Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1975 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 6r.d. 50/1942

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6

febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide

le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), promosso

con ordinanza emessa il 20 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione

III pensioni civili - sul ricorso di Ferrante Maria, iscritta al n. 365

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Visto l'atto di costituzione di Ferrante Maria;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito l'avv. Ettore Patrizi, per la Ferrante.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento pendente avanti alla Corte dei conti a

seguito del ricorso di Ferrante Maria contro il provvedimento con cui

le era stata negata in sede amministrativa la pensione civile ordinaria

di riversibilità, richiesta nella qualità di orfana maggiorenne di

Ferrante Mariano, ex dipendente del Ministero della pubblica

istruzione, il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni

scritte, contrarie pregiudizialmente all'esame del merito per mancato

pagamento della tassa fissa di registro, conclusioni notificate alla

Ferrante il 7 agosto 1967. Sulla copia così notificata veniva apposta,

in analogia con l'art. 6 del r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, in materia di

pensioni di guerra, una annotazione in stampigliatura (peraltro, nel

caso, illeggibile parzialmente) che avrebbe dovuto contenere

l'avvertenza della decadenza in cui incorre in via generale

l'interessato ove lasci inutilmente trascorrere il termine di un anno

stabilito dall'art. 75 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12

luglio 1934, n. 1214, per la richiesta di trattazione del ricorso, da

presumersi così abbandonato.

Con atto depositato il 27 maggio 1969, lo stesso pubblico

ministero, superata la eccezione di improcedibilità per avere, nel

frattempo, la Ferrante provveduto al pagamento della imposta di

registro, sollevava altra eccezione di abbandono del ricorso, in

relazione alla pretesa avvenuta scadenza del termine annuale suddetto.

Con ordinanza 20 aprile 1972 la Corte, dato atto, nel caso, della

illeggibilità dell'annotazione, perché effettuata con stampigliatura

scolorita e lacunosa, affermava, peraltro, che il preavviso mediante

stampigliatura doveva ritenersi, in via di principio, elemento

integrante delle conclusioni del pubblico ministero, onde la pur

avvenuta notifica non poteva dare la certezza legale dell'inizio della

decorrenza del suddetto termine di decadenza, ai fini dell'eventuale

accoglimento dell'eccezione di abbandono del ricorso, come sopra

sollevata dal pubblico ministero. La Corte osservava altresì che

l'inserzione dell'avvertenza, pur se avvenuta nella specie in

conformità di una prassi in tal senso, operante promiscuamente sia per

le pensioni di guerra sia per quelle ordinarie, non sarebbe

giustificata dalla norma citata (art. 6 r.d. n. 50 del 1942 sulle

pensioni di guerra) da interpretarsi, invece, restrittivamente, come

riferita e limitata solo alle procedure riguardanti dette pensioni.

Tale limitazione, peraltro, prosegue l'ordinanza, porrebbe in essere

una illegittima discriminazione perché la previsione testuale della

suddetta garanzia a favore soltanto degli aspiranti a pensioni di

guerra, e con esclusione quindi degli aspiranti a pensione ordinaria,

si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, secondo cui

non è lecito sottoporre a disciplina diversa situazioni obiettivamente

omogenee, come sarebbero quelle testé menzionate.

Pertanto, l'art. 6 del citato r.d. n. 50 del 1942 sulle pensioni di

guerra dovrebbe essere dichiarato illegittimo per la parte in cui,

appunto, limita l'obbligo di apporre l'avvertenza in questione ai soli

ricorsi concernenti pensioni di guerra.

Quanto alla rilevanza della questione così sollevata, il giudice a

quo osserva espressamente che nell'applicazione della garanzia in

discorso anche alle procedure concernenti pensioni ordinarie,

deriverebbe che, nella specie, la decisione sul giudizio principale

sarebbe condizionata dalla invalidità delle conclusioni del P.M.

perché sostanzialmente sprovviste dell'annotazione, in quanto questa

illeggibile, e dalla conseguente infondatezza della eccezione di

abbandono del ricorso sollevata dal P.M., che non osterebbe quindi più

all'esame del merito del ricorso.

L'ordinanza, debitamente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20

dicembre 1972.

Davanti a questa Corte si è costituita la Ferrante, rappresentata

e difesa dall'avv. Ettore Patrizi, il quale ha tempestivamente

depositato deduzioni difensive con cui fa proprie le argomentazioni

contenute nell'ordinanza di rinvio ed insiste per l'accoglimento della

questione come sopra prospettata. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalla Corte dei conti - sezione

giurisdizionale sulle pensioni civili - concerne l'art. 6 del r.d. n.

50 del 1942 in materia di pensioni di guerra. Si rileva in ordinanza

che la disposizione prescrive, soltanto per queste ultime pensioni,

l'obbligo di preavvisare la parte istante con "apposita nota" circa la

decadenza in cui essa andrebbe incontro ai sensi dell'art. 75 del testo

unico delle leggi sulla Corte dei conti, qualora omettesse di chiedere,

entro un anno, la fissazione di udienza. Da ciò conseguirebbe

l'illegittimità della predetta disposizione siccome contrastante con

l'art. 3 Cost. per diversità irrazionale di trattamento tra due

posizioni identiche ad entrambe le quali si addice parimenti la

preventiva avvertenza cautelativa.

2. - La questione è fondata.

Va dato atto che diversa è l'identificazione della natura

giuridica delle une e delle altre pensioni, consistente, per quelle

ordinarie, nella preesistenza di un rapporto di servizio e nel concorso

di determinate condizioni e modalità della relativa prestazione e, per

quelle di guerra, dall'intento risarcitorio del danno subito in

conseguenza di fatti bellici. Ma tale distinzione non ha rilevanza, ai

fini della regolamentazione processuale della tutela, davanti allo

stesso organo giurisdizionale dei diritti fatti valere rispettivamente

dagli interessati, per quanto riguarda le modalità della proposizione

dei relativi ricorsi. Questa Corte ha, infatti, più volte deciso che

la diversità del titolo in base al quale viene attribuita la pensione,

sia ordinaria che di guerra, non può riflettersi sulla esigenza di una

pari disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede

amministrativa. Così, con le sentenze: n. 170 del 1971 (in tema di

decorrenza del termine utile per ricorrere mediante uso del servizio

postale); n. 38 del 1972 (in tema di decadenza del diritto a ricorrere

per chi abbia riscosso l'indennità una tantum sostitutiva della

pensione privilegiata ordinaria); n. 41 del 1973 (in tema di

sottoscrizione dei ricorsi per pensioni di militari invalidi a causa di

servizio, a seconda si tratti di pensioni privilegiate ordinarie o

pensioni di guerra); n. 252 del 1974 (in analogia di quanto deciso con

la citata sentenza n. 38 del 1972).

3. - Tale riconoscimento di un uguale criterio direttivo generale,

non può che valere anche per la situazione in esame, nella quale si

evidenzia una modalità procedurale (inserzione dell'"apposita nota" di

avvertenza) strettamente attinente, nella interpretazione datane dal

giudice a quo, alla decorrenza del termine entro cui chiedere la

fissazione di udienza, sotto comminatoria di presunzione di abbandono

del ricorso.

La gravità di siffatte perentorie conseguenze esige pari tutela

per tutte le parti interessate, affinché siano, senza eccezioni, poste

tempestivamente sull'avviso del pericolo derivante da una inattività

procedimentale protratta oltre il termine prescritto. Non può

rinvenirsi nel solo settore delle pensioni di guerra una particolare

esigenza di tutela dei soggetti interessati, poiché altrettanto non

può non essere riconosciuto, data l'affinità della materia, per le

pensioni ordinarie, riguardanti anch'esse categorie di persone sovente

sprovviste di precise informazioni e cognizioni atte ad evidenziare il

limite di tempo cui è condizionata la concretizzazione del diritto

reclamato. In entrambi i casi, se da un lato v'è l'interesse pubblico

di evitare una sensibile pendenza di ricorsi del genere, mediante

l'eliminazione di quelli non evidenziati, per un certo tempo, dalle

parti istanti, dall'altro lato v'è da tutelare in modo egualmente

preminente l'interesse privato, mediante un richiamo ufficiale ai modi

e termini dell'attività da svolgere inderogabilmente, per conseguire

l'intento.

La disposizione impugnata, nel concentrare, con irrazionale

privilegio, la tutela delle parti istanti ad una sola categoria di

richiedenti, non è conforme al principio dell'uguaglianza di

trattamento per situazioni omogenee e va, quindi, dichiarata

illegittima in quanto contrastante con l'art. 3 Cost. nella parte

concernente i limiti di applicazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del r.d. 6

febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere più rapide

le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra), nella

parte in cui esclude per i ricorsi in materia di pensioni ordinarie

l'obbligo dell'"avvertenza" relativa alla decadenza in cui gli

interessati incorrono ove lascino inutilmente trascorrere il termine

stabilito dall'art. 75 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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