Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza

emessa il 19 marzo 1988 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile

vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 il Pretore di Lecce,

nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure

urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento

della spesa pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n.

638, con modificazioni, nella parte in cui non prevede - si assume -

il diritto alle indennità economiche di malattia in favore dei

lavoratori agricoli a tempo determinato che - pur avendo titolo alla

qualifica di bracciante per aver lavorato 51 giornate prima

dell'inizio della malattia - non risultino però iscritti, per almeno

51 giornate dell'anno precedente, negli elenchi nominativi di cui

all'art. 7 numero 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,

convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni.

Ad avviso del giudice a quo la norma appare irrazionale là dove

consente "che un lavoratore agricolo, il quale abbia acquisito il

diritto ad essere qualificato bracciante agricolo nell'anno in corso,

non possa godere, in caso di malattia, della relativa indennità,

mentre ne possa beneficiare nell'anno successivo, sempre che si

ammali, pur se non dovesse avere più titolo".

2. - Con memoria depositata il 29 settembre 1988 si è costituito

l'I.N.P.S che ha eccepito la manifesta infondatezza della questione,

per errata interpretazione della norma denunciata.

Secondo l'I.N.P.S la norma avrebbe ristretto il diritto

all'indennità di malattia, in favore dei lavoratori agricoli a tempo

determinato, entro il numero delle giornate di lavoro per cui i

lavoratori stessi, in virtù dell'attività svolta nell'anno solare

precedente, hanno conseguito l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Tuttavia nella situazione di specie - vale a dire nel caso di

lavoratore non iscritto negli elenchi per almeno 51 giornate in

virtù del lavoro svolto nell'anno solare precedente ma che abbia

compiuto tale numero di giornate nell'anno in corso - l'ammissione

alle prestazioni di malattia sarebbe pur sempre consentita, previa

rilascio del "certificato provvisorio" di iscrizione, così come

previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale n. 212 del

9 aprile 1946, tuttora in vigore.

Con atto depositato il 29 settembre 1988 è intervenuto, altresì,

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, parimenti chiedendo che sia

dichiarata l'infondatezza della questione. Si deduce che "la

soluzione accolta, evidentemente correlata alla specificità del

lavoratore agricolo, non determina alcuna irrazionale e

ingiustificata disparità di trattamento per quanto attiene alla

connessione temporale tra prestazione del lavoro e insorgenza della

malattia". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria),

convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,

limita, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, il diritto

alle indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo

determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali vi

sia stata iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi

elenchi nominativi con un minimo di 51 presenze.

1.2 - Ad avviso del giudice a quo resterebbe così escluso ogni

diritto alla corresponsione dell'indennità nei confronti del

lavoratore che - pur non iscritto per l'anno precedente - abbia

acquisito la qualità di bracciante agricolo (51 giornate lavorative)

nell'anno di insorgenza della malattia. Tutto ciò - sempre ad avviso

del remittente - postulerebbe una evidente irrazionalità, ex art. 3

della Costituzione, restando violato in conseguenza anche il

successivo art. 38, secondo comma: i benefici verrebbero a restare

ancorati, infatti, a situazioni verificatesi nell'anno solare

precedente, senza che possa darsi rilievo al titolo per la spettanza,

conseguito invece proprio nell'anno in cui la malattia sia insorta.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in appresso.

L'ordinanza di remissione muove dall'assunto che la norma

impugnata abbia integralmente sostituito l'art. 4 del decreto

legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle

vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori

in agricoltura), là dove (quarto comma) "è, tuttavia, consentita

l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante

certificato... che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in

base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli

elenchi nominativi".

Orbene, si è più sopra chiarito che la disposizione impugnata è

meramente intesa a limitare il numero delle giornate indennizzabili:

rimane pienamente in vigore, tuttavia, la precedente normativa,

inerente alla cosiddetta certificazione provvisoria, relativa

all'anno in corso cioè, dell'attività lavorativa prestata. A ciò

avvalorano, in fattispecie, le considerazioni svolte dalla difesa

dello stesso I.N.P.S, conformemente, del resto, a tutto il

comportamento coerentemente adottato dall'Istituto in termini

generali: diritto alle prestazioni in base al certificato d'urgenza

(art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946

cit.), rilasciato dalla sezione di collocamento competente per

territorio ed attestante il compimento del prescritto numero di

giornate nell'anno di insorgenza dell'evento morboso (cfr., circolare

n. 134420 A.G.O./157 del 16 luglio 1984).

In definitiva, non sussiste alcun dubbio sulla legittimità

costituzionale, come enunciato, invece, dall'ordinanza di remissione:

l'esame del merito della causa originaria va condotto nei termini di

un'indagine sul possesso o meno, da parte dell'interessato, di un

valido certificato provvisorio comprovante - come in astratto

indicato - il titolo alle indennità di malattia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con

modificazioni, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari