Corte costituzionale

Sentenza n. 92/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21r.d. 3269/1923

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, prima parte,

del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), promosso con

ordinanza emessa il 18 giugno 1962 dal Tribunale di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe

e Zugni-Tauro Sola contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato,

iscritta al n. 141 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 del 6 ottobre 1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e gli atti di costituzione in giudizio del Ministro per le

finanze e di Tassinari Ottorino, Tassinari Giuseppe e Zugni-Tauro Sola;

udita nell'udienza pubblica del 24 aprile 1963 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

uditi l'avv. Sergio Micolitti, per i Tassinari e Zugni-Tauro, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il

Ministro delle finanze e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto di citazione del 3 maggio 1961 i signori Tassinari

Ottorino e Giuseppe, nonché Zugni-Tauro Sola (che nel 1943 si erano

resi acquirenti della nuda proprietà di tre parti di uno stabile in

Padova, del quale nel 1950 erano divenuti pieni proprietari, in seguito

a rinuncia dell'usufrutto) convenivano avanti al Tribunale di Venezia

l'Amministrazione delle finanze per sentire dichiarare priva di

giuridico fondamento la pretesa da questa fatta valere di commisurare

l'imposta di consolidazione con riferimento al valore dell'immobile al

momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Nel corso

del giudizio sollevavano eccezione di incostituzionalità dell'art. 1

del R.D.L. 12 aprile 1943, n. 234, nella considerazione che la

progressività dell'imposta di registro dal medesimo prevista è

divenuta inoperante per effetto della eccezionale svalutazione

monetaria intercorsa, che è venuta a rendere irrisori i valori

assoggettabili alle aliquote minori, e ciò in violazione dell'art. 53

della Costituzione che tale progressività prescrive. Il Tribunale di

Venezia, mentre dichiarava non fondata l'eccezione di

incostituzionalità proposta nei termini ora indicati, ne sollevava

d'ufficio una diversa nei confronti dell'art. 21 della legge di

registro approvata col R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella

considerazione che detto articolo stabilisce, nel caso di trasferimento

a titolo oneroso della nuda proprietà con successiva riunione ad essa

dell'usufrutto, criteri di determinazione del valore dei beni

trasferiti, ai fini dell'imposta di consolidazione, diversi da quelli

che il precedente art. 20 applica allorché il trasferimento sia stato

effettuato a titolo gratuito, poiché mentre per quest'ultimo la

tassazione, sia del trasferimento e sia della successiva riunione

dell'usufrutto, si ragguaglia al valore che l'immobile aveva al tempo

del passaggio della proprietà, viceversa per il primo l'imposta stessa

si applica sulla differenza fra il prezzo tassato all'atto

dell'alienazione ed il valore della piena proprietà, da determinare al

successivo momento della riunione. Ora allorquando eventi vari, e fra

gli altri quelli della svalutazione monetaria, importino notevoli

mutamenti nel valore del bene trasferito, può venire a verificarsi una

violazione del principio consacrato negli artt. 53 e 3 della

Costituzione, secondo cui a parità di capacità contributiva deve

corrispondere parità di tributo.

Avendo ritenuto la questione così sollevata rilevante per la

risoluzione della controversia ad esso sottoposta, il Tribunale con sua

ordinanza 18 giugno 1962 ha sospeso la pronuncia di merito e disposto

l'invio degli atti alla Corte. L'ordinanza debitamente comunicata e

notificata è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre

1962, n. 252.

Nel giudizio avanti alla Corte si sono costituite le parti private

Tassinari e Zugni-Tauro, rappresentate e difese dagli avvocati Giulio

Reggiani, Gastone Nulli e Sergio Micolitti, con deduzioni 10 ottobre

1962, e, con atti 4 agosto 1962, si è costituito il Ministro per le

finanze ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato.

I rappresentanti delle parti private, mentre ribadiscono le

considerazioni risultanti dall'ordinanza circa l'incostituzionalità

della differenza di trattamento fra i trasferimenti onerosi e quelli

gratuiti, sostengono poi che la violazione degli artt. 3 e 53 della

Costituzione deve essere dichiarata anche sotto tre altri aspetti. E

cioè, in primo luogo, per la sperequazione di situazione che viene a

verificarsi per l'acquisto di beni aventi lo stesso valore economico,

secondo che esso abbia ad oggetto l'intera, oppure solo la nuda

proprietà, in quanto, a parità di capacità contributiva,

l'acquirente viene ad essere (allorché intervenga il fenomeno della

svalutazione) diversamente gravato nei due casi. In secondo luogo pel

fatto che, commisurandosi l'imposta di consolidazione ai nuovi valori

monetari, si dà luogo all'aumento delle aliquote dell'imposta quali

previste dall'art. 1 del R.D. L. n. 234 del 1943, mentre d'altra

parte, nel procedere alla detrazione della somma pagata per l'imposta

al momento dell'acquisto della nuda proprietà non si provvede al

ragguaglio della medesima ai detti nuovi valori. In terzo luogo,

perché il deprezzamento della moneta ha fatto venire meno, di fatto,

per le prime tre aliquote la progressività disposta dal citato art. 1

del D. n. 234, data la irrisorietà che hanno assunto i valori ad esse

corrispondenti, mentre le rimanenti due aliquote non sono sufficienti

ad assicurare il criterio di progressività imposto dal secondo comma

dell'art. 53. Concludono chiedendo l'accoglimento dell'eccezione di

incostituzionalità.

L'Avvocatura generale dello Stato, per dimostrare l'infondatezza

dell'eccezione, mette in rilievo come il sistema della pluralità delle

imposizioni, quale risulta anche dall'art. 23 della Costituzione,

comporta l'autonomia di ciascuna di esse, e pertanto il principio di

proporzionalità rispetto alla capacità contributiva di ogni

contribuente, posto dal primo comma dell'art. 53 della Costituzione,

deve essere fatto valere con riferimento agli indici specifici di

ciascun tributo, e non già sulla base del confronto tra imposte fra

loro diverse. Ciò premesso, l'Avvocatura osserva che la donazione e la

vendita sono istituti distinti sotto l'aspetto giuridico, cosicché la

differenza del trattamento fiscale nei casi di cessione della nuda

proprietà e di successivo consolidamento in essa dell'usufrutto, a

seconda del carattere gratuito o oneroso della cessione stessa, non

può andare incontro a censure di incostituzionalità in confronto

all'art. 53. Non lo può neppure con riferimento all'art. 3, essendo

pacifico che il principio di eguaglianza non solo non esclude ma impone

che a situazioni differenti oggettivamente si faccia corrispondere

diversa disciplina. Si rende pertanto vano ricercare sia la natura da

attribuire all'imposta di consolidazione nel caso di trasferimenti

onerosi, e sia le ragioni suscettibili di giustificare la differenza

del trattamento fiscale rispetto a quelli gratuiti, perché tali

ricerche, se interessano la dottrina finanziaria o la politica

legislativa, rimangono del tutto estranee al presente giudizio.

Conclude chiedendo che venga dichiarata non fondata la questione

sollevata con l'ordinanza del Tribunale di Venezia.

Nella discussione orale i rappresentanti delle parti private e del

Presidente del Consiglio hanno ribadito le rispettive tesi

defensionali. Considerato in diritto :

1. - L'esame della Corte deve essere limitato alla questione di

costituzionalità, negli esatti termini in cui è stata formulata

nell'ordinanza di rimessione, e non può quindi rivolgersi alle

eccezioni sollevate dalla difesa delle parti private, riferentisi a

differenti disposizioni di legge.

2. - La incostituzionalità del primo comma dell'art. 21 della

legge del registro è stata prospettata dal Tribunale di Venezia sotto

l'aspetto del contrasto che la differenza del trattamento tributario

disposto pei casi di riunione di usufrutto alla nuda proprietà

acquistata a titolo oneroso rispetto a quello praticato, a tenore del

precedente art. 20, per gli acquisti a titolo gratuito, presenta con

l'art. 53, in quanto nei due tipi di trasferimento vi è identità dei

presupposti sui quali si instaura il rapporto tributario ed in entrambi

si palesa un'eguale capacità contributiva; mentre, d'altra parte, la

rilevata eguaglianza di situazione fra le due fattispecie non può

rimanere influenzata dalla diversità del titolo di acquisto,

risultando questa neutralizzata dalla funzione perequativa che deriva

dall'assoggettamento dei rispettivi atti di acquisto a differenti

aliquote di imposta.

3. - In ordine a questa presentazione della questione l'Avvocatura

dello Stato ha fatto osservare come, se pure fosse vera l'esigenza

della unitarietà di disciplina giuridica nei due casi, non vi sarebbe

nessun elemento per decidere se per il suo conseguimento debba

adottarsi l'uno anziché l'altro dei due criteri disposti dalla legge;

e ciò impedirebbe di valutare se la censura sia stata validamente

rivolta contro l'art. 21 piuttosto che contro l'art. 20. Si deve

tuttavia osservare come, se pure è vero che denunciato è l'art. 21

(ciò che si rendeva necessario, dato che di esso si richiedeva

l'applicazione nel caso sottoposto al giudice di merito), è vero

altresì che la denuncia investe la disuguaglianza della disciplina

giuridica stabilita per rapporti ritenuti eguali fra loro, sicché non

sarebbe necessario per la sua soluzione prendere posizione in ordine

alla preferenza da accordare all'uno o all'altro dei procedimenti di

tassazione previsti dai detti articoli, poiché, ove dalla divergenza

stessa dovesse derivare una ragione di incostituzionalità, spetterebbe

al potere legislativo la scelta del modo attraverso cui giungere alla

sua eliminazione.

4. - La Corte però ritiene che la incostituzionalità denunciata

non sussiste. Può ammettersi che il primo comma dell'art. 53, nel

sancire non già solo il dovere delle prestazioni tributarie, ma

altresì il principio della correlazione di queste con la capacità

contributiva di ciascuno, imponga al legislatore, oltre all'obbligo di

non disporre prestazioni che siano in contrasto con i principi

fondamentali sanciti dalla Costituzione a tutela della persona,

altresì l'obbligo di commisurare il carico tributario in modo uniforme

nei confronti dei vari soggetti, allorché sia dato riscontrare per

essi una perfetta identità della situazione di fatto presa in

considerazione dalla legge al fine dell'imposizione del tributo. Ed è

a questa ultima esigenza, esattamente ricollegata dall'ordinanza al

principio generale di eguaglianza sancito nell'art. 3 della

Costituzione, che si fa richiamo per contestare la costituzionalità

dell'art. 21.

Senonché è da escludere che nella specie si verifichi la

condizione richiesta per potere invocare il detto principio. Non è

esatto, infatti, che il trasferimento a titolo oneroso della nuda

proprietà di un bene, cui successivamente segua la riunione ad essa

dell'usufrutto, sia da considerare espressione di una capacità

contributiva in tutto equivalente a quella da presumere sussistente

allorché il trasferimento medesimo si effettui a titolo gratuito. Né

è esatto che la differenza di aliquota dell'imposta di registro, da

applicare in misura proporzionale in un caso e progressiva nell'altro -

differenza che si adegua essa stessa alla diversità delle situazioni e

ne è testimonianza -, sia sufficiente di per sé sola a ricostituire

la equivalenza dei due rapporti generatori dell'obbligazione

tributaria.

Infatti, la diversità del titolo giuridico dell'acquisto nei due

casi influisce sulla funzione che, ai fini tributari, l'acquisto

adempie - secondo la valutazione discrezionale del legislatore, non

sindacabile in questa sede quando si sia mantenuta entro limiti

razionali - di indice rivelatore della ricchezza.

Non si contesta che l'anzidetto sistema di imposizione possa dar

luogo ad inconvenienti, secondo è stato prospettato dalla dottrina, ed

apparire non in tutto in armonia con i principi - cui la legge si

informa in materia di imposta sui trasferimenti, come quelli in esame,

i quali non siano sottoposti a condizione. Ma è da escludere che

inconvenienti e disarmonie, da valutare in sede di politica

legislativa, siano configurabili quali vizi di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 21 della legge di registro approvata con R. D. 30 dicembre

1923, n. 3269, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:92 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari