Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione

sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), promosso

con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 dal tribunale di Frosinone nel

procedimento penale a carico di Spaziani Giuseppe ed altri, iscritta al

n. 93 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 119 del 1 maggio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1973 nel corso del procedimento

penale a carico di più persone, imputate di avere ostacolato la

circolazione dei treni sulla strada ferrata in Agro di Sgurgola,

collocandosi sulla massicciata ferrata, il tribunale di Frosinone ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la

disciplina per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate

ed ordinarie e la libera navigazione), in riferimento all'art. 70 Cost.

ed in relazione all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16

marzo 1946, n. 98, in base all'assunto che esso non risulterebbe

ratificato dal Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione;

b) dell'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, -

sopra citato - relativo al delitto di blocco stradale, in riferimento

all'art. 3 Cost., in quanto la norma prevederebbe pari trattamento

edittale per situazioni che sarebbero diverse e che avrebbero

differente rilevanza sociale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di

parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con la prima questione il tribunale di Frosinone prospetta il

dubbio che il d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66 (recante la disciplina per

assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e

la libera navigazione) violi l'art. 70 della Costituzione, in quanto

non ratificato entro il termine previsto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo

1946, n. 98, ma solo successivamente con legge 5 gennaio 1953, n. 32.

Come questa Corte ha già affermato con le sentenze n. 46 del

1960, 95 del 1964 e 104 del 1969, relative a fattispecie analoghe, ai

fini della osservanza del termine posto dall'art. 6 d.lg.lgt. 16 marzo

1946, n. 98, rileva soltanto la data di presentazione alle Camere per

la ratifica. Detta norma, invero, si limita a porre a carico del

Governo l'obbligo di sottoporre al Parlamento, per la ratifica, i

decreti legislativi, da esso emanati in virtù dei poteri conferiti con

il d.lg.lgt. 25 giugno 1944, n. 151, e con il successivo d.lg.lgt. 16

marzo 1946, n. 98, entro l'anno dall'entrata in funzione del nuovo

Parlamento. Orbene, è noto che il Parlamento della Repubblica si

insediò l'8 maggio 1948 e dagli atti parlamentari risulta che il d.lg.

22 gennaio 1948, n. 66, fu presentato alle Camere il 4 maggio 1949

(prima quindi della scadenza del termine predetto) per essere

ratificato.

Appare chiaro - pertanto - che la censura mossa dal giudice a quo

non ha alcun fondamento.

2. - L'altra questione (avente ad oggetto un preteso contrasto tra

l'art. 1 del suddetto decreto legislativo e l'art. 3 della

Costituzione) è poi manifestamente infondata, essendo già stata

esaminata e risolta da questa Corte nel senso della infondatezza con la

sentenza n. 133 del 1973, in base al rilievo che la contestuale ed

unitaria previsione di delitti dolosi caratterizzati dal fine di

impedire o di ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed

ordinarie e la libera navigazione, non è priva di razionalità e che,

comunque, la possibilità che in concreto possano incidere sulla misura

della sanzione applicabile eventuali circostanze aggravanti o

attenuanti, attiene alla problematica propria dei giudizi di merito.

Nell'ordinanza del tribunale di Frosinone, anteriore alla sentenza

sopra citata, la questione non viene prospettata sotto alcun profilo

nuovo. Non sussistono pertanto motivi che inducano a modificare la

precedente pronuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione relativa al d.lg. 22 gennaio

1948, n. 66 (recante la disciplina per assicurare la libera

circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera

navigazione), in riferimento all'art. 70 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del suddetto decreto, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione; questioni sollevate dal tribunale di

Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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