Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo

comma, della legge 3 maggio 1967, n. 315 (trattamento di quiescenza

della Cassa per le pensioni ai sanitari), promosso con ordinanza emessa

il 29 gennaio 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili

- sul ricorso di De Castro Ugo contro la Direzione generale degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, iscritta al n.

360 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di De Castro Ugo e della Direzione

generale degli Istituti di previdenza;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Renato Alessi, per il De Castro, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per gli Istituti di

previdenza.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nei procedimenti riuniti relativi ai ricorsi proposti dal dott.

Ugo De Castro avverso i provvedimenti di liquidazione della pensione

emessi dal Direttore generale degli Istituti di previdenza del

Ministero del tesoro, la Corte dei conti, terza sezione

giurisdizionale, con ordinanza 29 gennaio 1972, ha proposto d'ufficio

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,

della legge 3 maggio 1967, n. 315, nella parte in cui non contempla

che, nella serie delle retribuzioni pensionabili annue costituenti la

pensione teorica degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari,

sia inclusa anche la retribuzione effettivamente corrisposta agli

interessati alla data della cessazione del servizio.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che stabilisce i

criteri per la determinazione della pensione teorica spettante ai

sanitari alla data della cessazione dal servizio, è in contrasto con

l'art. 36 della costituzione, perché la omessa valutazione, agli

effetti del trattamento di quiescenza, degli emolumenti effettivamente

corrisposti al sanitario alla data del collocamento a riposo,

inciderebbe illegittimamente sulla retribuzione differita, in

violazione del precetto costituzionale che garantisce il diritto a una

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro

prestato.

Inoltre, l'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del 1967,

contrasterebbe con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

della Costituzione, non essendo giustificata la disparità di

trattamento tra le categorie di dipendenti assoggettati a contribuzione

a favore delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale

degli Istituti di previdenza. Al riguardo la Corte dei conti osserva

che, diversamente dalla norma impugnata, nei confronti degli iscritti

alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa

per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari

parificate (amministrate anche esse dalla Direzione generale degli

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), l'art. 3 della

legge 26 luglio 1965, n. 965, stabilisce che debba essere valutata, ai

fini del trattamento di quiescenza, la intera retribuzione annua

contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio.

L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ai sensi

di legge.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti il Ministero del

tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza - a mezzo

della Avvocatura generale dello Stato, e il dott. De Castro,

rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Alessi e Adriano

Pallottino.

La difesa dello Stato, dopo aver osservato che la misura del

trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza

dipende in linea di principio dalla situazione tecnico finanziaria

delle singole Casse, rileva che il carattere retributivo della

pensione, quale compenso differito per il lavoro prestato, non comporta

ai fini della determinazione del quantum il riferimento automatico alla

retribuzione percepita alla data di cessazione del servizio.

Ora, prosegue l'Avvocatura, è vero che l'esigenza di adeguare il

trattamento di quiescenza al livello economico della retribuzione di

fine servizio ha trovato pratica attuazione in altri sistemi di

pensionamento e, recentemente, anche a favore degli iscritti alla Cassa

per le pensioni ai sanitari, per i quali, relativamente al personale

cessato dal servizio a partire dal 1 luglio 1971, la legge 11 agosto

1972, n. 485, ha collegato il trattamento di quiescenza alla

retribuzione annua riferita alla data di cessazione dal servizio;

tuttavia va considerato che a tale risultato si è potuti pervenire

solo in base alle risultanze dei bilanci compilati successivamente

all'entrata in vigore della legge n. 315 del 1967. D'altra parte, la

disposizione denunciata deve essere esaminata nella sua collocazione

temporale: in questa prospettiva essa rappresenta addirittura un

miglioramento della precedente disciplina, in quanto al sistema che

prevedeva la dipendenza della misura delle pensioni dagli stipendi

percepiti nell'intera attività di servizio, è stato sostituito il

criterio di valutare i servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1967

sulla base della retribuzione raggiunta a tale data. Alla stregua di

tali considerazioni, l'Avvocatura ritiene che non sussista la dedotta

violazione dell'art. 36 della Costituzione.

Anche per quanto riguarda il preteso contrasto tra la norma

impugnata e il principio di eguaglianza, la difesa dello Stato esclude

che la censura sia fondata, perché l'art. 5, primo comma, della legge

n. 315 del 1967 contiene una norma di carattere generale, valevole

quindi per tutti gli interessati. Inoltre la autonomia amministrativa

delle singole Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale

degli Istituti di previdenza, non consente un raffronto tra i diversi

sistemi pensionistici, perché la attuazione della tendenza di adeguare

il trattamento di quiescenza al livello economico di attività, non

può avvenire per tutti i dipendenti amministrati dalle singole Casse

subito e contemporaneamente, ma richiede, in relazione ai diversi

gruppi non omogenei di dipendenti, una opportuna diversificazione in

relazione a condizioni tecnico finanziarie obbiettive e meritevoli di

diversa considerazione.

Per contro, la difesa del dott. De Castro, pur rilevando che il

giudizio dinanzi alla Corte dei conti avrebbe potuto essere deciso in

senso favorevole al ricorrente, anche senza l'incidente di legittimità

costituzionale sulla base di una corretta applicazione delle norme

vigenti, osserva che, alla stregua della interpretazione data dal

giudice a quo alla norma impugnata, e per le stesse considerazioni

contenute nella ordinanza di rinvio, la questione proposta deve

ritenersi fondata.

All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente il lustrate

le loro deduzioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - La legge 3 maggio 1967, n. 315, stabilisce all'art. 5 che, ai

fini del calcolo dell'importo della pensione spettante ai sanitari al

loro collocamento a riposo, si prende per base la successione delle

retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto per ogni anno

solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.

Il conteggio riferito all'anno solare implica (artt. 12 e 17 legge

11 aprile 1955, n. 379) che l'importo da tener presente per ogni

annualità da computare è quello goduto dall'iscritto alla Cassa per

le pensioni dei sanitari all'inizio di ciascun anno e cioè al 1

gennaio, con la conseguenza che, degli aumenti eventualmente concessi

nel corso dell'anno, si debba tener conto, ai fini del calcolo per la

pensione, solo al 1 gennaio dell'anno successivo. Questo criterio

risulta temperato dalla disposizione di cui all'art. 3 della citata

legge n. 315 del 1967, il quale, relativamente ai sanitari in servizio

al 1 gennaio 1967, stabilisce che le annualità anteriori a quella data

sono computate non sulla base delle retribuzioni percepite all'inizio

di ciascun anno, ma di quanto loro dovuto al 1 gennaio 1967. La norma

prevede, inoltre, l'ulteriore accorgimento di computare nel calcolo

anche gli aumenti successivamente concessi ed ai quali fosse stato

dato, nelle relative deliberazioni, valore retroattivo, sempre che tali

aumenti derivassero però o da promozioni, o da leggi, oppure da

regolamenti organici.

2. - Nel giudizio relativo al ricorso di un sanitario, collocato in

pensione il 31 luglio 1969, che, con deliberazione presa il 9 giugno

dello stesso anno, aveva conseguito sensibili aumenti di stipendio per

effetto della maggiore anzianità riconosciutagli a seguito della

unificazione dei servizi prestati anche presso altri enti ospedalieri

(deliberazione adottata ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del

d.P.R. 27 maggio 1969, numero 130), la Corte dei conti, sezione III

giurisdizionale (pensioni civili), ha ritenuto di sollevare, con

riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, questione di

costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge n. 315 del

1967, "nella parte in cui non contempla che, nella serie delle

retribuzioni pensionabili annue, costituenti la pensione teorica degli

iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari, sia inclusa anche la

retribuzione effettivamente corrisposta agli interessati alla data

della cessazione del servizio".

3. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 5 impugnato,

spostando, ai fini pensionistici, al 1 gennaio dell'anno successivo

l'efficacia di miglioramenti economici concessi nel corso dell'anno

precedente, violerebbe innanzi tutto l'art. 36 della Costituzione.

Argomenta in proposito il giudice a quo che la pensione, la cui natura

di retribuzione differita è stata costantemente affermata da questa

Corte, non potrebbe ritenersi proporzionata alla quantità e qualità

del lavoro fornito dal sanitario qualora non fosse computata anche con

riferimento all'ammontare della retribuzione effettivamente corrisposta

alla data di cessazione dal servizio.

Ma la questione non è fondata.

Come esattamente osserva la difesa dello Stato, l'affermazione

circa il carattere retributivo riconosciuto alla pensione quale

compenso differito per il lavoro prestato, non comporta, ai fini della

determinazione del quantum, che il calcolo debba sempre farsi con

riferimento, in tutto o in parte, all'importo della retribuzione

percepita a quella data, ma esprime solo l'esigenza di un graduale

adeguamento del trattamento di quiescenza al livello economico di

attività.

Al riguardo è da osservare innanzi tutto che la legge n. 315 del

1967 non ha affatto ignorato tale esigenza, allorché, in un sistema

pensionistico sostanzialmente fondato sulla media dei valori delle

retribuzioni e delle contribuzioni annue riferiti all'intero periodo di

servizio, ha introdotto adeguati correttivi, come quello di assumere

quale dato fisso per ciascuno degli anni anteriori al 1967, l'ammontare

dello stipendio e del contributo di quell'anno, o quello di tener conto

di aumenti successivi cui fosse stato dato dagli organi competenti

effetto retroattivo, nei casi contemplati dalla legge.

Né, ai fini della risoluzione della questione, può avere alcuna

rilevanza il dato di fatto che, nel giudizio a quo, il ricorrente non

potesse far risalire gli effetti della deliberazione concessiva degli

aumenti a data anteriore a quella (8 maggio 1969) dell'entrata in

vigore del d.P.R. 27 maggio 1969, n. 130, che li aveva autorizzati e

che era posteriore alla data (1 gennaio 1969) per lui utile ai fini del

computo della pensione.

In termini più generali, va poi considerato che l'esigenza di

avvicinare l'ammontare del trattamento di quiescenza a quello del

servizio attivo, implicante un giudizio di merito che è, per altro,

prerogativa del Parlamento, va trovando pratica attuazione, secondo le

possibilità della pubblica finanza, ed in rapporto anche alle

disponibilità dei singoli Istituti e Casse autonome nelle quali si

strutturano i vari settori della pubblica azione previdenziale. Così,

per i dipendenti dello Stato, è stata raggiunta la base pensionabile

dell'80% della retribuzione di fine servizio, per gli iscritti

all'INPS, quella del migliore triennio, mentre per gli iscritti alla

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e a quella degli

insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, il riferimento,

con effetto dal 1 luglio 1965, è collegato all'ammontare dell'ultimo

stipendio percepito.

Il che, con la legge 11 agosto 1972, n. 485, è stato poi disposto

anche per gli iscritti alla Cassa pensione dei sanitari, ma a vantaggio

del solo personale collocato a riposo dal 1 luglio 1971. Di tale

disposizione non possono pertanto beneficiare coloro che sono stati

collocati in pensione anteriormente a quella data, tra essi compreso

anche il sanitario ricorrente nel giudizio che ha dato luogo alla

dedotta questione di costituzionalità.

4. - Questa varietà di strutturazione del sistema pensionistico

tra i vari organismi previdenziali e le relative modificazioni nel

tempo offrono all'ordinanza di rimessione argomento per una ulteriore

censura di incostituzionalità dello stesso art. 5, con riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La differenza di

trattamento che ovviamente discende dalla varietà di regolamentazione

esistente anche in rapporto alle varie Casse amministrate dallo stesso

Ministero del tesoro, violerebbe il principio di eguaglianza.

Ma nemmeno sotto questo profilo la questione può ritenersi

fondata.

Le anzidette Casse pensioni hanno in comune solo l'organo che le

amministra, ma sono fra di loro distinte ed autonome, ciascuna con un

proprio bilancio, in cui le entrate, rappresentate dai contributi, e le

spese, costituite dalle erogazioni per pagamento pensioni, variano da

cassa a cassa, in rapporto al vario ammontare delle retribuzioni, su

cui gravano differenziati oneri contributivi. Ne consegue che il

diverso trattamento pensionistico fra gli iscritti alle varie casse,

trovando giustificazione nelle diversità della strutturazione di esse

fondata sulla differenza di base esistente fra le varie categorie di

iscritti, non può dar luogo a censure sul rispetto del principio di

eguaglianza, il quale può ritenersi violato solo quando un trattamento

differenziato è applicato a situazioni che abbiano caratteristiche

identiche o almeno analoghe.

Né può contrastare il principio di eguaglianza un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti

diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo costituisce di

per sé un elemento diversificatore in rapporto a situazioni

concernenti sia gli stessi soggetti come gli altri componenti

dell'aggregato sociale.

Il che è stato dalla Corte affermato proprio in tema di

trattamento di quiescenza, allorché (sent. n. 57 del 1973) ha ritenuto

che le situazioni dei collocati a riposo sono legittimamente

differenziate in riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, primo comma, della legge 3 maggio 1967, numero 315

(trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari);

questione proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 36 e 3, comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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