Corte costituzionale

Sentenza n. 923/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

della Regione Sicilia 10 agosto 1984, n. 46 ("Norme riguardanti gli

enti economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della

legge regionale 9 maggio 1984, n. 27 e modifiche alle leggi regionali

6 giugno 1975, n. 42 e 9 maggio 1984, n. 27"), promosso con ordinanza

emessa il 13 gennaio 1987 dal Pretore di Caltanissetta nel

procedimento civile vertente tra Giammusso Salvatore ed Ente

Minerario Siciliano iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno

1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Siciliana;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con istanza presentata il 19 giugno 1984, il sig. Salvatore

Giammusso, dipendente dell'Ente minerario siciliano, chiese la

risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro prevista

dall'art. 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984, n. 27,

optando per la corresponsione della indennità una tantum aggiuntiva

al trattamento di fine rapporto da liquidarsi secondo i parametri

precisati nel secondo comma della citata disposizione legislativa.

L'Ente suddetto, con nota del 28 giugno 1984, comunicò

l'accoglimento della domanda specificando altresì che il rapporto

sarebbe cessato il 1° luglio successivo e che sarebbe stato

corrisposto il richiesto trattamento economico; quindi il dipendente

lasciò il servizio a partire dalla indicata data.

Sopravvenuta la legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, il cui art.

9 disponeva che l'indennità una tantum prevista dal secondo comma

dell'art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984 sarebbe stata

corrisposta secondo parametri diversi e meno favorevoli rispetto a

quelli indicati nella precedente norma, l'Ente minerario siciliano

comunicò all'interessato che, non essendosi egli avvalso della

disposizione di cui al secondo comma del richiamato art. 9 della

legge n. 46 del 1984 - secondo la quale la domanda di risoluzione

anticipata del rapporto di lavoro poteva essere confermata o ritirata

- i conteggi relativi alla indennità sarebbero avvenuti "secondo il

combinato disposto dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984,

n. 27, e dell'art. 9 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46".

Nel procedimento civile instaurato avverso la liquidazione della

indennità, in concreto corrisposta nella misura ridotta, il Pretore

di Caltanissetta, con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della

legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, in riferimento all'art. 3

Cost.

Ha ritenuto il giudice remittente che tale ultima disposizione,

benché qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art.

6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, non presenta la

struttura propria della norma interpretativa e, pertanto, deve

ritenersi modificativa della precedente per quanto attiene alla

disciplina della indennità una tantum per il prepensionamento

volontario. Ma, per effetto di siffatta ultima normativa,

risulterebbe ingiustificata e discriminatoria la differenza operata

dal legislatore tra il lavoratore prepensionato, la cui vicenda

lavorativa si sia conclusa con la materiale corresponsione della

indennità prima della entrata in vigore della norma denunciata, e

quindi sotto il regime giuridico precedente, ed il lavoratore che,

avendo presentato la domanda di prepensionamento, ma non avendo

ancora percepito il beneficio patrimoniale, si trovi nella sola

alternativa, prevista dal secondo comma dell'art. 9 della

sopravvenuta legge n. 46 del 1984, di rinunciare al prepensionamento

volontario ovvero di accettare la riduzione della indennità in

esame.

È intervenuto nel presente giudizio il Presidente della Regione

Siciliana, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato,

deducendo in via preliminare la inammissibilità della questione per

difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza

della questione medesima, non avendo il giudice a quo precisato le

ragioni per le quali la norma di modifica debba applicarsi a

situazioni verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, e,

nel merito, la sua infondatezza. Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento

del trattamento economico previsto, per la risoluzione anticipata

volontaria del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Ente minerario

siciliano, dall'art. 6, secondo comma, della legge della Regione

siciliana 9 maggio 1984 n. 27 - in misura superiore rispetto a

quella in concreto riconosciuta e calcolata secondo i parametri

fissati dalla successiva legge regionale siciliana 10 agosto 1984, n.

46 - il Pretore di Caltanissetta ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della citata legge regionale

10 agosto 1984, n. 46, in riferimento all'art. 3 Cost.

Il giudice rimettente ha in primo luogo negato che la norma più

sfavorevole contenuta nella legge n. 46 del 1984, nonostante la

definizione formale riportata nel titolo della legge stessa, possa

essere qualificata come interpretazione autentica dell'art. 6 della

legge regionale 9 maggio 1984 n. 27, dovendosi viceversa ad essa

riconoscere natura ed effetti modificativi della precedente

disciplina, per quanto attiene alla misura della indennità una

tantum per il pensionamento anticipato volontario, suscettibile così

di applicazione autonoma nel contenuto, nel tempo e nelle modalità.

Pertanto, ad avviso del giudice a quo, l'art. 9 della legge

regionale n. 46 del 1984, introducendo una disciplina più

sfavorevole, avrebbe realizzato una ingiustificata discriminazione,

in violazione dell'art. 3 Cost., tra il caso in cui al momento della

sua entrata in vigore l'indennità una tantum non fosse stata ancora

corrisposta al lavoratore, che pur avesse già presentato domanda di

prepensionamento ai sensi della legge n. 27 del 1984 ed avesse

altresì lasciato il proprio posto di lavoro, per effetto

dell'accoglimento della domanda stessa, rispetto al caso del

lavoratore prepensionato che avesse già ricevuto l'indennità in

questione calcolata secondo il più favorevole criterio indicato

nella legge regionale n. 27 del 1984, e ciò in quanto nel primo caso

il lavoratore si troverebbe, ai sensi del secondo comma del citato

art. 9 della legge regionale n. 46 del 1984, nella sola alternativa

di rinunziare alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o di

accettare la riduzione dell'indennità una tantum riconosciutagli.

2. - Deve essere preliminarmente disattesa la eccezione di

inammissibilità della questione, dedotta dall'Avvocatura generale

dello Stato, intervenuta nel presente giudizio per il Presidente

della Regione siciliana, in quanto l'ordinanza di rimessione appare

sufficientemente motivata sul punto della rilevanza, essendo

possibile dal suo contenuto stabilire l'incidenza in concreto della

dedotta questione di legittimità costituzionale.

3. - Quanto al merito della questione, va rilevato che il tenore

del primo comma dell'art. 9 della legge n. 46 del 1984, oggetto di

impugnativa - secondo cui "a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge, l'indennità una tantum, di cui al comma

secondo dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, è

corrisposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare...", cioè

in una misura più sfavorevole di quella prevista nella legge n. 27

citata - è tale da escludere la sussistenza della asserita

disparità, dovendo la norma essere interpretata nel senso che la

disciplina sopravvenuta non possa essere applicata a tutti coloro cui

siano riferibili rapporti già esauriti. Fra essi devono ritenersi

ovviamente compresi - come sembra del resto sostenere l'Avvocatura

dello Stato - non solo coloro nei cui confronti, al momento

dell'entrata in vigore della nuova legge, fosse già stata

materialmente pagata l'indennità, bensì anche coloro la cui domanda

di collocamento a riposo fosse stata già accolta, (come, nel caso

oggetto del giudizio a quo, risulta dalla nota dell'Ente minerario

siciliano n. 3568 del 28 giugno 1984), essendosi in tal modo già

risolto il rapporto di lavoro, e nei cui confronti fossero già stati

definiti i rapporti economici connessi, mediante la determinazione

dell'indennità nella misura prevista dalla precedente legge n. 27

del 1984.

Non può difatti considerarsi rilevante, per ritenere invece

applicabile la nuova legge, la circostanza che, al momento della sua

entrata in vigore, non fosse ancora intervenuto il materiale

pagamento della indennità, trattandosi di un evento meramente

attuativo di attività di volizione completamente esauritesi sotto il

vigore della legge precedente, dato che quella successiva, oggetto di

impugnativa, fa espressamente decorrere i propri effetti "dalla data

di entrata in vigore".

In tal senso va dunque interpretata anche la disposizione

contenuta nel secondo comma dell'art. 9, oggetto di censura, il quale

prevede che "le domande presentate in applicazione dell'art. 6 della

legge regionale 9 maggio 1984, n. 27, possono essere confermate o

ritirate dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione delle

disposizioni del presente articolo".

Anche questa previsione, dovendo essere inquadrata nell'intero

contesto normativo, va dunque interpretata alla luce del primo comma,

e quindi considerarsi applicabile solo alle ipotesi in cui non si

fosse in presenza di rapporti già esauriti sotto il regime della

legge precedente, cioè di ipotesi in cui le domande di

prepensionamento non fossero state ancora accolte, perché, invece,

nel caso in cui già lo fossero state, si sarebbe prodotta

irreversibilmente la risoluzione del rapporto di lavoro, nel qual

caso delle domande già presentate non sarebbe più stato possibile

il ritiro.

4. - Non sussiste, perciò, come invece sostenuto nell'ordinanza

di rinvio, l'asserita disparità "tra il lavoratore prepensionato nei

cui confronti... sia stata completata in tempi anteriori all'entrata

in vigore della legge regionale n. 46 del 1984 la fattispecie in

questione, con la corresponsione dell'indennità una tantum, ed il

lavoratore che ha presentato analoga richiesta di prepensionamento,

nei cui confronti non sia avvenuto altrettanto". Difatti sulla base

della corretta interpretazione della norma denunciata, anche al

lavoratore che, come nel caso di specie, si sia vista accolta la

domanda di prepensionamento prima della entrata in vigore della legge

n. 47, non possono applicarsi le disposizioni più sfavorevoli in

essa contenute.

5. - La soluzione della questione di legittimità costituzionale

in via interpretativa nei sensi anzidetti assorbe ogni altro profilo,

pur enunciato nell'ordinanza di rinvio, circa il carattere innovativo

o di interpretazione autentica della norma denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione

siciliana 10 agosto 1984, n. 46, ("Norme riguardanti gli enti

economici regionali, interpretazione autentica dell'art. 6 della

legge regionale 9 maggio 1984 n. 27 e modifiche alle leggi regionali

6 giugno 1975 n. 42 e 9 maggio 1984 n. 27"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanisetta con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:923 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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