Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 636/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1992 dalla

Commissione Tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso

proposto da Colla Carlo contro l'U.T.E. di Piacenza, iscritta al n.

301 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Colla Carlo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Corrado Sforza Fogliani per Colla Carlo e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In un giudizio promosso da un contribuente per contestare la

maggior rendita derivante, ad immobili di sua proprietà, dalla

applicazione delle nuove tariffe di estimo approvate con decreto

ministeriale del 27 settembre 1991, l'adita Commissione tributaria di

primo grado di Piacenza, pronunziando sulla eccezione di

inammissibilità del ricorso formulata dal resistente, ha sollevato,

con ordinanza del 16 marzo 1992, questione incidentale di

legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 nella

parte in cui non prevede che i possessori di immobili urbani possano

ricorrere alle Commissioni tributarie anche in caso di mutamento

della rendita (di ogni singola unità) per effetto di revisione delle

tariffe di estimo, per contrasto con gli artt. 113 e 3 della

Costituzione.

Premesso, in via di interpretazione del citato art. 1 d.P.R.

636/72, che questo, nel fissare la competenza delle Commissioni

tributarie in materia di controversie catastali, fa riferimento, con

riguardo agli immobili urbani a destinazione ordinaria (categ. A, B,

C), alle sole vertenze concernenti la "consistenza" ed il

"classamento" e, per gli immobili a destinazione speciale (categ. D)

o particolare (categ. E), alle vertenze sulla "attribuzione di

rendita" (quale per essi prevista mediante stima diretta) - con la

conseguenza, in punto di rilevanza, che esulerebbero dalla cognizione

delle predette Commissioni le controversie (come quella di specie)

riguardanti viceversa la revisione delle tariffe (non riconducibile a

nessuna delle tre descritte operazioni) - ne ha inferito appunto il

giudice remittente la duplice ipotesi di contrasto del denunciato

contesto normativo con gli artt. 113 e 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, si evidenzierebbe infatti una violazione

del diritto alla difesa in danno dei possessori di immobili di

categorie A, B, C, i quali "non avrebbero alcuna tutela

giurisdizionale di merito contro un provvedimento che modifica

indirettamente il classamento, mediante revisione di una delle

operazioni previste dalle norme catastali, ma contro cui non è dato

ricorrere alle Commissioni Tributarie, pur costituendo esso di fatto

una attribuzione di rendita".

E, sotto il secondo profilo, si prospetterebbe inoltre "una

discriminazione tra i proprietari degli immobili censiti nei gruppi

A, B, C, e quelli degli immobili censiti nei gruppi D, E, i quali

possono invece adire le Commissioni, in quanto l'attribuzione della

rendita, effettuata dagli U.T.E., è sicuramente impugnabile avanti

alle Commissioni Tributarie".

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il

contribuente aderendo solo in linea subordinata alle conclusioni del

giudice a quo e prospettando, in via principale, l'infondatezza della

questione per essere in realtà le Commissioni tributarie, già sulla

base della normativa vigente, competenti (anche) in ordine alle

controversie in materia di revisione della tariffa d'estimo.

E ciò per l'assorbente considerazione che la previsione di

competenza, ex art. 1 d.P.R. 634 cit., in ordine alle controversie

relative al classamento comprende ex se la possibilità di "impugnare

anche le variazioni dei metodi inerenti una delle tre operazioni

(qualificazione, classificazione e determinazione della tariffa,

appunto) sulla base delle quali si determina poi in concreto ogni

singolo classamento".

3. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, ha a sua volta direttamente concluso per una

decisione di infondatezza basata sul presupposto esegetico di

inclusione della controversia in esame nell'area di cognizione delle

Commissioni tributarie.

4. - Entrambe le parti hanno anche depositato memoria per

illustrare i rispettivi assunti. Considerato in diritto

1. - A seguito della revisione delle tariffe d'estimo delle unità

immobiliari urbane, disposta con D.M. 20 gennaio 1990 ed attuata con

successivo decreto del 27 settembre 1991, in un giudizio promosso da

un contribuente per far dichiarare, previa disapplicazione dei

riferiti atti generali, nulla o comunque inefficace la maggior

rendita per l'effetto così attribuita ad immobili di sua proprietà,

la Commissione tributaria di Piacenza adita ha negato di avere

potestà decisoria in materia.

E ciò - come in narrativa detto - con riguardo al quadro delle

competenze del giudice tributario in tema di controversie catastali,

come definito nell'ultimo comma dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

636 (sulla revisione del contenzioso tributario), con limitato

riferimento, secondo la lettura del giudice a quo, per gli immobili

urbani a destinazione (abitativa-commerciale) ordinaria (categ. A, B,

C) alle sole vertenze concernenti la "consistenza" ed il

"classamento" (l'attribuzione, cioè, ad ogni unità, accertata nel

suo possessore e nella sua consistenza, della rispettiva categoria e

classe) e, per gli immobili a destinazione speciale (categ. D) o

particolare (categ. E), alle vertenze sulla "attribuzione di rendita"

(quale per essi prevista mediante stima diretta).

In tale prospettiva però - sempre secondo l'autorità rimettente

- ne deriverebbe, nei confronti dei proprietari di immobili del primo

tipo, un vuoto di tutela avverso i provvedimenti di revisione delle

tariffe di estimo, non rientranti nel novero di quelli impugnabili

ancorché "di fatto indirettamente modificativi del classamento".

Da ciò appunto la sollevata questione di costituzionalità del

citato art. 1 d.P.R. 636/1972, in parte qua, in riferimento oltreché

all'art. 113 anche all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo

del trattamento ingiustificatamente deteriore che si assume riservato

ai titolari degli immobili in questione rispetto ai proprietari degli

immobili di categ. D, E che possono viceversa adire le Commissioni

tributarie avverso l'attribuzione diretta di rendita, come per essi

prevista.

2. - Osserva la Corte che la premessa esegetica da cui muove il

giudice a quo - e che sia l'Avvocatura dello Stato sia la difesa

della parte costituita viceversa contestano (eccependo sotto tale

profilo l'infondatezza della impugnativa) - è effettivamente

controversa in dottrina e nella giurisprudenza fino ad oggi nota del

giudice tributario.

Ciò perché - mentre, nella sequenza ordinaria della operazione

di formazione del catasto urbano, la "determinazione della tariffa"

(per le "categorie" e "classi" di immobili previamente individuate

attraverso la "qualificazione" e la "classificazione" delle unità

tipo per ogni zona censuaria) conclude la fase delle operazioni

generali, destinate ad avere una ricaduta sulla posizione dei singoli

proprietari in esito alle susseguenti operazioni individuali ed ai

connessi provvedimenti di "consistenza" e "classamento", dichiarati

espressamente impugnabili dal citato art. 1 d.P.R. 636/72 -

nell'ipotesi invece di revisione degli estimi, in mancanza di una

esplicita indicazione normativa al riguardo, si è posto il dubbio se

i correlativi atti generali, contenenti i prospetti delle nuove

tariffe, siano o non censurabili innanzi al giudice tributario.

Per la soluzione affermativa si è pronunziata gran parte della

giurisprudenza delle Commissioni in considerazione della attribuzione

di rendita in concreto derivante dalla adozione delle nuove tariffe,

sia pur con diverse motivazioni. Talune decisioni, infatti,

argomentano dalla locuzione normativa "attribuzione della rendita" di

cui all'ultima parte dell'art. 2 comma 1° dello stesso d.P.R. 636,

(peraltro concernente, secondo una opinione recepita dallo stesso

giudice a quo, la diversa ipotesi della stima diretta e singolare

prevista per gli immobili D ed E); talaltre, invece, si basano sulla

considerazione che l'emanazione delle nuove tariffe si risolve "di

fatto" in una modifica del "classamento" (donde, appunto, la

impugnabilità davanti alla Commissione tributaria): tutte, comunque,

pervenendo - per l'una o per l'altra ragione - ad affermare la

sindacabilità incidenter tantum dei decreti ministeriali davanti al

giudice tributario ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.P.R.

636/72 (nel testo sostituito dall'art. 7 d.P.R. 739/1981).

Peraltro, anche le decisioni giurisprudenziali che, discostandosi

dal ricordato indirizzo, concludono per la inammissibilità dei

ricorsi del contribuente, a tale soluzione pervengono in

considerazione della non ravvisabilità allo stato di un

provvedimento riconducibile ad uno di quelli tipicamente richiesti

dalla legge come "veicolo di accesso" al giudizio tributario, oltre

che per carenza attuale dell'interesse a ricorrere, con ciò

evidentemente non escludendo, ma anzi implicitamente ammettendo, la

possibilità della tutela nel momento della successiva

concretizzazione del rapporto tributario ancorato alla rendita

catastale derivante dalla applicazione dei nuovi estimi.

Ma tali essendo sul punto le opzioni interpretative

alternativamente formulate, è chiaro allora che ciò che, con

riguardo ai provvedimenti di revisione degli estimi, viene in

discussione è non già l' an ma solo il quomodo dell'accesso alla

tutela giurisdizionale avanti le Commissioni tributarie.

E tanto basta per escludere la violazione dei parametri

costituzionali invocati dalla Commissione di Piacenza; non dovendosi

sciogliere anticipatamente in questa sede un nodo interpretativo che

non è funzionale alla decisione della questione di

costituzionalità.

3. - Per di più la stessa Commissione rimettente sembra non avere

considerato che secondo pressocché pacifica dottrina e

giurisprudenza il proprietario degli immobili di categoria A, B, C è

legittimato ad impugnare i provvedimenti generali di revisione degli

estimi per vizi di legittimità, davanti al giudice amministrativo.

Il che dà ulteriore conferma della infondatezza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in riferimento

agli artt. 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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