Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1965 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1207/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio

1932, n. 18, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1963 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Disertori Pietro e il Ministero del

tesoro, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132 del 30 maggio 1964;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra la società Albergo Regina e

il Ministero del tesoro, iscritta al n. 77 del Registro ordinanze 1965

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 139 del 5

giugno 1965.

Visti gli atti di costituzione di Disertori Pietro, della società

Albergo Regina e del Ministero del tesoro;

udita nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1965 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi l'avv. Raffaele Cimmino, per Disertori Pietro e per la

società Albergo Regina, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Umberto Coronas, per il Ministero del tesoro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente davanti al

Tribunale di Roma tra il signor Pietro Disertori e il Ministero del

tesoro, l'attore impugnò di incostituzionalità l'art. 1 del R.D.L.29

settembre 1931, n. 1207 (convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.

18), il quale dispone: "È data facoltà al Ministro per le finanze di

emanare con propri decreti provvedimenti diretti a disciplinare il

commercio dei cambi". Sul fondamento di questa norma il Ministro per le

finanze emanò in data 26 maggio 1934 un decreto che, all'art. 1,

vietava ogni operazione in cambi e divise che non rispondesse "a reale

necessità dell'industria e del commercio ed ai bisogni di chi viaggia

all'estero" e all'art. 4 "a banche e banchieri, cambiavalute ecc. di

eseguire per conto proprio o di altri l'acquisto su mercati esteri di

titoli e valori sia esteri che italiani emessi all'estero..."; e in

data 8 dicembre 1934 un altro decreto col quale riservava al solo

Istituto nazionale per i cambi con l'estero il commercio di ogni mezzo

che possa servire a pagamenti fuori d'Italia. A sua volta il Ministro

per gli scambi e le valute in data 14 luglio 1943 emanava un terzo

decreto, col quale si faceva obbligo alle persone di nazionalità

italiana, aventi sede o residenza nel territorio italiano di offrire in

cessione all'Istituto per i cambi con l'estero le valute di cui fossero

o divenissero proprietarie, "fatta eccezione delle valute assegnate

dall'Istituto fino a quando fosse durato lo scopo per il quale fosse

stata disposta l'assegnazione". Fondato su questi decreti il Ministero

del tesoro ha irrogato al signor Disertori, con decreto 15 ottobre

1959, una pena pecuniaria di lire 95 milioni per accertate illecite

operazioni valutarie; e di questo decreto appunto l'attore ha chiesto

la pronunzia giudiziale di illegittimità.

Il Tribunale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata

la questione di legittimità sollevata e, con ordinanza emessa il 20

dicembre 1963, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa

Corte. L'ordinanza, dopo le notificazioni e comunicazioni di rito, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 132 del 30 maggio 1964.

Le ragioni che escludono la non manifesta infondatezza della

questione di costituzionalità sarebbero ad avviso del Tribunale di

Roma le seguenti:

a) esposti preliminarmente i motivi per i quali il sindacato di

legittimità costituzionale si estende anche alle norme anteriori

all'entrata in vigore della Costituzione e a quelle abrogate - com'è

del caso, il D.L. sopra citato essendo stato abrogato dall'art. 16 del

D.L. 6 giugno 1956, n. 476 -, il Tribunale ritiene che la norma

impugnata abbia violato l'art. 76 della Costituzione, che prevede la

delega dell'esercizio della funzione legislativa dal Parlamento al

Governo, non dal Governo (autore del D.L.) a un suo membro, nel caso il

Ministro delle finanze; e se è vero che per deleghe anteriori alla

Costituzione non è richiesta l'osservanza delle regole poste dall'art.

76 circa i principi direttivi e i termini, è vero altresì che anche

nei confronti di deleghe siffatte debbono essere osservati principi

generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui viga la divisione

dei poteri. Né potrebbe sostenersi, prosegue l'ordinanza, che nel caso

in esame la norma non abbia previsto una delega legislativa, ma abbia

inteso riconoscere al Ministro per le finanze un potere amministrativo

regolamentare: i decreti ministeriali, infatti, emanati in applicazione

della norma, non si limitano a introdurre modalità di esercizio di

preesistenti poteri in materia di limitazione dell'iniziativa privata

nel settore del commercio valutario o a disporre il cosiddetto

monopolio delle valute, ma dettano precetti generali ed astratti per la

disciplina della complessa materia dei cambi e delle valute e prevedono

particolari figure di illeciti valutari e le correlative sanzioni.

b) La norma violerebbe anche l'art. 77 della Costituzione, dato che

il Governo non ha emanato disposizioni normative per disciplinare la

materia dei cambi, come sarebbe stato necessario, se fosse sussistita

l'assoluta necessità ed urgenza dell'intervento legislativo, ma si è

limitato a delegare ad un altro organo il potere di disciplinarla,

potere per di più esercitato soltanto alcuni anni dopo. E questo

contrasto, che riguarda la legittimità costituzionale della norma, non

già la sua opportunità politica, non può ritenersi sanato con la

successiva conversione in legge, la quale non comporta una radicale

sanatoria di tutti i vizi del D. L. sotto il profilo della

costituzionalità, quali la inesistenza della necessità ed urgenza,

risultante dal medesimo decreto legge, la delega legislativa disposta

con decreto legge, l'approvazione ed autorizzazione di provvedimenti

governativi a mezzo di decreti-legge e via.

c) Violato risulterebbe l'art. 41 della Costituzione per il fatto

che la norma impugnata costituì il fondamento di una serie di

disposizioni che limitarono gravemente l'iniziativa economica privata.

L'art. 41 introduce una riserva di legge; la norma impugnata,

viceversa, non soltanto non contiene alcuna diretta disciplina

normativa del settore valutario, ma non ha nemmeno segnato al Ministro

per le finanze i fini da raggiungere e i criteri da seguire nel dettare

la nuova disciplina, lasciando così il nuovo assetto normativo

all'arbitrio della amministrazione.

Il Tribunale ha, viceversa, ritenute manifestamente infondate le

questioni di legittimità costituzionale del D. L. citato in

riferimento agli artt. 23 e 43 della Costituzione, e ne ha assegnato le

ragioni.

2. - Nel presente giudizio si è costituito il signor Pietro

Disertori, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Cimmino, con

deduzioni depositate il 18 giugno 1964.

La difesa del Disertori - dopo alcune osservazioni preliminari

circa il regime stabilito coi decreti ministeriali ricordati in materia

di cambi, l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità

relativamente a norme anteriori alla Costituzione o abrogate, e dopo

aver precisato che la questione di legittimità costituzionale investe

anche la legge di conversione con la conseguenza che, anche se si

ritenessero insussistenti le violazioni degli artt. 76 e 77 della

Costituzione, resterebbe in piedi la questione di legittimità

costituzionale sollevata in relazione all'art. 41 della Costituzione

-, sostiene nel merito quanto segue.

La violazione dell'art. 76 della Costituzione non potrebbe essere

superata col rilievo che i decreti ministeriali in questione si

presentano nelle loro forme come atti regolamentari e non come veri e

propri decreti delegati. La linea di demarcazione tra decretazione

delegata e regolamenti sarebbe evanescente; per identificare gli atti

che assumono forza di legge, il criterio meramente formale sarebbe

insufficiente e si dovrebbe tenere l'occhio al carattere innovativo

delle statuizioni contenute nell'atto; né potrebbe negarsi la forza di

legge ad atti formalmente regolamentari che, nella mancanza di atti

legislativi, assumono, come i decreti in esame, la funzione di

disciplinare ex novo materie o parti di materie, ponendosi così come

fonte diretta ed esclusiva di nuovi doveri, diritti o interessi

legittimi dei singoli. Da ciò risulterebbe evidente il contrasto con

l'art. 76: la norma in esso contenuta, interpretata in rapporto col

primo comma dell'art. 77, stabilisce che l'attribuzione del potere di

emanare atti con forza di legge può avvenire solo con legge delle

Camere e solo a favore del Governo. E questa disposizione rappresenta

un principio già in vigore nell'ordinamento precostituzionale (art. 3,

n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100) ed è manifestazione

dell'altro e più generale principio della divisione dei poteri.

Il contrasto con l'art. 77 riprodurrebbe un contrasto già

esistente nel precedente ordinamento, nel quale (art. 3 della mentovata

legge 31 gennaio 1926, n. 100) la necessità e l'urgenza di provvedere

costituivano essenziale presupposto per l'emanazione dei decreti legge.

Nel caso in esame la insussistenza del prescritto presupposto, che la

difesa qualifica, come già l'ordinanza, un vero e proprio vizio di

legittimità costituzionale, risulterebbe obiettivamente dal medesimo

decreto legge, che attribuisce al Ministro una facoltà, subordinandone

l'esercizio all'arbitrio di questo, che può disporre non soltanto il

come, ma addirittura il se di una normativa, della quale, tuttavia, si

presuppone la necessità e l'urgenza. Aggiunge la difesa che, anche se

si volessero ritenere non sufficienti tali rilievi, bisognerebbe

richiamare la tesi, autorevolmente sostenuta, che vi sono casi nei

quali, come quelli in cui vi sia riserva di legge, non è sufficiente

una generica e astratta necessità di provvedere, ma è richiesta

invece una particolare necessità di fatto, una necessità pratica e

concreta, che non può essere soddisfatta se non con la diretta

disciplina della materia riservata.

Quanto alla terza questione di legittimità costituzionale

sollevata in relazione all'art. 41 della Costituzione, la difesa della

parte privata, illustrato il principio costituzionale della riserva di

legge in generale e con riferimento agli artt. 41-47 della

Costituzione, osserva che la violazione di tale principio risulta nel

caso dalle seguenti considerazioni: a) la norma impugnata riguarda

un'attività sicuramente "economica" ai sensi e agli effetti dell'art.

41 della Costituzione; b) essa assoggetta l'iniziativa e lo svolgimento

dell'attività economica del singolo a un'amplissima possibilità di

limitazioni, senza disporre alcunché quanto al merito di esse,

limitandosi soltanto ad attribuire ad un organo non legislativo il

potere di disporle se, come e quando vorrà; c) la norma rivela la

totale mancanza di quella predeterminazione legislativa di fini,

criteri e mezzi richiesta inderogabilmente in ogni ipotesi di riserva

di legge, consentendo così alla prevista decretazione ministeriale di

giungere alla gravissima ed estrema conseguenza non solo di limitare

l'iniziativa economica privata, ma anche di eliminarla del tutto,

contro il principio secondo il quale l'art. 41 ammette solo

limitazioni, non divieti assoluti dell'iniziativa economica privata.

3. - Nel giudizio si è costituita l'Amministrazione del tesoro,

nella persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura dello Stato, che ha depositato deduzioni il 18 giugno

del 1964.

La tesi di fondo dell'Avvocatura è che la norma impugnata non

contenga una delega legislativa, ma soltanto un'attribuzione di

potestà regolamentare. Tuttavia l'Avvocatura espone in primo luogo

gli argomenti che a suo avviso dimostrano l'infondatezza di quelli coi

quali l'ordinanza del Tribunale di Roma ha motivato la non manifesta

infondatezza delle tre sollevate questioni di costituzionalità.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il sindacato di

costituzionalità delle delegazioni legislative anteriori alla

Costituzione, dovrebbe limitarsi a stabilire: a) l'esistenza di una

delega, b) l'osservanza di essa da parte del Governo, nel senso che

questo deve essersi tenuto nei confini della delegazione. Tutti e due

questi limiti sarebbero stati osservati nel caso in esame. Né si

potrebbe sostenere che l'illegittimità del decreto legge impugnato

derivi dalla incompetenza sia dell'organo delegante (Governo), sia

dell'organo delegato (Ministro). Il decreto legge fu infatti convertito

in legge nei termini fissati dall'ordinamento costituzionale dell'epoca

e i provvedimenti delegati non furono emanati prima di codesta

conversione. D'altra parte in quel medesimo ordinamento costituzionale

erano ammessi i decreti legislativi di urgenza, senza che se ne

delimitasse il possibile contenuto. Sotto il vigore di una Costituzione

elastica, si vuol dire, non v'era possibilità di differenziazioni

rilevanti costituzionalmente fra il contenuto di un decreto legge e

quello di una legge formale. Né, sempre nell'ordinamento

precostituzionale, era possibile un giudizio sull'urgenza e la

necessità della decretazione governativa altro da quello politico del

Parlamento (art. 3, n. 2), il quale fu esercitato al momento della

conversione, ed è perciò precluso a qualsiasi organo successivamente

competente in base a nuove norme costituzionali.

Quanto al secondo profilo - quello cioè dell'incompetenza

dell'organo delegato -, l'Avvocatura osserva che non sarebbe stato

violato alcuno dei principi essenziali dei regimi che accolgono la

divisione dei poteri, dato che sia il Governo sia il Ministro

appartengono al potere esecutivo. Non risulterebbe violato nemmeno

l'art. 41 della Costituzione. Se la norma impugnata infatti contiene

una vera e propria delega legislativa, come si sostiene ex adverso, le

eventuali limitazioni della libera iniziativa economica privata

sarebbero state apportate con leggi, "tali dovendo ritenersi i decreti

ministeriali delegati", i quali, d'altra parte, sarebbero stati

recepiti o se si vuole convalidati dal R.D.L.5 dicembre 1938, n. 1928,

convertito nella legge 2 giugno 1939, col quale sono state emanate le

norme per la repressione delle violazioni della legge valutaria. E di

questa legge non è contestata la costituzionalità.

4. - Tutto ciò premesso, l'Avvocatura svolge la tesi, che si è

detta di fondo, che col D. L. impugnato e con la legge di conversione

si volle attribuire al Ministro per le finanze la potestà di emanare

regolamenti delegati, dei quali sono descritti il carattere, la natura

e l'efficacia giuridica. Nel caso in esame, sarebbero ricorse le

circostanze che di solito giustificano il ricorso ai regolamenti

delegati e le stesse espressioni testuali del decreto impugnato e dei

provvedimenti che ne derivano confermerebbero che ci si trova in

presenza di regolamenti di questo genere. Vero è, continua

l'Avvocatura, che la dottrina più recente ritiene che la figura dei

regolamenti delegati sia da ammettere solo in quanto essi non invadano

la sfera normativa riservata dalla legge alla Costituzione; e che

quindi nel caso la riserva di legge posta dall'art. 41 costituirebbe un

ostacolo alla legittimità di regolamenti siffatti; ma occorre

osservare in contrario che la richiamata riserva di legge, introdotta

ex novo dalla Costituzione attuale, non potrebbe vincolare il

legislatore del 1931-32.

Quanto, infine, al contrasto con l'art. 41, la Corte

costituzionale, pur avendo ammesso che la riserva di legge posta da

questo precetto riguardi anche i provvedimenti legislativi anteriori

alla Costituzione, avrebbe ritenuto tuttavia, "seppure per implicito",

che si tratterebbe di riserva relativa, non assoluta, nel senso che

l'intervento del legislatore nell'applicazione di limitazioni

all'iniziativa economica privata non può esaurire l'intera

regolamentazione della materia.

Ciò premesso, l'Avvocatura osserva che il principio fondamentale

della disciplina dei cambi fu stabilito con legge, precisamente col

decreto legge e la legge di conversione ora impugnati, che tutti i

decreti ministeriali emanati per l'attuazione del D. L. 1207 del 1931 e

dei successivi provvedimenti in materia valutaria furono, come s'è

visto, recepiti dal R.D.L.12 maggio 1938, n. 794, convertito nella

legge 9 gennaio 1939, n. 380, e dal R.D.L.5 dicembre 1938, n. 1928,

convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

5. - Nel corso di un procedimento civile davanti alla Corte

d'appello di Roma tra la Società Albergo Regina e il Ministero del

tesoro furono sollevate le medesime questioni di legittimità

costituzionale del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella

legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli articoli 76, 77, 41, 23

e 43 della Costituzione.

La Corte d'appello, sulla base degli argomenti svolti già

nell'ordinanza del Tribunale di Roma, ha ritenuto rilevanti e non

manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 76, 77 e 41

della Costituzione, manifestamente infondate le altre.

L'ordinanza, emessa il 26 febbraio 1965, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, n. 139 del 5 giugno 1965.

6. - Nel presente giudizio si è costituita la Società per azioni

Albergo Regina, in persona dell'amministratore unico sig. Marino Magli,

rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cimmino. Nelle deduzioni

depositate il 21 giugno 1965 la difesa dell'Albergo Regina ripropone le

medesime tesi fatte valere nel giudizio introdotto con l'ordinanza del

Tribunale di Roma e già riferite.

Lo stesso è da dire delle deduzioni, che, in difesa del Ministero

del tesoro, l'Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta ex lege, ha

depositato il 31 maggio 1965.

7. - Tanto la difesa del signor Disertori e della s.p.a. Albergo

Regina, quanto l'Avvocatura dello Stato hanno ribadite le loro tesi e

respinte quelle avversarie in memorie depositate, rispettivamente il 13

ottobre e il 9 ottobre 1965.

8. - Nell'udienza del 27 ottobre 1965 le difese delle parti hanno

illustrato le tesi già proposte negli scritti difensivi e insistito

nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi, che hanno ad oggetto le medesime questioni di

legittimità costituzionale e sono stati trattati congiuntamente nella

pubblica udienza del 27 ottobre 1965, vanno decisi con unica sentenza.

2. - Ai fini dell'esatta definizione dei presenti giudizi di

costituzionalità, occorre fare qualche precisazione. Non è esatto,

in primo luogo, che i tre decreti dai quali ha preso le mosse il

Tribunale di Roma per sottoporre alla Corte la questione di

legittimità costituzionale, siano fondati esclusivamente sul D. L. 29

settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.

18, giacché il D. M. 26 maggio 1934 intitolato "Norme che regolano le

operazioni in cambi o divise" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.

124 dello stesso giorno, fu emanato dal Ministro delle finanze

nell'esercizio di poteri che gli derivavano, oltre che dal decreto

legge impugnato, anche dal D. L. 26 maggio 1934, n. 804; e il D.M. 14

luglio 1943, intitolato "Cessione obbligatoria delle valute estere",

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 168 del 14 luglio 1943, emanato

dal Ministro per gli scambi e per le valute, fa richiamo oltre che al

decreto legge impugnato, anche al D.L. 8 dicembre 1934, n. 1942,

convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 1936, n. 103,

"contenente provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la

dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero". Vero è che il

D.M. 8 dicembre 1934, intitolato "Obbligatorietà della cessione dei

mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio

di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero" fa richiamo al

solo decreto legge impugnato, ma occorre tener presente che esso reca

la stessa data del decreto legge ora citato, che regolava, per lo meno

parzialmente, la medesima materia.

In secondo luogo, il decreto del Ministro delle finanze che

inflisse la pena al signor Disertori, contesta a costui infrazioni

previste, oltre che dall'art. 2 del D. M. 8 dicembre 1934 - il quale

dispone che "è riservato al solo Istituto nazionale per i cambi con

l'estero il commercio di ogni mezzo che possa servire ai pagamenti

fuori d'Italia" (norma che compare anche in altri provvedimenti

legislativi) -, anche dagli artt. 3 del D.L. 8 dicembre 1934, n. 1942,1

del D.L. 7 agosto 1936, n. 1631, 1 e 4 del D.M. 26 maggio 1934 e 1 del

D.M. 14 luglio 1943 combinati fra loro - e si richiama per

l'irrogazione della pena all'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1938, n. 1928,

e all'art. 2 del D.L. 12 maggio 1938, n. 794; e il decreto che inflisse

la sanzione pecuniaria alla Società "Albergo Regina", soltanto nei

confronti di uno dei trasgressori, un certo signor Vaccaro, si fondò

sulla norma contenuta nell'art. 9 del già citato D.M. 8 dicembre 1934.

Tutto questo si richiama non già per rifare in questa sede il

giudizio di rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità

della legge impugnata e degli atti che soltanto parzialmente ne

derivano, - giudizio che è di competenza del giudice a quo e che, nel

caso presente, è stato tale da introdurre legittimamente il giudizio

di costituzionalità -, quanto per constatare come la legge impugnata e

i relativi decreti ministeriali si inseriscono in un complesso sistema

organizzatorio e normativo dell'importante settore dei cambi e delle

valute, del quale i decreti legge e ministeriali citati costituiscono

soltanto la parte minore, laddove la maggiore restò in vigore anche

dopo la promulgazione della cosiddetta legge valutaria 25 luglio 1956,

n. 786, che convertì con modifiche il D. L. 6 giugno 1956, n. 476.

3. - In tale complesso sistema le norme dei decreti ministeriali

impugnati sono state recepite nella contemporanea o successiva

legislazione anteriore alla legge valutaria che abrogò, insieme con

altre leggi, anche quella oggetto del presente giudizio. E in effetti

molte delle norme che concretano i decreti ministeriali ricordati si

ritrovano, con modifiche o senza modifiche, in atti della cui forza di

legge non è possibile dubitare, con un procedimento non raro nel

regime precostituzionale, sotto il quale le disposizioni che regolavano

la produzione delle norme giuridiche e stabilivano le relative

competenze non avevano la "forza" che le nuove norme costituzionali in

materia hanno, viceversa, in un regime di costituzione rigida, tanto

che l'osservanza di quelle può essere controllata in sede di

legittimità costituzionale soltanto in un ambito ed entro limiti

ridotti, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di

questa Corte.

Nel caso attuale, in particolare, occorre tener presenti le "Norme

per l'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria e di scambi

con l'estero" e le "Norme per la repressione delle violazioni delle

leggi valutarie" emanate con i decreti legge 12 maggio 1938, n. 794, e

5 dicembre 1938, n. 1928, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 9

gennaio 1938, n. 380, e 2 giugno 1939, n. 739, le quali non soltanto

regolarono ex novo la materia dell'accertamento e della repressione

delle trasgressioni valutarie, innovando per quanto attiene alle

sanzioni pecuniarie irrogate dalle precedenti leggi e decreti, ma

recepirono anche le norme di comportamento contenute nei decreti legge

e nei decreti ministeriali enumerati nell'art. 1 del R.D.L.5 dicembre

1938, n. 1928, tra i quali il D. L.29 settembre 1931, n. 1207, e i

decreti ministeriali che ne discendono, che devono essere ricompresi

tra "tutti i decreti ministeriali emanati per l'attuazione dei citati

provvedimenti legislativi", dei quali fa parola esplicitamente la norma

ora citata.

Se così stanno le cose, restano assorbite non soltanto le

questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli

artt. 76 e 77 della Costituzione, ma anche quella relativa alla riserva

di legge prevista dall'art. 41, riserva di legge puntualmente

osservata, una volta che la materia oggetto dei decreti ministeriali

sia stata recepita in atti aventi forza di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni sollevate con ordinanze 20

dicembre 1963 dal Tribunale di Roma e 26 febbraio 1965 dalla Corte

d'appello di Roma, sulla legittimità costituzionale del R.D.L. 29

settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18,

in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione,

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari