Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1968

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 15 aprile

1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante

ai magistrati, ai funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti

delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 della legge 2 marzo

1963, n. 320, che fissa la misura dell'indennità per la predetta

missione, promosso con ordinanza emessa il 16 gennaio 1968 dal

Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte

di appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Visigalli

Giovanni ed altri contro Tirelli Curti Giulia e Tirelli Rinaldo,

iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile di appello promosso da

Visigalli Giovanni ed altri contro Tirelli Curti Giulia e Tirelli

Rinaldo il Consigliere istruttore della sezione specializzata agraria

della Corte di appello di Milano ha sollevato di ufficio una questione

di legittimità costituzionale concernente la legge 15 aprile 1961, n.

291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai

magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed agli esperti delle

sezioni specializzate agrarie, e l'art. 8 della legge 2 marzo 1963, n.

320, che fissa la misura dell'indennità di missione dovuta a detti

esperti.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 6 gennaio 1968, il

Consigliere istruttore, dopo aver rilevato che la Corte costituzionale

ha ammesso che anche il giudice istruttore possa promuovere un giudizio

di legittimità costituzionale quando questo riguardi norme relative

all'attività istruttoria, ha espresso l'avviso che le suddette

disposizioni legislative, a causa dell'assoluta inadeguatezza dei

compensi previsti, violino gli artt. 24, primo comma, 104, primo comma

della Costituzione il combinato disposto degli artt. 2 della

Costituzione, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo. Circa la non manifesta infondatezza della questione

l'ordinanza osserva: a) che dall'art. 104 della Costituzione discende

il dovere di reperire i mezzi necessari per un'organizzazione

giudiziaria che sia idonea a garantire l'autorità e l'imparzialità

del potere giudiziario, laddove il trattamento economico di missione

previste dalla legge n. 291 del 1961, a causa della misura irrisoria

del rimborso spese, è lesivo del decoro e prestigio della magistratura

e trasferisce parzialmente l'onere del funzionamento della sezione

specializzata agraria sui suoi componenti, con la conseguenza che la

serenità dell'organo giudiziario può essere turbata da preoccupazioni

economiche; b) che la limitatezza dei mezzi finanziari per i servizi

giudiziari costituisce una limitazione di fatto dei poteri conferiti

all'istruttore, frustrando anche l'effettività del rimedio

giurisdizionale dell'appello, assicurata dall'art. 24 della

Costituzione che trova rispondenza negli artt. 6 e 13 della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; c) che la

discriminazione usata nel trattamento economico degli esperti agrari

(che l'art. 8 della legge n. 320 del 1963 inquadra in una categoria

inferiore a quella dei magistrati di appello) non può non riverberarsi

sul servizio di assistenza tecnica prestata ai magistrati fuori

residenza, con conseguente diminuzione delle garanzie per

l'effettività del rimedio giurisdizionale.

2. - L'ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 4 maggio 1968.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa,

pertanto, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità

costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15

aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico

stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell'ordine

giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l'art. 8

della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi

ultimi.

La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal

consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte

di appello di Milano in occasione dell'espletamento di un'attività

istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il

rilascio di un fondo. Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella

pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un

giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il

giudice a quo non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa

comunque spiegare influenza l'accertamento dell'eventuale

illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.

La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 15 aprile 1961, n. 291, nella parte relativa al trattamento

di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario

ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 della

legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe in riferimento agli artt. 24, primo comma, 104, primo comma,

della Costituzione ed al combinato disposto degli artt. 2 della

Costituzione e 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa

esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

ECLI:IT:COST:1968:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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