Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/06/1963 · relatore Giuseppe Branca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge

approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto

Adige il 6 novembre 1962, recante "Norma transitoria per i concorsi a

posti di sanitario condotto", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei Ministri, notificato il 23 novembre 1962, depositato

nella cancelleria della Corte costituzionale il 3 dicembre successivo

ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della

Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1963 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

dell'Avvocatura dello Stato impugna con ricorso depositato il 3

dicembre 1962 un disegno di legge, composto di un solo articolo e

approvato in sede di rinvio dal Consiglio regionale del Trentino-Alto

Adige il 6 novembre 1962. Questo disegno stabilisce che ai concorsi per

i posti di medico, veterinario ed ostetrica delle Provincie di Trento e

di Bolzano possono partecipare solo i sanitari che alla data del bando

di concorso figurano regolarmente iscritti negli albi professionali

delle rispettive Provincie.

Secondo l'Avvocatura dello Stato il disegno di legge è

costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 120, 51 e 3

della Costituzione: infatti, esso conterrebbe un vero impedimento al

diritto, che ha ogni cittadino, di esercitare dovunque la propria

professione (art. 120) e di accedere ai pubblici uffici in condizioni

d'eguaglianza (artt. 51 e 3).

La Regione risponde, in una memoria depositata il 15 dicembre 1962,

che quel decreto non limita né l'uno né l'altro diritto: non il

diritto dell'esercizio della professione poiché tutti possono

esercitarla purché si iscrivano negli albi professionali: il che

avviene del resto in ogni altra parte d'Italia; non il diritto alla

partecipazione ai concorsi poiché l'ammissione dei soli concorrenti

iscritti all'albo non attua alcuna delle discriminazioni vietate

dall'art. 3; data la delicatezza della situazione nelle due Provincie

in cui convivono due diversi gruppi etnici, esigere l'iscrizione negli

albi significa adottare un criterio attitudinale costituzionalmente

ammesso secondo la giurisprudenza della Corte: la Regione si è voluta

preventivamente assicurare che le persone destinate a svolgere funzioni

così importanti abbiano un minimo di conoscenza dei problemi locali.

La Regione richiama, infine, le precedenti sentenze n. 6 del 1956

e n. 15 del 1960 della Corte costituzionale.

2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato il 14

aprile 1963 una memoria, nella quale osserva che alla Corte

costituzionale spetta il controllo delle leggi allo scopo di vedere se

esse contengono discriminazioni ingiustificate, controllo ben diverso

da quello relativo all'uso della c. d. discrezionalità legislativa;

che la norma impugnata, limitando ai sanitari iscritti nell'albo

provinciale l'accesso ai futuri concorsi della Provincia, non ha alcuna

giustificazione; che è un arbitrio considerare l'iscrizione nell'albo

un requisito attitudinario come se chi risiede nella Provincia avesse

maggiore attitudine di ogni altro ad esercitare la professione

sanitaria nella Provincia; che del resto la norma, nella sua

generalità ed astrattezza, non sembra suggerita da obbiettive esigenze

o condizioni locali ma piuttosto da un ingiustificato favore per i

residenti come tali; che perciò essa contiene una discriminazione

arbitraria non consentita dagli artt. 3, 51, 120 della Costituzione;

che, infine, le precedenti sentenze della Corte costituzionale,

richiamate dalla Regione, si riferiscono a casi particolari e da esse

non si può argomentare per la questione posta ad oggetto del presente

giudizio. Considerato in diritto :

La Presidenza del Consiglio sostiene che la legge regionale,

ammettendo ai concorsi indetti per medici, veterinari ed ostetriche

solo i professionisti iscritti nell'albo della Provincia, entro cui è

bandito il concorso, contrasta con gli artt. 3, 51 e 120 della

Costituzione.

La questione è fondata.

La legge impugnata ha l'effetto, per non dire lo scopo, di

escludere dai concorsi per i suddetti uffici pubblici i professionisti

iscritti in albi diversi da quelli di ciascuna Provincia alto-atesina:

esclude cioè nella sostanza coloro i quali risiedano nelle altre

Provincie dello Stato. Ciò si concreta in una discriminazione che per

un verso non trova adeguata giustificazione, per l'altro verso rivela

una tendenza non scevra di pericoli, a lungo andare, per la stessa

unità e indivisibilità dello Stato.

Non trova giustificazione poiché l'iscrizione nell'albo di una

Provincia piuttosto che d'un' altra, lungi dall'essere un requisito

attitudinale, non ha alcuna particolare attinenza con le funzioni che

sono chiamati a svolgere i sanitari nelle Provincie del Trentino-Alto

Adige, funzioni analoghe a quelle che si svolgono in ogni altra parte

dei territorio nazionale; né per assolverle in quella Regione è

necessaria, a differenza che altrove, una particolare conoscenza

dell'ambiente. Tanto è vero che una tale disciplina è assolutamente

ignota e contrastante alle leggi vigenti in ogni altra parte dello

Stato (il che s'è già detto, per un caso analogo e con ampia

motivazione, nella sentenza n. 105 del 1957).

La legge impugnata, inoltre, riserbando gli impieghi sanitari ai

soli residenti, pone una barriera, fra Provincia e Provincia e rispetto

al resto del territorio nazionale, che tutt'al più potrebbe essere

consentita alla legislazione statale: infatti, questo sistema di

escludere dagli uffici i non residenti, se si estendesse, finirebbe per

minacciare quell'unità dello Stato che trova il suo riconoscimento,

fra l'altro, nell'art. 5 della Costituzione e la sua difesa contro

arbitri regionali nell'art. 120 della stessa Costituzione. Il quale

ultimo è stato a ragione invocato dalla Presidenza del Consiglio

poiché il suo significato va oltre le singole ipotesi che vi sono

espressamente contemplate ed abbraccia anche il caso che ha speciale

disciplina nell'art. 51, primo comma.

La Corte, così pronunciando, non fa che confermare la propria

giurisprudenza. Le sentenze n. 15 del 1960 e n. 68 del 1961 non ne

costituiscono una deviazione, ma si spiegano, perché vi si giudicava,

nella prima, d'una legge statale e, in tutt'e due, di situazioni

assolutamente particolari e contingenti disciplinate con metro

particolare e contingente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del disegno di legge

regionale Trentino-Alto Adige 6 novembre 1962, recante "Norma

transitoria per i concorsi a posti di sanitario condotto" in

riferimento agli artt. 3,51,120 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE

CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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