Corte costituzionale

Sentenza n. 887/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 13d.l. 271/1957

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma,

del D.L. 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito

in legge 2 luglio 1957, n. 474 (Conversione in legge, con

modicazioni, del D.L. 5 maggio 1957 n. 271), promosso con ordinanza

emessa il 12 novembre 1987 dal Tribunale di Catania nel procedimento

penale a carico di Ferrara Carmelo, iscritta al n. 864 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 12 novembre 1987, il Tribunale di Catania,

chiamato a giudicare di un caso di esercizio abusivo di deposito di

oli minerali, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art.13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osservava al riguardo che la norma impugnata, nel prevedere e

punire il reato di omessa denunzia di un deposito di oli minerali, fa

riferimento (per quanto riguarda la sanzione) all'imposta relativa ai

"prodotti trovati nel deposito". A tale espressione, secondo il

giudice a quo, non potrebbe essere attribuito altro significato se

non quello di aver riguardo ai prodotti rinvenuti all'atto di

accertamento e non a quelli in precedenza introdotti ma non trovati.

Senonché in questo modo la norma verrebbe a far dipendere la

sanzione non dalla gravità del fatto ma dalla circostanza meramente

casuale dell'accidentale presenza di una maggiore o minore quantità

di prodotto al momento dell'accertamento, con palese violazione del

principio d'eguaglianza.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. L'Avvocatura dello Stato,

intervenuta per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto

gradatamente che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile, venendosi in sostanza a chiedere una decisione

manipolativa additiva che modifichi il criterio adottato dal

legislatore, ovvero non fondata in considerazione della costante

giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'art.13 del

d.l. n. 271 del 1957 si riferisce a tutti i prodotti immessi nel

deposito e non solo a quelli esistenti al momento dell'accertamento

del reato. Considerato in diritto Come ricorda l'Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza della

Corte di Cassazione afferma in maniera costante che l'espressione

"prodotti trovati nel deposito", contenuta nel denunziato art.13 d.l.

n. 271 del 1957, si riferisce a tutti i prodotti ivi immessi e non

soltanto a quelli esistenti al momento dell'accertamento del reato. A

simile risultato interpretativo si perviene considerando, da un lato,

che il reato di omessa denunzia di deposito ha natura permanente con

conseguente punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso

della situazione illecita e, dall'altro, che l'accertamento (il

"trovare") può essere espletato anche attraverso riscontri contabili

e non solo con la misurazione delle giacenze.

Ulteriore argomento atto a coonestare questo indirizzo consolidato

lo offre lo stesso Tribunale di Catania, quando mostra le conseguenze

assurde e palesemente contrastanti con il principio d'eguaglianza cui

dà luogo un'interpretazione basata sul puro dato letterale impiegato

nell'art.13.

In tal modo la coincidenza del diritto vivente con

l'interpretazione della norma conforme a Costituzione, conduce questa

Corte ad una decisione interpretativa di rigetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art.13, primo comma, del d.l. 5

maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957, n. 474

(Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 5 maggio 1957 n.

271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione

delle frodi nel settore degli oli minerali), promossa dal Tribunale

di Catania, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:887 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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