Corte costituzionale

Sentenza n. 875/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 febbraio

1980, n. 19 ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi

paraplegici per causa di servizio"), promosso con ordinanza emessa il

22 marzo 1985 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, sul

ricorso proposto da Segneri Emilio iscritta al n. 384 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41 dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento

a favore di un soggetto iscritto alla Cassa di previdenza per i

dipendenti degli enti locali, dei nuovi benefici previsti, per i

mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge

11 febbraio 1980, n. 19, la Corte dei conti, sez. III, con ordinanza

in data 22 marzo 1985, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della predetta legge nella parte in cui limita

l'applicazione di tali benefici ai soli dipendenti civili e militari

dello Stato.

Affermata l'omogeneità fra il sistema previdenziale previsto per

i dipendenti degli enti locali e quello stabilito per i dipendenti

statali, il giudice a quo censura, con riferimento all'art. 3 Cost.,

la normativa impugnata, che attribuisce, senza alcuna razionale

giustificazione, alcuni benefici di ordine economico soltanto al

personale statale che fruisce di pensione privilegiata perché

gravemente mutilato o paraplegico, escludendo, invece, il personale

che grava sulla gestione previdenziale degli enti locali ed in

possesso dei medesimi requisiti di diritto (titolarità di pensione o

assegno privilegiato) e di fatto (l'essere affetto da determinata

infermità).

Tale esclusione, a fronte di eguali menomazioni cui corrispondono

eguali bisogni, determinerebbe una grave ed ingiustificata disparità

di trattamento in danno dei soggetti iscritti alla Cassa di

previdenza dei dipendenti degli enti locali che godono di pensioni

privilegiate in ragione delle stesse cause previste dalla legge

impugnata.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rilevando preliminarmente che la questione sollevata concerne

soltanto i primi tre articoli dell'intera legge impugnata e negando

l'asserita omogeneità fra il trattamento previdenziale previsto per

i dipendenti degli enti locali e quello fruito dai dipendenti

statali. Inoltre, l'allocazione delle risorse finanziarie in materia

pensionistica, comportando il riparto delle disponibilità di

bilancio, nonché, un contemperamento delle varie aspirazioni delle

categorie interessate, costituirebbe compito rimesso all'esclusiva

discrezionalità del legislatore.

Osserva infine l'Avvocatura generale dello Stato che l'indennità

"una tantum" prevista dall'art. 1 della legge impugnata, rivestendeo

carattere derogatorio, rispetto alla normativa generale, che tende ad

assicurare rendite periodiche agli infortunati sul lavoro, non

avrebbe in sé quella forza estensiva tale da farle assumere il ruolo

di "tertium comparationis" nella dedotta disparità di trattamento. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, adita per il riconoscimento in favore di

un pensionato della C.P.D.E.L. dei benefici previsti, per i mutilati

ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge 11

febbraio 1980 n. 19, dubita della legittimità costituzionale di tale

legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perché essa è limitata

soltanto ai dipendenti civili e militari dello Stato mentre non

contempla anche i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di

pensioni od assegni privilegiati nella misura e per le infermità

previste nel suo articolo 1.

2. - La questione è fondata.

Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto sostenuto dalla

Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura generale

dello Stato, secondo cui la questione di legittimità costituzionale

debba considerarsi limitata solo agli artt. 1, 2 e 3 della legge

denunciata.

Anche se difatti in un certo punto dell'ordinanza di rimessione

viene fatto riferimento solo ai benefici previsti da tali articoli,

tuttavia sia dall'intero contesto della motivazione della ordinanza

predetta, sia espressamente nel dispositivo, la questione è

sollevata con riferimento alla legge n. 19 del 1980 nel suo

complesso, e quindi anche in relazione ai benefici previsti dagli

altri articoli di essa.

Ciò premesso va rilevato che la legge 11 febbraio 1980 n. 19,

avente ad oggetto provvidenze a favore di mutilati ed invalidi

paraplegici per causa di servizio, prevede una serie di benefici tra

i quali, esemplificativamente, l'ordinanza di rinvio indica

l'erogazione di una indennità per una volta tanto, nonché

indennità e rimborsi per cure fisioterapiche, protesi e ricoveri

presso istituti rieducativi in favore di mutilati ed invalidi per

servizio, titolari di pensioni ed assegni privilegiati, che risultino

affetti da invalidità contemplate nella Tabella E, lettera A n. 2 e

A bis n. 3, annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

In base ad una inequivocabile interpretazione della legge

denunciata - esplicitamente dimostrata nella ordinanza di

rimessione, sulla base del testo della normativa denunciata, nella

misura della copertura finanziaria, nonché delle precisazioni

contenute al riguardo nella relazione governativa di accompagnamento

del DDL, e nelle risultanze del dibattito parlamentare - essa ha,

come destinatari solo i dipendenti civili e militari dello Stato in

possesso dei requisiti sopra specificati.

Tuttavia, come si osserva da parte del giudice a quo nel corso del

dibattito parlamentare (in particolare, nell'ordine del giorno

presentanto dalla 1ª Commissione permanente del Senato, in Atti

Senato, VIII Leg., seduta 11 dicembre 1979) era stata posta in

evidenza l'esigenza di evitare disparità di provvidenze in eguali

situazioni di bisogno, provvedendosi però nel frattempo ad approvare

una legge solo in favore del personale civile e militare dello Stato,

per l'esigenza di realizzare un primo e più urgente intervento in

favore di quella categoria di dipendenti pubblici, nell'assunto che

essa fosse nella materia particolarmente sfavorita.

Senonché, nonostante il notevole tempo trascorso, pur essendo,

all'epoca in cui la legge venne approvata, posta in evidenza

l'esigenza di evitare sperequazioni, nessun intervento legislativo è

intervenuto nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L. divenuti

paraplegici per causa di servizio.

L'esclusione di questa categoria di personale dai benefici

previsti per i dipendenti civili e militari dello Stato, non appare

perciò giustificato, perché i benefici in parola non possono

ritenersi in alcun modo collegati né alla particolare natura del

servizio, perché questo, con riferimento al tipo di infermità presa

in considerazione non sembra avere alcuna influenza, né alla

peculiare struttura del trattamento economico, perché, trattandosi

di provvidenze connesse ad una infermità, nessuna rilevanza può

avere detta struttura, per cui la esclusione dei pensionati della

C.P.D.E.L. dalla previsione della legge 11 febbraio 1980, n. 19, è

da ritenersi ingiustificatamente discriminatoria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 11 febbraio

1980, n. 19, ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi

paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla

tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della

C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella

misura e per le infermità previste dall'art. 1 di detta legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:875 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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