Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1966 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, terzo

comma, e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il

riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, promosso con

ordinanza emessa il 23 marzo 1965 dalla Corte dei conti - Sezione

seconda giurisdizionale per le pensioni di guerra - sul ricorso di

Recchione Maria Gabriella, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze

1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del

28 agosto 1965.

Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto in data 16 gennaio 1957 Recchione Maria Gabriella ha

prodotto ricorso alla Corte dei conti avverso decreto del Ministro del

tesoro che ebbe a negarle il diritto alla pensione di privilegio da lei

invocato come orfana di donna deceduta per fatto di guerra, in base

alla considerazione che essa richiedente risultava figlia adulterina di

Recchione Angela.

La competente Sezione della Corte dei conti, nell'esame del ricorso

predetto, rilevato come la legislazione pensionistica di guerra ha

espressamente inteso escludere ogni diritto a pensione nei confronti di

figli adulterini, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale degli artt. 62, terzo comma, e 64, della legge 10 agosto

1950, n. 648, che tale esclusione sanciscono, nella considerazione che

sembra non manifestamente infondato il ritenere tali norme

contrastanti, anzitutto con l'art. 38 della Costituzione perché gli

adulterini, al pari di tutti gli altri cittadini, se sforniti dei mezzi

di sussistenza, hanno diritto all'assistenza sociale, e che la

normazione in materia di pensione di guerra ha carattere

prevalentemente assistenziale; in secondo luogo con l'art. 30, terzo

comma, perché non assicura agli adulterini (che pure sono compresi

nell'ampia categoria ivi considerata dei figli nati fuori del

matrimonio) la richiesta tutela giuridica e sociale, almeno nel caso di

mancanza di membri della famiglia legittima; infine con l'art. 3

perché la legislazione sulle pensioni di guerra assimila nello stesso

trattamento i figli naturali sicché appare contrario al principio di

eguaglianza differenziare da questo l'altro disposto per gli

adulterini.

Avendo la Corte dei conti ritenuta la questione predetta rilevante

al fine della risoluzione del giudizio ad essa deferito, ha, con

ordinanza del 23 marzo 1965, disposta la sospensione del medesimo e

l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 216 del

1965.

Poiché non vi è stata costituzione di parti la Corte ha deciso in

camera di consiglio ai sensi dell'art. 26 della legge n. 87 del 1953. Considerato in diritto .

La questione proposta dall'ordinanza della Corte dei conti relativa

alla compatibilità con gli artt. 38, primo comma, 30, terzo comma, e 3

della Costituzione delle norme sulle pensioni di guerra, che escludono

dal diritto a conseguire tale pensione i figli adulterini di genitori

morti a causa di eventi bellici, non è fondata.

Deve anzitutto escludersi che ricorra il motivo di

incostituzionalità che si vorrebbe dedurre dall'art. 38. Infatti il

diritto al mantenimento ed all'assistenza da questo garantito

costituisce il contenuto di una pretesa attribuita ad ogni cittadino il

quale risulti inabile al lavoro e sfornito dei necessari mezzi di

sussistenza, ed è da soddisfare con appositi istituti e con

determinate modalità, mentre il diritto alla pensione di guerra, pur

riannodandosi al primo perché, come esso, espressione di un'esigenza

di solidarietà sociale, trova il suo specifico titolo negli eventi

connessi allo stato di guerra e nelle particolari situazioni da questo,

direttamente o indirettamente, determinate, ed è regolato con criteri

diversi da quelli che presiedono all'attività meramente assistenziale.

Neppure rilevabile è da ritenere il contrasto che si assume

rispetto all'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

La disparità di trattamento, fatta dalla legge ai figli

adulterini, è stata determinata, nell'intento del legislatore, dal

timore di lesioni dei diritti della famiglia legittima. Infatti nel

concorso tra legittimi e adulterini il riconoscimento del diritto di

questi ultimi avrebbe rischiato di ridurre la misura della pensione

percepibile dai primi; preoccupazione, questa, che, comunque la si

valuti, risponde allo stesso dettato dell'art. 30, comma terzo, ultima

parte.

Per analogo motivo è da ritenere infondata la censura argomentata

dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui contiene il divieto

di ogni distinzione fatta derivare da "condizioni personali". Come la

stessa ordinanza ricorda, la costante giurisprudenza della Corte ha

interpretato tale disposizione nel senso che essa non escluda (ed anzi

importi) trattamenti differenziati quando essi risultino giustificati

da situazioni oggettivamente diverse.

Ora non è dubbio che la condizione dei figli adulterini e degli

incestuosi, secondo le disposizioni vigenti che riflettono la comune

coscienza sociale, non è equiparabile a quella degli altri figli

naturali, e pertanto la esclusione del diritto a pensione disposta nei

confronti dei medesimi, riflettendo il sistema cui è informata la

legislazione, non può considerarsi arbitraria. Il che è sufficiente

a far ritenere non contrastanti con l'art. 3 le norme denunciate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dalla Sezione speciale per le pensioni di guerra della Corte

dei conti, relativa agli artt. 62, terzo comma, e 64 della legge 10

agosto 1950, n. 648, in relazione agli artt. 38, primo comma, 30, terzo

comma, 3, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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