Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto

lg. lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (assistenza malattia per i lavoratori in

agricoltura), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1968 dal

tribunale di Terni nel procedimento civile vertente tra Carloni Giulio

contro l'INAM, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1968 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 12

febbraio 1969.

Visti gli atti di costituzione di Carloni Giulio e dell'INAM e

l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Verzl';

uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per Carloni, gli

avvocati Michele Giorgianni e Giorgio Foà, per l'INAM, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile promosso da Carloni Giulio contro

l'I.N.A.M., il tribunale di Terni, con ordinanza del 12 novembre 1968,

ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione: perché l'assistenza

in caso di malattia dei lavoratori alle dipendenze altrui sarebbe

regolata diversamente, a seconda che si tratti di dipendenti da imprese

industriali, per i quali il diritto sussiste per il solo fatto di

prestare un lavoro subordinato - e dei dipendenti da imprese agricole,

per i quali la norma impugnata dispone che il diritto alle prestazioni

assistenziali sorge con la iscrizione negli elenchi nominativi di cui

al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e decorre dalla data di validità

di tali elenchi. Tra le due categorie di prestatori d'opera non è dato

cogliere una distinzione di condizioni personali e sociali, per quanto

attiene all'assistenza mutualistica in caso di malattia, onde il

trattamento differenziato non sarebbe affatto giustificato. Inoltre non

sarebbe assicurata l'assistenza mutualistica per tutto il periodo di

lavoro dei lavoratori in agricoltura.

Avanti questa Corte si sono costituiti il Carloni e l'INAM ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato la prestazione d 'opera

in agricoltura presenta la particolarità di essere, durante l'anno,

non solo discontinua, ma anche conseguente ad una pluralità piuttosto

rilevante di rapporti correnti con datori di lavoro diversi. La

difficoltà di individuare tali singoli rapporti ai fini della

costituzione della posizione previdenziale di ciascun lavoratore ha

indotto il legislatore a creare una vera e propria anagrafe di

lavoratori agricoli, mediante la formazione di elenchi nominativi con

validità quinquennale, da aggiornarsi ogni tre mesi (art. 12 R.D. 24

settembre 1940, n. 1949) riflettente la situazione lavorativa di

ciascun iscritto. L'iscrizione in detti elenchi, non essendo rimessa ad

un apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione, ma

conseguente all'accertamento della effettiva occupazione di ciascun

interessato, non attribuisce alcun diritto al lavoratore, ma si risolve

in un atto ricognitivo prima, e dichiarativo poi, del possesso da parte

del prestatore d'opera di specifici requisiti condizionanti il sorgere

di determinati diritti. Il che è confermato dal disposto del quarto

comma dello stesso art. 4, per il quale, malgrado la non iscrizione,

l'interessato può conseguire ugualmente le prestazioni, purché

esibisca un certificato dell'organo preposto alla formazione degli

elenchi, attestante il titolo dell'interessato stesso ad esservi

incluso, titolo che, senza alcun dubbio, è costituito dalla

prestazione di lavoro subordinato in agricoltura. Da tutto ciò

consegue che la diversità di regolamentazione tra i lavoratori

dell'industria e quelli dell'agricoltura non attiene al presupposto

(prestazione di lavoro subordinato) del diritto all'assicurazione

malattia, ma soltanto all'accertamento di tale presupposto,

accertamento che è diverso nei due casi per la diversità di

situazione. Poiché tale diversità giustifica la disciplina adottata

dal legislatore, non sussisterebbe la violazione del principio di

eguaglianza.

La citata disposizione del quarto comma dell'art. 4 convince

altresì che non vi è neppure violazione dell'art. 38 della

Costituzione. La mancata iscrizione negli elenchi non preclude infatti

il diritto a conseguire le prestazioni di malattia, se, anche in

mancanza di tale iscrizione, l'assistenza è dovuta sol che si esibisca

l'attestato della esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Va

rilevato infine che la disciplina dettata dall'art. 4, si risolve in un

vantaggio, almeno per le categorie di lavoratori agricoli classificati

eccezionali ed occasionali, per la modesta attività da essi svolta. Ed

invero, qualora al sistema degli elenchi nominativi si sostituisse il

sistema proprio di altri settori, detti lavoratori potrebbero vedere

grandemente scemato il diritto alla assistenza malattia.

Anche secondo la difesa dell'INAM la questione sarebbe infondata.

Nel settore dell'agricoltura, l'attività lavorativa è caratterizzata

- particolarmente in alcune regioni - da notevole mobilità e

saltuarietà, sicché l'accertamento della sussistenza del rapporto di

lavoro al momento della malattia avrebbe presentato difficoltà

insormontabili, ed avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per lo stesso

prestatore d'opera. Disponendo l'iscrizione degli aventi diritto negli

elenchi dei lavoratori dell'agricoltura, il legislatore non ha creato

una condizione che si aggiunga a quella del rapporto di lavoro comune a

tutti gli altri prestatori d'opera, ma ha adottato una formalità per

l'accertamento della esistenza di tale rapporto. Anche se la

formulazione della norma impugnata può far sorgere qualche equivoco,

deve ritenersi però che gli elenchi costituiscono il mezzo di prova di

quel rapporto dal quale sorge il diritto del lavoratore, tanto che,

indipendentemente dalla iscrizione negli elenchi, l'interessato può

sempre provare il suo diritto all'assistenza previdenziale esibendo una

attestazione del servizio contributi unificati.

Invece, secondo la difesa del Carloni, sarebbe irragionevole la

disparità di trattamento fra lavoratori dell'industria e lavoratori

dell'agricoltura. A termini della norma impugnata, il diritto alla

prestazione previdenziale sarebbe condizionato alla iscrizione

nell'elenco, o quanto meno, alla presentazione del certificato. La

iscrizione avrebbe pertanto carattere di atto amministrativo di

accertamento costitutivo e non semplicemente dichiarativo e sarebbe

quindi un requisito attinente alla esistenza del diritto e non alla

modalità della prova. La questione di costituzionalità prenderebbe

inoltre rilievo - sempre secondo la difesa del Carloni - in relazione

ai principi affermati dalla Cassazione che, non è possibile

prescindere dal momento in cui acquistano validità gli elenchi, e che

inoltre nel caso di rilascio di certificato provvisorio, il diritto

alle prestazioni decorre dalla data di tale rilascio. Il certificato,

dunque, avrebbe valore costitutivo, determinando il diritto dal momento

in cui viene rilasciato e non potendo sanare i casi di malattia

precedenti al rilascio pur quando sussista il presupposto del rapporto

di lavoro assicurabile ed assicurato. Questa sola differenza porrebbe

in evidenza la sostanziale discriminazione a danno dei lavoratori

agricoli, perché, fra l'altro, in tal modo restano fuori tutti i casi

urgenti di malattia in cui il lavoratore non ha materialmente il tempo

di munirsi del certificato.

La stessa difesa contesta, infine, l'affermazione di parte avversa

che l'attuale disciplina legislativa attui un trattamento più

favorevole per i lavoratori agricoli. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza di rimessione, dopo aver premesso che per i

lavoratori dell'industria il diritto all'assistenza mutualistica per

malattia sorge al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, e per il

solo fatto della sussistenza di un vincolo di subordinazione, mentre

per i dipendenti delle imprese agricole l'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile

1946, n. 212, dispone che lo stesso diritto sorge con la iscrizione

negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e

decorre dalla data di validità degli elenchi medesimi, impugna questa

norma per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; la impugna

sia sotto il riflesso del diverso trattamento derivante dalla

iscrizione negli elenchi anagrafici, sia perché la decorrenza della

assistenza malattia dalla data di validità degli elenchi stessi priva,

per un certo periodo di tempo, il lavoratore della assistenza garantita

dall'art. 38 della Costituzione.

La questione non è fondata.

A differenza di quel che avviene nel settore industriale, nel quale

i rapporti fra datori di lavoro e lavoratori sono relativamente

continui e stabili, l'attività dei lavoratori in agricoltura è, per

lo più, discontinua, legata a pluralità di rapporti con datori di

lavoro diversi, e tale da rendere difficile la costituzione della

posizione assicurativa di ogni singolo lavoratore. Questo particolare

stato di cose, dipendente anche dalle speciali esigenze

dell'agricoltura, e dalla stessa struttura delle aziende, specie in

alcune zone del territorio nazionale, ha posto il problema

dell'accertamento della effettiva qualità di lavoratore agricolo,

anche ai fini di evitare possibili frodi. E tale problema il

legislatore ha risolto con la formazione di elenchi di lavoratori

agricoli aventi diritto alla assistenza malattia. Questi elenchi sono

compilati per ciascun comune dagli uffici provinciali dell'ispettorato

per i contributi unificati in agricoltura, sono sottoposti all'esame di

commissioni comunali, sono pubblicati negli albi del comune e

periodicamente aggiornati con elenchi suppletivi contenenti le

variazioni e sottoposti a revisione generale ogni cinque anni (artt. 4

e 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, con le modifiche apportate

dall'art. 4 del D.L. 8 febbraio 1945, n. 75, e dall'art. 4 del D.L. 7

novembre 1947, n. 1308): il sistema risponde perciò a principi di

razionalità.

Dunque, la differente situazione fra lavoratori dell'industria e

lavoratori in agricoltura, sia rispetto alla organizzazione delle

imprese, sia rispetto ai presupposti del diritto alla assistenza

mutualistica, giustifica la diversa disciplina legislativa. Per altro,

in un sistema previdenziale assai vasto quale è quello istituito a

favore di tutti i lavoratori dipendenti, una uniforme regolamentazione,

che non tenesse conto di tali differenze, violerebbe, sotto l'aspetto

contrario, il principio di eguaglianza.

2. - Riconosciuta la legittimità degli elenchi anagrafici, va

osservato che le norme speciali sulla validità di essi e sull'inizio

della assistenza mutualistica sono conseguenza diretta del sistema e

trovano piena giustificazione per il fatto che gli elenchi valgono a

provare la qualità e la quantità del lavoro effettuato ai fini delle

prestazioni dell'assicurazione malattia. Infatti, a tali fini, i

lavoratori agricoli sono distinti in varie categorie (salariati fissi,

braccianti, partecipanti permanenti, abituali, occasionali, od

eccezionali, coloni e mezzadri); e sono considerati braccianti agricoli

soltanto quei lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51

giornate all'anno (art. 3 del D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946).

L'ordinanza, però, ritiene che l'art. 4 del D.Lg.Lgt. n. 212 del

1946 violi il principio fissato nell'art. 38 della Costituzione

disponendo che il diritto alle prestazioni sorga con la iscrizione

negli elenchi e decorra dalla data di validità degli stessi. Quale

che sia l'espressione usata dalla legge, appare certo che il diritto

alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore

subordinato, mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di

fornire la prova della sussistenza di tale diritto. Si può aggiungere

che il cosidetto automatismo dell'assicurazione malattia di tutti i

lavoratori, sancito dall'art. 11, terzo comma, della legge 11 gennaio

1943, n. 138, è garantito anche per i lavoratori in agricoltura,

perché, anche per costoro, si prescinde dalla costituzione della

posizione assicurativa e dal pagamento effettivo dei contributi dovuti

dal datore di lavoro. Ma al concetto di automatismo è estraneo il

principio che le prestazioni siano dovute in conseguenza del solo

rapporto di lavoro e non possano essere invece subordinate

all'esistenza di altre condizioni, come quella relativa alla data di

validità degli elenchi; data che del resto il lavoratore può

anticipare richiedendo il certificato di cui al quarto comma della

norma impugnata.

3. - Quanto a tale comma, ritiene la Corte che neppur esso, nella

parte in cui dispone che il diritto alle prestazioni decorre dalla data

del certificato, sia viziato di illegittimità per violazione dell'art.

38 della Costituzione. È certo che il rilascio del certificato

attestante che il lavoratore possiede i requisiti occorrenti per

l'ammissione alle prestazioni di malattia può avvenire immediatamente

e - qualche volta - dopo un certo tempo. Ma è eccezionale il caso che

l'insorgere della malattia coincida con l'inizio del lavoro, sicché

l'interessato ha tutto il tempo per regolarizzare la sua posizione

assicurativa. La legge appresta quindi il mezzo idoneo perché al

lavoratore sia assicurata l'assistenza. Ché, se poi si verificano

ritardi nel rilascio del certificato per colpa del servizio degli

uffici dei contributi unificati, oppure per inerzia dell'interessato,

tali ritardi spostano la questione in altro campo e non possono essere

assunti a motivo di illegittimità costituzionale della norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del D.Lg.Lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (assistenza malattia ai

lavoratori agricoli), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione dall'ordinanza del tribunale di Terni del 12 novembre

1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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