Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/12/1965 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 9 febbraio

1963, n. 97, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1964 dal

Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Zane J. Sandom,

iscritta al n. 11 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 78 del 27 marzo 1965.

Udita nella camera di consiglio del 28 ottobre 1965 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del signor Zane

J. Sandom davanti al Pretore di Roma, è stata sollevata, nei confronti

dell'art. 39 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, intitolata

"Estensione dei contratti collettivi di lavoro del settore del credito

registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741", la

quale nel suo articolo unico stabilisce che "le disposizioni dei

decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, nn. 479, 501,

564, 668 e 934, emanate in attuazione della delega contenuta nella

legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'art. 2 della legge 10

ottobre 1960, n. 1027, e contenente minimi inderogabili di trattamento

economico e normativo si applicano nei confronti dei lavoratori alle

dipendenze di aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100

dipendenti".

Il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente

infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a

questa Corte.

L'ordinanza, dopo le notificazioni e comunicazioni di rito, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 27 marzo 1965.

2. - I motivi per i quali il Pretore ha considerato la questione

non manifestamente infondata, sono da ricercare, a suo avviso, nella

violazione dei principi di libertà sindacale e di autonomia collettiva

professionale sanciti dall'art. 39 della Costituzione. Il sistema posto

dalla legge 14 luglio 1959, n. 741, ha potuto trovare giustificazione

per la carenza legislativa nella materia della contrattazione

collettiva e per la tutela dell'interesse pubblico della parità di

trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro, e come eccezionale e

provvisorio, sicché ogni altra proroga, oltre quella disposta con

legge 1 ottobre 1960, n. 1027, sarebbe in contrasto col precetto

costituzionale.

Ora la legge impugnata è appunto nella sostanza una proroga

ulteriore e perciò costituzionalmente illegittima e, inoltre,

estendendo coattivamente un contratto collettivo a categorie diverse di

datori di lavoro (nel caso, le piccole aziende di credito), avrebbe

ulteriormente violato il principio dell'autonomia sindacale.

3. - Le parti non si sono costituite. Considerato in diritto :

1. - Con la sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 la Corte

costituzionale, pur negando che l'art. 39 della Costituzione contenga,

nel quarto comma, una riserva normativa o contrattuale in favore dei

sindacati, per il regolamento dei rapporti di lavoro, segnatamente se

intesa nel senso di precludere al legislatore ordinario ogni e

qualsiasi intervento in questa materia, affermò tuttavia che, soltanto

mediante il procedimento fissato dal ricordato art. 39, quarto comma,

era possibile estendere l'efficacia della contrattazione collettiva

erga omnes, anche, cioè, nei confronti dei datori di lavoro e dei

lavoratori appartenenti alla medesima categoria, ma rimasti estranei

alla contrattazione. L'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, "recante norme

transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo

ai lavoratori", fu motivata dalla carenza delle norme di attuazione

dell'art. 39 della Costituzione; e la legge stessa fu considerata

transitoria, provvisoria ed eccezionale, rivolta a regolare una

situazione passata e a tutelare l'interesse pubblico della parità di

trattamento dei lavoratori e dei datori di lavoro. E codesta

particolare natura della legge fu confermata dalla dichiarazione di

illegittimità costituzionale, affermata contestualmente, della legge 1

ottobre 1960, n. 1027, che, conferendo al Governo il potere di emanare

norme uniformi alle clausole degli accordi economici e dei contratti

collettivi stipulati entro i dieci mesi successivi all'entrata in

vigore della legge di delegazione, toglieva a questa il carattere di

transitorietà e di eccezionalità, che giustificava la dichiarazione

di infondatezza della relativa questione di costituzionalità.

2. - La Corte ritiene che dai sopra richiamati motivi discenda

l'illegittimità della legge impugnata. Essa, infatti, estendendo i

contratti di lavoro del settore del credito già registrati in

applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741, ai lavoratori

dipendenti da aziende di credito con meno di 100 dipendenti, non

soltanto non trova giustificazione nella necessità di estendere i

minimi di trattamento economico e normativo agli appartenenti a una

medesima categoria, assicurando la parità di trattamento dei

lavoratori e dei datori di lavoro che si trovano in parità di

condizioni; non soltanto, emanata com'è a 4 anni di distanza dalla

legge 14 luglio 1959, n. 741, non può essere qualificata come

eccezionale e transitoria; non soltanto rappresenta un intervento del

legislatore non già a tutela di interessi generali, e dei precetti

costituzionali in materia di lavoro, dei quali esso è il destinatario;

ma, estendendo l'efficacia dei contratti di lavoro stipulati tra una

certa categoria di aziende e i dipendenti di queste (aziende con più

di 100 dipendenti) ad un'altra categoria di aziende e ai relativi

dipendenti (aziende con meno di 100 dipendenti), ha violato la libertà

di organizzazione e di inquadramento che l'ordinamento costituzionale

non consente sia limitata o annullata dall'intervento autoritativo

della legge, ma considera parte essenziale della libertà di

associazione sindacale (cfr. la citata sentenza n. 106 del 1962).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 9 febbraio

1963, n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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