Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1976

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a

tutela dell'ordine pubblico), promosso con ordinanza emessa l'8 luglio

1975 dalla sezione istruttoria della Corte d'appello di Bologna nel

procedimento penale a carico di Di Leva Angela ed altri, iscritta al n.

379 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Di Leva Angela e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice

relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Giancarlo Ghidoni, per Di Leva Angela, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Di Leva Angela, la

sezione istruttoria della Corte di appello di Bologna, accogliendo

l'eccezione proposta dalla difesa dell'imputata, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, lett. b,

della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico") in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La norma impugnata, vietando la concessione della libertà

provvisoria agli imputati di determinati reati sottoposti ad altro

procedimento, nonostante l'assenza di un definitivo accertamento di

responsabilità, si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza

e di non colpevolezza.

Si è costituita in giudizio Di Leva Angela, sostenendo la

fondatezza della questione proposta.

È, altresì, intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, che, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha

dedotto la infodantezza della questione medesima. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata, in riferimento

agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art.

1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152,

"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", in base alla quale la

libertà provvisoria non può essere concessa "se l'imputato di uno dei

delitti previsti dagli artt. 582, primo comma, 583, 588, secondo comma,

e 610 del codice penale è sottoposto ad altro procedimento per

violazione di una o più delle suddette disposizioni di legge".

Secondo il giudice a quo, la norma confliggerebbe con l'art. 27

perché, "in contrasto con principio di presunzione d'innocenza

dell'imputato, dà al procedimento in corso lo stesso valore di una

affermazione definitiva di responsabilità"; e con l'art. 3, perché

"pone nella stessa posizione sia colui che ha riportato per i predetti

reati una precedente condanna, sia chi essendo ancora in corso il

procedimento potrebbe in tesi essere assolto".

2. - La questione non è fondata. Questa Corte ha già avuto

occasione di dichiarare che con l'art. 27 il costituente "non ha

sancito una presunzione di innocenza" - che, intesa in senso assoluto,

sarebbe incompatibile con ogni misura di carcerazione preventiva -, ma

ha voluto asserire che "durante il processo non esiste un colpevole,

bensì soltanto un imputato" (sentenza n. 124 del 1972).

Sono universalmente note le gravi ragioni che hanno determinato il

legislatore a ripristinare un sistema di limitazioni alla concessione

della libertà provvisoria, dopo aver constatato gli effetti della

riforma attuata con la legge 15 dicembre 1972, n. 733. Secondo la

relazione delle commissioni riunite della Camera dei deputati, le

disposizioni dell'art. 1 della nuova legge per la tutela dell'ordine

pubblico sono state precisamente dettate "al fine di fronteggiare

l'allarmante recrudescenza del fenomeno della criminalità successiva

all'emanazione della legge 15 dicembre 1972, n. 733, e quindi

certamente o molto probabilmente favorita dalle libertà provvisorie

accordate ad imputati assai pericolosi e proclivi alla recidiva"

(seduta 8 aprile 1975).

In questa prospettiva deve essere valutata la denunciata

disposizione dell'art. 1, secondo comma, lett. b, con la quale sono

stati esclusi dal beneficio della liberazione provvisoria, quando già

risultino sottoposti ad altro procedimento per gli stessi reati, coloro

che siano imputati di lesioni personali volontarie (escluse quelle

lievissime), lesioni gravi o gravissime, rissa aggravata da omicidio o

lesioni, violenza privata. Reati tutti la cui iterazione costituisce

indice di probabile inclinazione alla violenza fisica e morale, e

quindi di pericolosità per la vita, l'incolumità e la sicurezza dei

cittadini.

Si obbietta che la semplice imputazione di uno di questi reati non

comporta presunzione di colpevolezza. ma è ovvio replicare che il

diniego della libertà provvisoria non implica una siffatta

presunzione, perché la detenzione preventiva non ha la funzione di

anticipare la pena, applicabile solo dopo l'accertamento della

colpevolezza, ma ben può legittimamente essere predisposta "in vista

della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente

inerenti al processo" (sentenza n. 64 del 1970). Ed è anche inesatto

asserire che la disposizione denunciata "dà al procedimento in corso

lo stesso valore di una affermazione definitiva di responsabilità"

perché, nella specie, il legislatore ha semplicemente assunto a

criterio la esistenza d'una precedente imputazione per reati della

stessa natura e gravità, per escludere la concessione del beneficio

della liberazione all'imputato detenuto, nella ragionevole presunzione

che possano essere pregiudicate le finalità cautelari sopra indicate.

Al riguardo, deve rilevarsi che la disposizione di cui trattasi

richiede che l'imputato sia già "sottoposto ad altro procedimento

penale", ossia che non sia un semplice indiziato, a cui sia stata

inviata comunicazione giudiziaria, ma che nei suoi confronti già sia

intervenuta la formulazione dell'accusa, talché egli abbia assunto la

qualità di imputato a norma di legge, sulla base di sufficienti indizi

di colpevolezza.

Non sussiste nemmeno violazione del principio di eguaglianza,

perché l'esclusione dal beneficio della liberazione provvisoria è

disposta dalla norma in questione, per le ragioni già dette, proprio e

soltanto con riguardo all'attuale posizione dell'imputato, in quanto

già sottoposto ad altro giudizio per uno dei reati ivi previsti, e non

già sulla base di una inammissibile equiparazione alla posizione di un

condannato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, secondo comma, lett. b, della legge 22 maggio 1975, n. 152

(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata con l'ordinanza

in epigrafe in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 3, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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