Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1963 · relatore Biagio Petrocelli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice

proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1961 dal

Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Dallerini Anna

Maria, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto del Pretore di Bologna del 24 agosto 1961 Anna

Ballerini fu condannata alla multa di lire 15.000; e la notificazione

del provvedimento fu eseguita secondo le norme stabilite dall'art. 170

del Codice di procedura penale, trattandosi di imputata irreperibile.

Il Pretore, escludendo la possibilità di una revoca del decreto

stesso, stante l'avvenuta notificazione, in accoglimento dell'eccezione

dedotta dal difensore di ufficio, sollevava la questione di

legittimità costituzionale della disposizione predetta, per contrasto

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, poiché ha ritenuto

la questione stessa non manifestamente infondata e rilevante per la

definizione del processo.

Secondo il Pretore, la forma di notificazione prevista

dall'articolo 170 terrebbe luogo ad ogni effetto, nel caso di

irreperibilità dell'imputato, di quella disciplinata dall'art. 169; ma

non consente al difensore di ufficio di sostituirsi all'imputato in

quegli atti che questo deve compiere "personalmente o a mezzo di

procuratore speciale", tra i quali è compreso appunto l'atto di

opposizione al decreto penale (art. 509, primo comma, del Codice).

Secondo il Pretore ne deriverebbe che, con l'applicazione al

procedimento monitorio dell'art. 170, si verrebbe a sottrarre

all'imputato la possibilità di proporre l'opposizione e ne

risulterebbe violato il diritto di difesa garantito dal ricordato

precetto costituzionale.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Bologna e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei

Deputati ed è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.

È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura, nelle deduzioni depositate il 2 dicembre 1961,

esprime anzitutto il dubbio che la questione di legittimità più che

l'art. 170, riguarderebbe l'art. 509, rilevando, al riguardo, che se

mai la menomazione del diritto di difesa deriverebbe non tanto

dall'applicazione delle disposizioni di carattere generale contenute

nel primo articolo, quanto dalla limitazione della facoltà del

difensore stabilita nel secondo. Osserva peraltro che tale limitazione

deriverebbe dalle modalità dell'esercizio del diritto di difesa

stabilite dall'ordinamento processuale, di guisa che i diritti

dell'imputato non ne risulterebbero pregiudicati.

A sostegno poi della non fondatezza della questione relativamente

all'art. 170, osserva che sarebbe addebitabile all'imputato l'essersi

volontariamente posto nella situazione di irreperibilità, essendo

improbabile che, prima dell'emanazione del decreto, non fosse

consapevole del suo comportamento illecito; situazione alla quale si

ricollegherebbero le lamentate limitazioni del diritto di difesa, posto

che l'ordinamento processuale, in tale ipotesi, non avrebbe l'obbligo

di una più efficace tutela dei diritti dell'interessato.

Conclude, quindi, perché si dichiari non fondata la questione di

costituzionalità. Considerato in diritto :

1. - In relazione al rilievo preliminare dell'Avvocatura dello

Stato, si osserva che la questione di costituzionalità, prospettata

nell'ordinanza, riguarda esclusivamente l'art. 170 del Codice

processuale penale. Secondo il Pretore, la menomazione del diritto di

difesa, e quindi il contrasto con il precetto costituzionale (art. 24,

secondo comma), deriverebbe dal fatto che, dovendosi, in base a tale

articolo, nel caso di irreperibilità dell'imputato, effettuare la

notificazione mediante deposito nella cancelleria o segreteria

giudiziaria, con avviso al difensore nominato di ufficio, non è

consentito al medesimo di sostituirsi all'imputato negli atti che

questi deve compiere personalmente, come l'opposizione al decreto di

condanna nel caso preveduto dall'art. 509 del Codice predetto.

Non è, d'altra parte, consentito, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, sindacare il giudizio di rilevanza,

che, nella specie, è stato chiaramente espresso.

2. - Nel merito la questione non appare fondata.

L'art. 170 si inserisce nel sistema delle notificazioni,

disciplinate da varie disposizioni del Codice di procedura penale

(articoli da 166 a 170), le quali stabiliscono le modalità degli atti

destinati a portare a conoscenza degli interessati i provvedimenti del

giudice, per le conseguenze che, da questa conoscenza, la legge fa

derivare, e, fra queste, la definitività dei provvedimenti stessi.

E vi si inserisce, al pari delle altre disposizioni sulle

notificazioni, come norma di carattere generale, applicabile di regola,

a tutti gli atti, affinché, nel caso di accertata irreperibilità

dell'imputato, si abbia la certezza legale dell'avvenuta notificazione.

È vero che l'accennata disposizione limita la facoltà del difensore

nei casi indicati. Ma da ciò non deriva, come si assume,

l'illegittimità costituzionale della disposizione stessa. Essa,

infatti, deve essere intesa, nell'unità del sistema, in logico

coordinamento con le altre disposizioni che del sistema fanno parte,

come appunto quelle che disciplinano il giudizio per decreto (artt. da

506 a 510). Per il quale, data la specialità del procedimento e la

opportunità della sua rapida definizione, il legislatore ha dettato

norme particolari, stabilendo che l'opposizione al provvedimento di

condanna (emesso dal Pretore senza procedere al dibattimento), debba

essere proposta personalmente dall'interessato. Ora, appare chiaro che

se, anche in questa ipotesi, il giudice, accertata la irreperibilità,

procedesse al deposito del decreto nella cancelleria, ai fini e per gli

effetti del citato art. 170, si verificherebbe una violazione del

diritto di difesa, data la limitazione delle facoltà del difensore di

ufficio, nel caso in cui l'imputato non venisse a conoscenza del

provvedimento. La violazione, peraltro, resta esclusa se si coordina

come è necessario l'art. 170 con l'art. 509 (la cui legittimità,

secondo l'ordinanza, non viene in discussione); dovendosi ritenere, in

base appunto a tale coordinamento, che la disposizione dell'art. 170

non può trovare applicazione quando l'irreperibilità è accertata in

relazione al procedimento così detto monitorio. In questo caso,

infatti, come ha già ritenuto la Corte di cassazione, è necessario,

per la imprescindibile tutela del diritto di difesa, costituzionalmente

garantito, seguire la procedura ordinaria, restando perciò inoperante

il decreto emesso dal Pretore, affinché il difensore, nell'ambito di

tale procedura, possa avvalersi di tutte le facoltà che, di regola, la

legge gli consente, compresa l'impugnazione (art. 192, secondo comma,

del Codice di procedura penale).

Per le suesposte considerazioni, pertanto, l'art. 170 non può

ritenersi in contrasto con il precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata , nei sensi indicati nella motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del Codice di

procedura penale, sollevata con ordinanza del Pretore di Bologna del 31

ottobre 1961, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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