Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2 e

3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della

riproduzione bovina, promossi con ordinanze emesse il 21 maggio 1965

dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Nicoli

Giovanni ed il 16 giugno 1965 dal Pretore di Padova nel procedimento

penale a carico di Lovison Giuseppe Antonio ed altri, iscritte

rispettivamente ai nn. 113 e 163 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 178 del 17

luglio 1965 e n. 223 del 4 settembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di due procedimenti penali dinanzi ai Pretori di Vicenza

e di Padova instaurati a carico rispettivamente di Nicoli Giovanni e di

Lovison Giuseppe Antonio ed altri, - imputati del reato di cui agli

artt. 3 e 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la

disciplina della riproduzione bovina, per avere adibito alla

riproduzione bovini maschi per i quali non era stato richiesto ed

ottenuto il prescritto attestato di abilitazione - le difese degli

imputati sollevavano eccezione di illegittimità costituzionale delle

norme contenute negli artt. 2 e 3 della citata legge in riferimento

agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

In accoglimento di tali eccezioni, con ordinanze del 21 maggio e 16

giugno 1965 i suddetti Pretori sospendevano i giudizi in corso e

rimettevano gli atti a questa Corte sostenendo che le richiamate

disposizioni nel demandare al Ministero per la agricoltura e per le

foreste la determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e

funzionali dei bovini atti alla riproduzione da iscrivere nei libri

genealogici, nel condizionare a tale iscrizione e al rilascio di un

attestato l'impiego del bovino ed, infine, nel consentire alle Camere

di commercio, industria ed agricoltura di vietare tale impiego in

conformità delle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica

provinciale, pongono delle limitazioni alla libertà di iniziativa

economica e alla facoltà di godimento della proprietà privata senza

il rispetto delle riserve di legge contenute negli artt. 41, comma

terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.

La legge in esame, secondo le ordinanze, si limiterebbe ad

affermare la necessità di limitazioni, ma ne demanderebbe in concreto

la determinazione al potere esecutivo centrale e alle sue diramazione

(Ministero per l'agricoltura, Camere di commercio, Commissioni

zooteniche) con l'inevitabile pericolo che si venga a formare una

disciplina disorganica, non unitaria e contrastante nelle diverse

Province.

In definitiva la legge n. 126 del 1963, emanata dal legislatore in

sostituzione delle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 della

legge 29 giugno 1929, dichiarate costituzionalmente illegittime per

violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 della Costituzione

(sentenza n. 4 del 1962), presenterebbe i medesimi vizi di

incostituzionalità avendo conferito ad organi esecutivi facoltà,

ampiamente discrezionali, di limitare, sia pure per fini di utilità

pubblica, delle libertà costituzionali.

Le predette ordinanze, ritualmente comunicate e notificate sono

state pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 178 del

17 luglio 1965 e n. 223 del 4 settembre 1965.

Nel presente giudizio dinanzi alla Corte, nessuna delle parti

private si è costituita. È invece, intervenuto (limitatamente al

giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Vicenza) il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

dello Stato.

Nell'atto di intervento, depositato in cancelleria il 6 agosto

1965, ed in una successiva memoria, l'Avvocatura, dopo aver rilevato

che la proposta questione va esaminata soltanto sotto l'aspetto della

osservanza formale da parte delle norme impugnate delle riserve di

legge contenute negli artt. 41 e 42 della Costituzione, afferma che

tali norme sono immuni dai denunciati vizi di incostituzionalità.

L'art. 2 della legge impugnata non violerebbe in alcun modo la

riserva di legge stabilita dalla Costituzione, perché ha determinato

direttamente i presupposti essenziali (in sintesi purità della razza)

per l'iscrizione dei bovini nei libri genealogici demandando poi

all'attività normativa secondaria di mera esecuzione

dell'Amministrazione una pura e semplice specificazione dei requisiti e

caratteri che a ciascuna razza devono considerarsi propri. Le

attribuzioni conferite al Ministero dal citato art. 2 rientrerebbero,

quindi, nel naturale ambito dell'ordinaria funzione amministrativa e

pienamente legittime sarebbero da considerarsi le conseguenti

limitazioni delle facoltà di godimento della proprietà dei capi di

bestiame di cui trattasi, in quanto dirette ad evitare un uso della

proprietà contrastante con l'interesse sociale.

Nel caso degli artt. 41 e 42 della Costituzione ricorre la ipotesi

della riserva relativa, la quale - come la Corte ha avuto modo di

precisare - non preclude alla legge la possibilità di deferire ad

autorità amministrative particolari e discrezionali poteri che

incidano sui diritti economici garantiti dalle citate norme

costituzionali, sempre che la stessa legge contenga criteri specifici,

adeguati e sufficienti a delimitare l'ambito di tali poteri.

La legge impugnata differisce da quella relativa alla stessa

materia dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 4 del

6 febbraio 1962. Quest'ultima, infatti (art. 4 della legge 29 giugno

1929, n. 1366) null'altro disponeva se non il rinvio ai regolamenti

provinciali per la determinazione delle condizioni e delle procedure

degli interventi rivolti a circoscrivere l'autonomia dei singoli in

ordine alla proprietà e disponibilità dei bovini e, pertanto,

pienamente giustificata appare la pronuncia della Corte.

La nuova legge ha colmato la lacuna legislativa, venutasi a creare

per effetto di tale sentenza, disponendo l'istituzione di speciali

libri genealogici, presso le Associazioni nazionali degli allevatori,

nei quali vengono iscritti i bovini di razza pura che presentano cioè

quelle caratteristiche di razza determinate dal Ministro

dell'agricoltura in rapporto alle esigenze della selezione.

Le norme denunciate indicano compiutamente l'esercizio della

attività normativa secondaria e quella di esecuzione affidata agli

organi amministrativi, specificando i criteri idonei a dirigere tale

attività e affidando ad organi tecnici il compito di accertare le

esigenze particolari della materia dell'allevamento dei bovini.

L'Avvocatura chiede perciò che la questione di legittimità

costituzionale sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità, prospettata con le due

ordinanze indicate in epigrafe, riguarda le medesime disposizioni di

legge e, pertanto, le cause, congiuntamente trattate, possono essere

decise con unica sentenza.

2. - Le norme impugnate sono quelle contenute negli artt. 2 e 3

della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della

riproduzione bovina, legge che è stata emanata per colmare la lacuna

normativa nella materia, verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del

6 febbraio 1962, con la quale questa Corte dichiarava

l'incostituzionalità degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 29 giugno

1929, n. 1366, per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41

della Costituzione.

La questione ora proposta è che anche le nuove disposizioni, le

quali riservano all'autorità amministrativa la determinazione dei

requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri

genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione

al rilascio di un attestato di abilitazione, siano da ritenersi

costituzionalmente illegittime, in riferimento agli artt. 41, comma

terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione, per aver posto delle

limitazioni alla libertà di iniziativa economica e alla facoltà di

godimento della proprietà privata senza il rispetto della riserva di

legge stabilita dai citati precetti costituzionali.

La questione non è fondata.

Dalle norme impugnate risulta che gli strumenti ritenuti essenziali

dal legislatore per migliorare il patrimonio bovino sono costituiti dai

libri genealogici e dal regime di abilitazione, cui è subordinata

l'attività economica di riproduzione.

Nei libri è consentita solo l'iscrizione di riproduttori

selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano

riconosciuti rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la

zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si

permette l'impiego dei soli tori di pregio che dimostrino di possedere

e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfofunzionali della

rispettiva razza e siano in conseguenza capaci di esaltare le funzioni

economiche della discendenza, consentendo la produzione di bestiame che

fornisca più elevati rendimenti.

Ora, la censura che si muove all'art. 2 è che le limitazioni della

libertà di iniziativa economica e della facoltà di godimento della

proprietà dei privati allevatori restano in definitiva affidati

all'assoluta discrezionalità degli organi esecutivi in quanto la norma

attribuisce al Ministero per l'agricoltura e foreste la determinazione

concreta dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali

corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza.

Nel formulare tale censura non è stato tenuto presente che

trattasi di materia strettamente tecnica che richiede una specifica

competenza, specie se si consideri che i caratteri ed i requisiti di

cui trattasi sono numerosi e diversi a seconda delle razze e, peraltro,

suscettibili di continuo mutamento nel processo evolutivo zootecnico.

Ma a parte ciò, la Corte ritiene che il potere conferito non è di

ampiezza tale da potersi considerare assolutamente discrezionale.

L'iscrizione del bovino nei libri genealogici è subordinata a dei

presupposti - quali la purità della razza, il rapporto con l'esigenza

di una selezione, la provenienza della bestia da allevamenti nei quali

sia in corso una azione di risanamento - nonché ad un esame - nel

quale interviene anche un delegato dell'Associazione nazionale degli

allevatori dei bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato -

che il legislatore ha puntualmente previsti proprio in funzione di una

adeguata specificazione dell'ambito del potere dell'amministrazione.

Del pari sufficientemente circoscritti sono i poteri che l'art. 3

della legge impugnata demanda alla Camera di commercio, industria e

agricoltura, in ordine al rilascio dell'attestato di abilitazione del

bovino e alla Commissione zootecnica provinciale, in ordine alle

direttive che essa può dettare nel territorio della provincia

sull'impiego dei bovini nella riproduzione.

La Camera di commercio provvede o a rilasciare l'attestato, se il

bovino risulti iscritto nei libri genealogici (ed a tal fine la norma

dispone che la domanda di chi intende impiegare il bovino deve essere

accompagnata dal relativo certificato di iscrizione al libro) o a

vietare l'impiego del bovino in ottemperanza a direttive all'uopo

stabilite dalla Commissione zootecnica.

Quest'ultimo organo - nel quale gli interessi degli allevatori sono

convenientemente tutelati per la presenza di un loro rappresentante

(art. 4, comma primo, della legge) - emana le proprie direttive, alle

quali è data opportuna pubblicità attraverso il deposito delle

medesime presso la Camera di commercio, "in relazione alle esigenze

della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico della

provincia, e tenendo conto - come specificato dalla norma in esame -

dei caratteri genotipici e morfologici di ciascuna razza".

Per meglio intendere la portata di questa disposizione ed i compiti

della Commissione è opportuno precisare che l'iscrizione nei libri

genealogici è subordinata all'accertamento, nel soggetto esaminato,

del possesso del minimum dei requisiti richiesti dagli schemi dei

caratteri tipici delle varie razze; ma tra i soggetti iscritti vi

potranno essere elementi che presentino caratteri di razza, di sanità,

fecondità, robustezza e produttività superiori a quelli prescritti

come minimi dagli indicati schemi. Da ciò la necessità, in vista

delle finalità della legge, di assegnare poteri direttivi alle

Commissioni in materia di disciplina degli accoppiamenti, sì da

favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato

regolarità e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e

consolidare in ciascuna razza, e di vietare, per contro, l'attività

dei soggetti che, attraverso continui e rigorosi accertamenti, abbiano

rivelato di appartenere a linee di bassa produttività rispetto al

valore medio del materiale migliorato della razza.

Sulla base di tali considerazioni può quindi affermarsi che nei

riguardi delle impugnate disposizioni non sussistono i denunciati vizi

di incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la

disciplina della riproduzione bovina, in riferimento agli articoli 41,

comma terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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