Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1971 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della

legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente il risarcimento dei danni

di guerra subiti da cittadini italiani all'estero, promosso con

ordinanza emessa il 7 marzo 1969 dal Consiglio di Stato - sezione IV -

su ricorsi di Girardi Amedeo contro il Ministero del tesoro, iscritta

al n. 251 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16 luglio 1969.

Visti gli atti di costituzione di Girardi Amedeo e del Ministero

del tesoro e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci, per

il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero del tesoro

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 7 marzo 1969 nei procedimenti riuniti

concernenti due ricorsi proposti dal cittadino italiano Girardi Amedeo

avverso il provvedimento del Ministero del tesoro con cui era stata

respinta la sua richiesta di indennizzo per danni di guerra subiti in

Siria, il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Si osserva nell'ordinanza che il provvedimento di rigetto della

richiesta del Girardi era stato adottato in base alla norma impugnata,

secondo cui sono esclusi dal risarcimento per danni subiti all'estero i

cittadini che, alla data di entrata in vigore della menzionata legge n.

968, non risultassero domiciliati o residenti in Italia. Ciò posto, e

dopo avere rilevato che, nel sistema della legge in esame, sarebbero

previste due forme di risarcimento alternative, a scelta

dell'interessato, cioè, da un lato, il "contributo", subordinato al

ripristino del bene distrutto, e pertanto essenzialmente a fini di

utilità economica generale, e, dall'altro, "l'indennizzo", concesso

senza condizioni, e pertanto non soltanto in vista di generale

vantaggio, ma anche a fine reintegratorio del patrimonio del singolo,

il giudice a quo prosegue osservando che l'impugnata disciplina

finirebbe col porre in atto una ingiustificata discriminazione fra

cittadini. Mal si comprenderebbe, infatti, come, essendo l'indennizzo

legato al fatto oggettivo del danno subito, oltre che alla

considerazione dell'interesse generale, la condizione, estrinseca e non

coerente ai fini della legge, della residenza e del domicilio, possa

valere come razionale criterio discriminatore ai fini della

corresponsione dell'indennizzo stesso.

Si è costituito tempestivamente il Girardi il quale, nelle sue

difese, insiste nel negare la sussistenza di validi motivi logici,

economici e giuridici per la discriminazione operata dalla norma

impugnata, anche perché il cittadino potrebbe in ogni momento

liberamente ritornare all'estero non appena percepito l'indennizzo,

frustrando i fini di tutela dell'incremento della economia nazionale

che, indirettamente, si volessero ritenere perseguiti attraverso

l'impugnata esclusione.

Si è altresì costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello

Stato, la quale nega la fondatezza della questione, affermando,

anzitutto, che il risarcimento dei danni di guerra inciderebbe nella

materia degli interessi legittimi, tutelati in modo indiretto ed al

solo fine di perseguire il vantaggio pubblico, a differenza dei diritti

soggettivi, tutelati invece come tali.

Il legislatore, dettando la complessa disciplina del risarcimento

dei danni di guerra, avrebbe appunto perseguito scopi di utilità

generale, anche per quanto riguarda, in particolare, la concessione

degli indennizzi, perché la disponibilità di circolante che ne deriva

avrebbe costituito uno stimolo per la ripresa economica nazionale. Onde

chiara apparirebbe la "ratio" della norma impugnata, tendente ad

evitare l'esportazione di valuta italiana, che si risolverebbe a tutto

beneficio della economia di Stati esteri, in palese difformità quindi

dagli scopi della legge.

La norma in esame non sarebbe quindi suscettibile di sindacato in

sede di giudizio di legittimità costituzionale per presunta violazione

del principio di eguaglianza, essendo sostenuta da motivi evidenti di

coerenza logica con i suoi presupposti.

L'Avvocatura osserva altresì che, in ogni caso, l'eventuale

rimozione del precetto impugnato finirebbe con il porre in essere una

contraddizione nell'ambito della legge giacché prescinderebbe dal

raggiungimento dell'interesse pubblico nella sola ipotesi

dell'indennizzo, lasciando invece in piedi la disciplina dei

contributi, intesa ad agevolare la ripresa economica del Paese, e

creerebbe così una ingiustificata disparità di trattamento

all'interno della categoria omogenea degli italiani all'estero.

Infine l'Avvocatura richiama la considerazione del caso sull'art.

27, comma quarto, della legge 29 settembre 1967, n. 955, con cui si è

ammesso il riesame delle richieste di risarcimento definite

negativamente per mancanza del requisito della residenza o del

domicilio, riesame da farsi su domanda dell'interessato proponibile

entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Pertanto secondo l'Avvocatura, vi sarebbe anche da dubitare, data

questa nuova disposizione, della rilevanza della questione.

Conclude chiedendo che la Corte, ove ritenga ammissibile e

proponibile la questione, la dichiari non fondata.

Si è infine costituito anche il Ministero del tesoro,

rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha rassegnato conclusioni identiche alle precedenti. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità, come sopra proposta, è, in

sintesi, basata sul seguente motivo.

Il requisito del domicilio e della residenza in Italia, alla data

dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e cioè

alla data del 16 gennaio 1954 (requisito al quale secondo l'art. 52 è

condizionata la concessione di indennizzi per danni di guerra subiti

all'estero), parrebbe contrastare col principio di parità di

trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione.

Tale disparità emergerebbe, in primo luogo, dal confronto con

l'altra ipotesi prevista dal citato art. 52, che, per la concessione

(accanto agli indennizzi) di contributi, li subordina al ripristino in

territorio nazionale del bene perduto o distrutto, al precipuo intento

di avvantaggiare l'economia del paese. Invece, l'indennizzo avrebbe

soltanto finalità risarcitoria individuale, con quella libertà di

utilizzazione ovunque, che prescinde dall'ipotesi di successivo

reimpiego in Italia.

Pertanto, la condizione del domicilio e della residenza in Italia,

ugualmente richiesta nell'una e nell'altra ipotesi, verrebbe, nel caso

di indennità, a limitare irrazionalmente la concessione,

"ricollegandola ad una circostanza del tutto estrinseca e non coerente

ai fini della legge".

In secondo luogo, l'ordinanza prospetta la questione anche sotto il

profilo di disparità di trattamento tra quegli stessi cittadini

italiani, che, avendo parimenti subito danni di guerra all'estero, si

trovino oppur no, ad una certa data successiva, localizzati in Italia.

2. - L'Avvocatura dello Stato obietta che il giudizio di rilevanza

della questione, espresso nell'ordinanza di rinvio, sarebbe manchevole,

in quanto non tiene conto che alla legge n. 968 del 1953 ha fatto

seguito la legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale, tra le

integrazioni della legge precedente, annovera quella (art. 27) che "le

domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della

residenza in Italia alla data 16 gennaio 1954 saranno riprese in esame

su domanda degli interessati" (che abbiano acquisita la qualifica di

profughi e siano qui domiciliati e residenti ad una nuova data).

L'obiezione non è fondata

L'ordinanza di rinvio ha congruamente motivato sulla rilevanza

della questione di legittimità, nei termini e nei limiti della sua

prospettazione e in relazione alla norma di legge unicamente da

considerare: alla quale prospettazione è estranea, per non coincidenza

di situazioni, l'ipotesi regolata dalla successiva norma.

3. - La proposta questione di costituzionalità non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio di

uguaglianza, dichiarato dall'art. 3 della Costituzione, postula due

corollari: a situazioni uguali deve corrispondere tratta mento uguale,

a situazioni diverse, trattamento differenziato: il tutto nei limiti

di valutazioni razionali.

Come anzidetto, nell'ordinanza di rinvio si assume che a situazioni

diverse (concessione di contributi - concessione di indennità) la

legge ha dettato una stessa regola di trattamento con la comune

condizione del domicilio e della residenza in Italia per i richiedenti:

la quale condizione, razionale per la prima ipotesi, non lo sarebbe per

la seconda. Ugual difetto si riscontrerebbe con l'accordare o negare

l'indennità, a cittadini italiani di pari diritto, in relazione ad un

evento personale esteriore ed indifferente ai fini della legge.

Così posta la questione, sostanzialmente come questione di

razionalità di disposizioni, la Corte osserva e ritiene che la norma

in esame, considerata in se stessa e nel quadro dei motivi che l'hanno

determinata, ha la sua logica giustificazione. Questa giustificazione

è posta in evidenza dagli atti parlamentari (Relazione Vanoni al

disegno di legge e successiva discussione) da cui risulta che, con la

concessione di indennità ai danneggiati che non avessero chiesto il

contributo per ricostruire, si è inteso di agevolare comunque il

reinserimento dei danneggiati stessi nel ciclo della vita economica e

della ripresa produttiva del paese: ciò mediante la reintegrazione

patrimoniale dei singoli, considerata come mezzo e non come fine. Al

raggiungimento di questo fine si è poi voluto dichiaratamente

assegnare anche un valore "etico e morale", oltre che economico.

La condizione del domicilio e della residenza in Italia, alla quale

è stato sottoposto il conseguimento della indennità, trova, quindi,

la sua collocazione nel sistema che il legislatore, nell'esercizio

della sua scelta, ha voluto istituire. Trattasi di condizione non

arbitraria, ma diretta, nei limiti di una presumibilità di risultati,

ad ottenere che l'uso delle somme ricevute come indennità non subisca

deviazioni verso utilizzazioni estranee al profitto da attuarsi

mediante reinvestimento in area italiana.

La questione, sotto entrambi i profili con cui è stata proposta,

va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 (concessione di

indennizzi e contributi per danni di guerra), proposta, con l'ordinanza

di cui in epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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