Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1983

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/04/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 749/1920
  • art. 2r.d.l. 749/1920

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2

r.d.l. 9 maggio 1920, n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei

servizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole

medie e normali), promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976 dal

Pretore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Casini Dina

ved. Mazzoli e l'INPS, iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1976 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5

maggio 1976.

Visto l'atto di costituzione di Casini Dina;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso al Pretore di Arezzo, in funzione di giudice del

lavoro, depositato il 2 settembre 1975, Casini Dina ved. Mazzoli

chiese in tesi dichiarare che aveva diritto alla riversibilità della

pensione già in godimento del defunto marito Mazzoli Paolo con

decorrenza dalla morte del medesimo e, per l'effetto, condannare l'INPS

alle relative corresponsioni con gli interessi di legge, e in ipotesi

dichiarare comunque illegittimo l'annullamento della pensione di

vecchiaia n.3875299 goduta dal defunto Mazzoli Paolo, disposto con nota

INPS del 28 giugno 1973, con vittoria-in ogni caso-di spese ed onorari.

A sostegno di tali conclusioni esponeva la Casini che A) il marito era

titolare di pensione di vecchiaia INPS liquidatagli dalla sede di

Arezzo dell'Istituto per i contributi versati per i servizi prestati,

dal 1 gennaio 1927 al 30 settembre 1958 quale professore di ruolo non

statale, presso l'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" di

Cortona, eretto in ente morale con decorrenza dal 1958, B) alla morte

del Mazzoli in data 15 maggio 1968 essa ricorrente aveva presentato

domanda alla sede INPS di Arezzo per conseguire la pensione di

riversibilità, C) rivestendo il Mazzoli, all'epoca del decesso, la

qualifica di professore di ruolo statale e avendo maturato l'anzianità

utile per conseguire anche la pensione ordinaria a carico dello Stato,

essa ricorrente aveva inoltrato domanda al Ministero della Pubblica

Istruzione per la pensione normale indiretta quale vedova di dipendente

statale, chiedendo a tal fine il riconoscimento oneroso del servizio

reso dal defunto marito anteriormente alla sua nomina nei ruoli

statali, in base alla speciale normativa di cui al r.d.l. 9 maggio 1920

n. 749, D) il Ministero della Pubblica Istruzione, con decreto 18

novembre 1971, aveva liquidato la pensione indiretta statale previo

riconoscimento oneroso del servizio pre-ruolo, E) l'INPS aveva respinto

la domanda perché a) erano da considerarsi indebiti e rimborsabili su

domanda del datore di lavoro, che li aveva versati, i contributi

assicurativi attinenti al periodo 1 gennaio- 30 settembre 1958,

riscattati dalla Casini ai fini della pensione statale indiretta a

norma del r.d.l. 749/1920, b) dal momento che i contributi versati

dall'Istituto Tecnico Agrario pareggiato "A. Vegni" in tale periodo

erano stati riscattati ai fini del trattamento di quiescenza statale e,

quindi, da considerarsi indebiti, il defunto non risultava assicurato

obbligatoriamente, c) per la stessa ragione era stata indebitamente

percepita la pensione di vecchiaia INPS, F) i ricorsi amministrativi al

Comitato provinciale e al Comitato regionale dell'INPS erano stati

respinti, G) il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota del 1

luglio 1971, indirizzata il 10 ottobre 1972 all'INPS, aveva chiarito

che nessun rimborso di contributi sarebbe stato richiesto all'Istituto

perché "a differenza di quanto avviene nei casi di riscatto operato ai

sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, nel caso di specie il riscatto ai

fini della pensione statale è stato concesso in applicazione della

legge 749/1920", e che "... la posizione assicurativa del defunto prof.

Mazzoli presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS

resta immodificata con i conseguenti benefici che da tale situazione

potranno derivare alla vedova dell'ex docente". Sulla base di tali

premesse la Casini contestava la legittimità del provvedimento

dell'INPS a) per l'errata applicazione dell'art. 9 d.lgs. 262/1948 in

luogo degli artt. 1 e 2 r.d.l. 749/1920, b) per l'inesistenza-in base

alla normativa del 1920 e a differenza di quanto previsto nella

normativa del 1948-del potere di annullamento della contribuzione

versata all'INPS, c) per l'indebito arricchimento dell'INPS provocato

da ciò che alla contribuzione regolarmente versata non

corrisponderebbe alcun trattamento pensionistico, né i contributi

verrebbero rimborsati al lavoratore o al datore di lavoro per mancanza

della relativa domanda la quale, comunque, non troverebbe fondamento in

alcuna norma di legge.

2. - Nel contraddittorio dell'INPS, che nella memoria, depositata

il 20 novembre 1975, aveva chiesto respingersi le domande attrici,

l'adito Pretore, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1976, comunicata il

27 e notificata il 28 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 118

del 5 maggio 1976 e iscritta al n. 214 R.O. 1976, sollevò d'ufficio la

questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., degli

artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non è

previsto il rimborso agli interessati dei contributi per

l'assicurazione invalidità vecchiaia superstiti nei periodi riscattati

sul riflesso che, a sensi dell'art. 9 d.lgs. 262/1948, per il servizio

civile non di ruolo prestato nelle amministrazioni dello Stato

anteriormente alla nomina nei ruoli organici statali l'INPS rimborsa

agli interessati i contributi versati per l'assicurazione INPS nel

periodo riscattato. A giudizio del Pretore la disparità di trattamento

non sarebbe razionale ove si rifletta che gli insegnanti delle scuole

parificate successivamente passati all'insegnamento statale godrebbero

di due pensioni, la INPS e la statale, per l'identica prestazione

d'opere, mentre ciò è escluso per il personale che abbia prestato,

prima della nomina in organico, servizio civile non di ruolo in tutte

le amministrazioni dello Stato. Né - insisteva il Pretore - si

applicherebbe l'art. 9 d.lgs. 262/1948 perché il riconoscimento del

servizio prestato dal Mazzoli dal 1927 al 1958 era avvenuto in base

alle speciali disposizioni del r.d.l. 749/1920 che non sarebbero

integrabili con altre norme.

3.1. - Avanti la Corte si è costituito per la Casini, in virtù di

procura speciale autenticata per not. Gonnelli di Arezzo, l'avv.

Benedetto Bussi, che nelle deduzioni depositate il 25 maggio 1976 ha

concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione

argomentando da ciò che la disparità di trattamento non si

risolverebbe in illegittima diseguaglianza per essere diverse le

situazioni poste a raffronto: mentre l'art. 9 d.lgs. 7 aprile 1948 n.

262 concerne il riscatto del servizio civile non di ruolo prestato

nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli

speciali, l'art. 2 r.d.l. 9 maggio 1920 n. 749 riguarda il servizio di

ruolo prestato nelle scuole pareggiate da personale successivamente

passato in servizio governativo; a sostegno di tale argomentazione ha

la difesa della Casini richiamato la sent. 14 ottobre 1975 n. 3326, con

la quale la Corte di Cassazione ebbe a giudicare legittima la

coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto

alla pensione a carico di altra cassa di previdenza. A seguito del

decesso dell'avv. Bussi si sono costituiti, in virtù di procura

speciale per notar P. Bucciarelli Ducci, rep. n. 8954 del 19 gennaio

1983, gli avv.ti Mattia Persiani e Paolo Borri, i quali, nella memoria

depositata il 4 febbraio 1983, hanno argomentato, sulla base dell'art.

38 Cost., nel senso che tutte le prestazioni previdenziali hanno natura

di erogazioni fatte nell'interesse pubblico alla liberazione dal

bisogno come mezzo per garantire l'effettivo godimento dei diritti

civili e politici, e concluso per la dichiarazione d'illegittimità

degli artt. 1 e 2 l. 9 maggio 1920 n. 749 nella parte in cui non

prevedono il rimborso agli interessati dei contributi per

l'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e

superstiti, versati nei periodi riscattati, per contrasto con l'art. 3

Cost..

Non si è costituito l'INPS, né ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 febbraio 1983 il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :

4. - Dalla esposizione svolta sub 1. e 2. emerge a) che la Casini,

sol in via subordinata alla reiezione delle domande in tesi spiegate,

chiese dichiararsi illegittimo l'annullamento della pensione vecchiaia

goduta dal defunto marito prof. Paolo Mazzoli, disposto dall'INPS e

comunicato con nota 28 giugno 1973, b) che il Ministero della Pubblica

Istruzione, con nota del 1 luglio 1971 indirizzata il 10 ottobre 1972

all'INPS aveva chiarito che nessun rimborso di contributi sarebbe stato

da esso Ministero richiesto all'Istituto previdenziale, e c) che la

questione d'illegittimità, ex officio sollevata dal Pretore di Arezzo,

inciderebbe sull'oggetto delle domande subordinate della Casini.

Tale essendo la sostanza del giudizio di merito, è di tutta

evidenza che la mancata considerazione in alcun senso delle domande

principali da parte del Pretore rende irrilevante e, quindi,

inammissibile la proposta questione, a tacere che 1) la nota del

Ministero della Pubblica Istruzione priva di contenuto - sul piano dei

fatti - la obiezione, a favore dell'INPS prospettabile, che

l'erogazione della pensione di riversibilità finirebbe con essere

priva di controprestazione per essere l'Istituto tenuto a rimborsare al

Ministero i contributi, e II) anche di recente ha ricevuto conferma

l'orientamento giurisprudenziale per il quale è da dirsi legittima la

coesistenza del diritto alla pensione a carico dell'INPS con il diritto

alla pensione a carico di altra cassa di previdenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione

d'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 r.d.l. 9 maggio 1920

n. 749 (Provvedimenti per il rinnovamento dei servizi pregovernativi e

fuori ruolo degli insegnanti delle scuole medie e normali), sollevata,

nella parte in cui non è previsto il rimborso agli interessati dei

contributi per assicurazione invalidità vecchiaia superstiti versati

nei periodi riscattati, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di

Arezzo con ordinanza 21 gennaio 1976 (n. 214 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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