Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1999

Altra decisione · depositata il 23/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2,

22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge Regione Sicilia approvata il 28

luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in

Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni

varie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la

Regione Siciliana, notificato il 5 agosto 1997, depositato in

Cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro

ricorsi 1997;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1997, e depositato il

successivo 13 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana ha impugnato gli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e

3, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 28

luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in

Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni

varie".

La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente,

viola l'art. 12 dello statuto per la Regione Siciliana, poiché

attribuisce all'Assessore regionale per il lavoro il compito di

stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai

sensi dell'art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio

regolamento dal Governo regionale.

Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli articoli 14 e 17

dello statuto speciale, nonché con l'art. 97 della Costituzione, in

quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle

prefetture dell'isola possono "presentare progetti di utilità

collettiva di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21

dicembre 1995, n. 85", dispone in materia di organizzazione degli

uffici statali. Il vizio di costituzionalità riguarderebbe anche il

secondo comma, che specifica il contenuto dei progetti di cui le

amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonché il

terzo comma, il quale, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,

destina risorse regionali all'espletamento di funzioni statali.

L'art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che "i

progetti di lavori socialmente utili possono essere rivolti a

supporto delle attività istituzionali degli Enti attuatori",

contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con

l'art. 17, lett. f), dello statuto speciale. La disposizione,

infatti, violerebbe il principio fondamentale della legislazione

statale stabilito, in materia, tanto dall'art. 14 del decreto-legge

16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di

occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto

dall'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di

promozione dell'occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori

socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al "raggiungimento

di obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben

individuati ambiti di intervento", con esclusione invece di

obbiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per

gli stessi motivi, inoltre, l'istituto previsto dalla disposizione in

oggetto, in quanto del tutto "antinomico nei confronti del processo

.. di riforma della burocrazia", si porrebbe in contrasto non solo

con l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo

per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia

di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,

in quanto consentirebbe l'utilizzazione nella pubblica

amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente

valutati i prescritti requisiti attitudinali.

Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell'art.

27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli articoli 3,

51 e 97 della Costituzione, nonché con l'art. 14, lett. f), dello

statuto speciale, poiché prevedono lo svolgimento di "funzioni

istituzionali degli uffici centrali e periferici dell'Assessorato

regionale del lavoro nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego da

parte di strutture private e del relativo personale mediante un

sistema di convenzioni", e quindi consentono alla pubblica

amministrazione regionale di avvalersi "di personale di cui

preventivamente non sia stata valutata con criteri di imparzialità,

l'idoneità e la professionalità". Ad avviso del Commissario dello

Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l'art. 81 della

Costituzione, per l'omessa indicazione delle risorse finanziarie con

cui far fronte all'impegno derivante dalle convenzioni, sia l'art.

136, per la sostanziale elusione della sentenza della Corte

costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una

disciplina regionale di segno analogo.

2. - La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

3. - Successivamente all'instaurazione del giudizio innanzi alla

Corte costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha

promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997, n.

30 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.

43 dell'11 agosto 1997 - omettendone gli articoli 19, comma 2, 22, 23

e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva

proposto ricorso.

In una memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura

generale dello Stato, in considerazione della predetta promulgazione

parziale, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22,

23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del

lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995,

n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità.

Disposizioni varie", per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lettera

f), dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma,

97 e 136 della Costituzione.

Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio,

come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione

legislativa approvata dall'Assemblea Regionale il 28 luglio 1997 è

stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle

disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.

Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la

consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita

necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo

legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge

in esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma

promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da

ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poiché le

disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di

promulgazione, alcun effetto nell'ordinamento, e non sono in grado di

produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i

presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come

richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari