrente e che, conseguentemente, non

risultano violati gli invocati precetti costituzionali, essendo le

norme denunciate non irrazionali ed idonee ad assicurare il buon

andamento dell'amministrazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul

riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del

personale dipendente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97

Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:928 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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