Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/11/1964 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo

comma, del T. U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R.

29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre

1963 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra

Volino Mario e Gaggin Carlo, iscritta al n. 2 del Registro ordinanze

1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 34

dell'8 febbraio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Sampierdarena, decidendo nel procedimento civile

vertente fra Mario Volino e Carlo Gaggin, in accoglimento di

un'eccezione del primo, ha rimesso a questa Corte la decisione sulla

legittimità costituzionale dell'art. 250, terzo comma, del D.P.R. 29

gennaio 1958, n. 645, che approva il T. U. delle leggi sulle imposte

dirette, per cui chiunque vanti un credito produttivo di ricchezza

mobile di categoria A non può esercitare o proseguire le azioni

giudiziarie che gli competono, se non dimostra di averne fatto

dichiarazione all'Amministrazione finanziaria.

L'attore aveva rilevato che la norma predetta è in contrasto con

gli artt. 24, comma primo, 101, comma secondo, e 104, comma primo,

della Costituzione.

Secondo l'attore essa, "per un fatto che riguarda la pubblica

Amministrazione", nega al giudice il suo potere-dovere giurisdizionale

e alla parte il diritto all'accertamento giurisdizionale e fa venire

meno l'autonomia del potere giudiziario che viene assoggettato al

potere esecutivo. Soggiungeva l'attore che la pubblica Amministrazione

ha poteri e mezzi suoi per accertamenti fiscali di carattere preventivo

e definitivo, potendo procedere al diretto esame degli atti; e, per

quel fine, non deve servirsi del giudice e farlo divenire strumento o

mezzo di controllo fiscale.

Il Pretore ha ritenuto che la eccezione non fosse manifestamente

infondata e che essa fosse rilevante.

L'ordinanza, emessa il 26 ottobre 1963, è stata notificata alle

parti private il 30 ottobre e il 7 dicembre 1963, al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 5 novembre 1963; è stata comunicata ai

Presidenti dei due rami del Parlamento il 30 ottobre 1963 e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 febbraio 1964, n. 34.

Nessuna delle parti private è comparsa in questa sede; ed il 4

dicembre 1963 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. - Nelle deduzioni di intervento il Presidente del Consiglio

obietta, quanto al richiamo degli artt. 101 e 104 della Costituzione,

che l'obbligo fatto al giudice di sospendere il giudizio qualora il

creditore non abbia denunciato il credito, non crea interferenze del

potere esecutivo sul potere giudiziario, essendo l'indipendenza del

giudice garantita nella formazione del giudizio e nell'organizzazione

della sua funzione.

Per ciò che concerne il riferimento all'art. 24 della

Costituzione, rilevato che la condizione di procedibilità che si

reputa illegittima, corrisponde, sul piano sostanziale, ad un obbligo

che investe il soggetto indipendentemente dalla instaurazione del

giudizio, il Presidente del Consiglio si rifà alle sentenze di questa

Corte, che hanno ritenuto la competenza della legge ordinaria, entro

certi limiti e in relazione a determinate esigenze, a regolare

discrezionalmente la tutela giurisdizionale e a determinare oneri o

sanzioni patrimoniali a carico delle parti quale condizione per la

valida costituzione o per la valida prosecuzione del rapporto

processuale. Viene altresì rilevato che questa Corte, con la sentenza

4 aprile 1963, n. 45, ha specificatamente ritenuto che fosse legittimo

l'analogo onere imposto, a tutela dell'interesse generale alla

riscossione dei tributi, dall'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1953, n.

492, per l'imposta di bollo, e dall'art. 108 del R. D. 30 dicembre

1923, n. 3269, per l'imposta di registro.

3. - Con memoria depositata l'8 ottobre 1964, e all'udienza del

successivo 21 ottobre 1964, il Presidente del Consiglio ha ripetuto le

deduzioni proposte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene non fondato che non si accordi con gli artt.

101, comma secondo, e 104, comma primo, della Costituzione, la norma

dell'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, recante

approvazione del T. U. delle leggi sulle imposte dirette, la quale

subordina alla denuncia fiscale l'esercizio dell'azione giudiziaria a

tutela di un credito produttivo di reddito di ricchezza mobile di

categoria A.

Ovviamente inesatto è anzitutto l'assunto, sostenuto nella

ordinanza di rimessione, che, osservando una norma di legge la quale

protegge l'interesse della pubblica Amministrazione, il giudice viene

assoggettato all'autorità del potere esecutivo.

Non è esatto nemmeno che l'imposizione di un onere processuale di

natura fiscale fa del giudice un organo dell'Amministrazione tributaria

e lede quindi l'indipendenza della Magistratura. L'indipendenza è

garantita dalla Costituzione all'organizzazione giudiziaria nel suo

complesso (sentenza 16 aprile 1959, n. 22); e questa non perde la sua

autonomia solo perché la legge determina una modalità di esercizio

dell'azione al fine di rispettare un interesse dell'Amministrazione

tributaria. Il giudice, quando l'onere non è osservato, sospende il

processo in obbedienza ad una norma che gliene attribuisce il potere in

quanto giudice, e quindi per una autorità che la legge gli conferisce

nel quadro della funzione che egli svolge come organo della tutela

giurisdizionale, non nell'esercizio di una funzione spettante a

quell'Amministrazione. Nella legge in esame v'e tanto riguardo

all'indipendenza del giudice che nessuna sanzione penale a carico di

lui è prevista per il caso in cui omette di sospendere di provvedere

sulle domande della parte, essendo una pena pecuniaria statuita

soltanto per il cancelliere che riceve documenti ed atti relativi al

processo senza accertarsi dell'adempimento dell'onere.

2. - Non è fondato neanche l'assunto che la norma nega alla parte

il diritto all'accertamento giurisdizionale.

La Corte ha già deciso che il determinare concrete modalità di

esercizio della tutela giudiziaria lede la garanzia apprestata

dall'art. 24, comma primo, della Costituzione, soltanto ove risulti

difficoltà o impossibilità nell'esplicazione del diritto (sentenze 27

giugno 1963, n. 113, e 4 giugno 1964, n. 47).

L'onere di una denunzia fiscale come quella di cui si discute ha

per oggetto una formalità di facile compimento, non sottoposta a

condizioni di solennità, anche se esige completezza di dati subiettivi

ed obiettivi ai fini di un idoneo accertamento del tributo.

L'onere non è poi irrazionalmente imposto, avuto riguardo al fatto

che si riferisce al credito fatto valere in giudizio; e deve ancora una

volta rilevarsi che l'interesse alla riscossione dei tributi è

protetto dalla Costituzione all'art. 53, sullo stesso piano di ogni

diritto individuale, tanto vero che si impone di soddisfarne le

esigenze pure nel conflitto con l'interesse alla inviolabilità del

domicilio (art. 14, comma terzo), non meno fondamentale del diritto

alla tutela giurisdizionale (sentenza 4 aprile 1963, n. 45).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 250, comma terzo, del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che

approva il T. U. delle leggi sulle imposte dirette, proposta

dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 26 ottobre 1963, in

riferimento agli artt. 24, comma primo, 101, comma secondo, e 104,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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