Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 2, commi 2, 7 e 8, della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993 (Nuove norme per

l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia

regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province

regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di

amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al

T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge

regionale 26 agosto 1992, n. 7);

b) della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il

14 ottobre 1993 (Norme integrative delle disposizioni di cui all'art.

2 della legge regionale 1° settembre 1993 n. 26);

Promossi con ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione

siciliana, notificati il 21 agosto ed il 23 ottobre 1993, depositati

in cancelleria il 31 agosto ed il 29 ottobre 1993 ed iscritti ai nn.

41 e 63 del registro ricorsi 1993;

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e

gli avvocati Francesco Castaldi, Valerio Onida ed Enzo Silvestri per

la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 21 agosto 1993 (reg. ric. n.

41/93), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2

(limitatamente alle parole "il sindaco di un comune"), 7 e 8, della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993,

dal titolo "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del

Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei

consigli delle province regionali, per la composizione ed il

funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme

modificative ed integrative al T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto

1960, n. 3 e alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7".

In particolare, le norme impugnate prevedono rispettivamente che:

a) "Non è eleggibile alla carica di presidente di provincia

regionale il presidente di altra provincia o il sindaco di un comune.

La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa per

dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura"

(comma 2); b) "La carica di deputato regionale è incompatibile con

le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e di

sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia siti in zone

dichiarate aree metropolitane ai sensi degli artt. 19 e seguenti

della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9" (comma 7); c) "Sono

abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e il

primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge regionale 20 marzo 1951,

n. 29 e successive modifiche" (comma 8). Ad avviso del ricorrente,

la prevista causa di incompatibilità per i deputati regionali

limitata alle sole ipotesi di sindaco delle tre aree metropolitane

(comma 7 citato), nel porsi in palese contrasto con quanto disposto

dall'art. 4 della legge n. 154 del 1981, che estende a tutti i

sindaci e assessori dei comuni compresi nel territorio della regione

la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere

regionale, configura un ingiustificato ed irrazionale privilegio nei

confronti dei parlamentari regionali che, unici in Italia,

potrebbero, in base alla norma oggetto di censura, ricoprire

contemporaneamente le due cariche elettive. Nella specie, non solo

difettano del tutto peculiari situazioni locali a sostegno della

deliberata norma derogatoria, ma, anzi, la speciale ed ampia

autonomia accordata dallo statuto rende ancora più imperiosa la

necessità di mantenere, quanto meno per i comuni di una certa

dimensione (non soltanto quindi per i sindaci delle aree

metropolitane), il divieto di cumulo delle cariche di sindaco e di

deputato regionale. Infatti, prosegue il ricorrente, è di palmare

evidenza che, godendo l'A.R.S. di competenza legislativa esclusiva in

non poche ed importanti materie ai sensi degli artt. 14 e 15 dello

Statuto, i compiti affidati ai deputati regionali siciliani sono

assai più impegnativi ed onerosi rispetto a quelli spettanti ai

componenti dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Né

appare convincente, ed anzi si rivela del tutto pretestuoso,

l'argomento portato avanti da taluni deputati nel corso dell'acceso

dibattito tenutosi in Aula, secondo il quale l'esperienza politica

comunque acquisita, sia nell'attività di parlamentare sia in quella

di amministratore locale, consentirebbe di garantire la presenza in

Assemblea di qualificati soggetti portatori di istanze locali. Tale

motivazione non appare rivestire una valenza superiore di quella che

sorregge la causa di incompatibilità prevista dal legislatore

nazionale, la cui previsione invece mira a garantire, oltre al buon

andamento della pubblica amministrazione, sia la funzionalità degli

organi amministrativi degli enti locali (sent. n. 235/1988), sia la

tutela della libera espressione del voto eliminando o riducendo ogni

possibile situazione di fatto che possa tradursi in una captatio

benevolentiae dell'elettorato. Ed invero, prosegue il ricorrente, il

legislatore regionale con le leggi n. 20 e 31 del 1986, nel recepire

nell'ordinamento siciliano la casistica della legge n. 154 del 1981,

aveva dettato una norma assai rigorosa, trasformando la causa di

incompatibilità di cui all'art. 4 (fra la carica di consigliere

regionale e sindaco) in ineleggibilità, seppure limitandola ai

sindaci ed assessori dei Comuni con più di 40.000 abitanti; questo

limite successivamente veniva ampliato estendendolo ai sindaci dei

comuni con più di 20.000 abitanti con l'art. 5 della recentissima

legge regionale n. 7 del 1992, abrogato con l'impugnato comma 8

dell'art. 2 della legge testé approvata. Sulla legittimità

costituzionale della ora citata causa di ineleggibilità questa Corte

si è pronunciata con la sentenza n. 130 del 1987 mettendo in

evidenza la opportunità della sua previsione. L'inversione di

tendenza cui si ispirano le innovazioni che con il presente ricorso

si intendono impugnare - osserva ancora il ricorrente - sembrano

scaturire dall'erroneo presupposto che le condizioni ambientali in

Sicilia siano mutate e che, pertanto, si possano adottare norme

discordanti con il generale disegno politico in atto perseguito ed in

via di attuazione anche in sede nazionale. Anche dal punto di vista

strettamente tecnico la formulazione della norma impugnata non

assolve e non soddisfa alcuna esigenza di opportunità politica o

funzionale poiché non è volta ad individuare una categoria generica

di soggetti nei cui confronti comminare la incompatibilità per

rispondere all'una o all'altra ratio o ad un indirizzo politico,

essendo al contrario volta ad impedire la possibilità di rivestire

contemporaneamente due cariche elettive soltanto a tre soggetti ben

individuati: i sindaci delle città di Palermo, Catania e Messina.

La dedotta complessiva disorganicità della norma, osserva infine il

ricorrente, induce a proporre, per ragioni che appaiono di senso

inverso, ma che conducono a comporre una normativa organica ad un

disegno funzionalmente preordinato, impugnativa nei confronti della

disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2, laddove si

prevede quale causa di ineleggibilità alla carica di presidente di

una provincia regionale l'essere genericamente sindaco di un comune e

ciò in assenza di analoga previsione ostativa nella legislazione

nazionale.

1.2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana,

concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.

Premesso che la legge de qua è stata promulgata, con la omissione

delle norme impugnate dal Commissario dello Stato, il 1° settembre

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione n. 42 del 6

settembre 1993, la difesa della Regione osserva che il ricorrente

ignora l'ambito di libertà spettante alla Regione siciliana

nell'organizzare i rapporti tra i poteri locali e nel decidere sulla

composizione dell'Assemblea. Per quanto riguarda quest'ultimo

aspetto, la criticata limitazione della causa di incompatibilità

potrà favorire la elezione, quali deputati regionali, di soggetti

già qualificati in occasione della loro elezione diretta a sindaco.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è risaputo che, nell'ambito

della Regione siciliana, il rapporto Assemblea-Giunta presenta

notevoli differenze rispetto al corrispondente rapporto

Consiglio-Giunta nelle Regioni a statuto ordinario. L'Assemblea

regionale siciliana, infatti, è precipuamente un organo legislativo,

che non esercita attività amministrativa e che si pone, nei

confronti della Giunta, in posizione di indirizzo e di controllo.

Stando così le cose, la rimozione della incompatibilità prevista

dalla precedente legislazione, mentre sul piano fattuale non può

tradursi in una captatio benevolentiae dell'elettorato (in quanto il

deputato regionale si limita, a ben guardare, a svolgere attività

legislativa), dall'altro lato può favorire un rinnovamento della

classe politica regionale fuori dagli schemi tradizionali. Se la

ratio che presiede alle nuove disposizioni è quella ora indicata,

conclude la Regione, è evidente che l'inversione di tendenza,

criticata dal Commissario dello Stato, è pienamente giustificata e

non vulnera alcuno dei limiti che circondano l'esercizio della

potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana in materia

elettorale.

2.1. - Con ricorso notificato il 23 ottobre 1993 (reg. ric. n.

63/93), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, della legge approvata

dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 ottobre 1993,

recante: "Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2

della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26".

Il ricorrente premette che il citato art. 2 della legge n. 26 del

1993 aveva costituito oggetto di impugnativa da parte dell'ufficio

(limitatamente all'inciso "il sindaco di un comune" del comma 2, ed

ai commi 7 ed 8) e che, a seguito dell'atto di impugnazione, il

Presidente della Regione ha promulgato, in data 1° settembre 1993,

con il n. 26, la legge con le omissioni delle parti oggetto di

gravame. In considerazione dell'ormai consolidato orientamento

giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, in caso di

promulgazione parziale, viene dichiarata cessata la materia del

contendere, l'iniziativa del Presidente della Regione ha costituito

momento di dibattito sull'opportunità di riproporre la singola norma

che altrimenti sarebbe stata distolta dal giudizio di questa Corte.

L'Assemblea regionale ha così approvato una nuova disposizione che

si discosta soltanto per l'allargamento della fascia dei soggetti

contemplati (ma non negli intenti, né tantomeno nella sostanza)

dalla originaria formulazione, atteso che include nell'ambito della

prevista incompatibilità anche i sindaci e gli assessori di comuni

con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Molto verosimilmente,

osserva il ricorrente, l'iter logico che ha condotto l'Assemblea

regionale a votare siffatto, e non altro, limite, lungi dal

corrispondere ad una generale volontà politica finalizzata a

realizzare "nel modo più pieno e significativo il valore

costituzionale della libertà e della genuinità della competizione

elettorale" (sentenza n. 344 del 1993), è stato piuttosto

caratterizzato dalla volontà di coagulare un sufficiente consenso

intorno ad una soglia che mantenesse comunque intatto lo scopo

dell'abolizione, per la stragrande maggioranza dei comuni siciliani,

dell'incompatibilità fra la carica di deputato regionale e quella di

sindaco e di assessore.

La causa d'incompatibilità, testé introdotta senza adeguata

logica giustificazione, si discosta dai parametri esistenti nel

sistema elettorale vigente sul rimanente territorio nazionale.

La posizione dei deputati siciliani, infatti, non è più

riconducibile né a quella dei consiglieri delle regioni a statuto

ordinario, per i quali è disposta la generale ed assoluta

incompatibilità con la carica di Sindaco, indipendentemente dal

numero degli abitanti dei comuni (art. 4 della legge 154/1981), né

tantomeno a quella dei parlamentari nazionali.

L'ampiezza e la peculiarità delle funzioni svolte dai membri

dell'Assemblea siciliana, in virtù della competenza legislativa

esclusiva attribuita alla regione in molteplici materie di

particolare rilievo, aveva invero sorretto la precedente disciplina

che estendeva a questi ultimi in toto il regime delle cause ostative

all'elettorato passivo ed in particolare la situazione di

ineleggibilità con la carica di sindaco di un comune con più di

20.000 abitanti (art. 7 del d.P.R. 361 del 1957). Ad avviso del

ricorrente non sembrano pertanto superate le ragioni che hanno

indotto a promuovere la precedente impugnativa avverso la

disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale n. 26 del 1993,

ora novellata, le cui motivazioni ed argomentazioni devono intendersi

integralmente riproposte. La potestà legislativa esclusiva

attribuita alla Regione siciliana in materia elettorale non può

essere considerata così ampia e pregnante fino al limite di

configurare l'assemblea arbitro assoluto nella determinazione delle

ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, dovendo essa

attenersi all'osservanza dei principi costituzionali fissati dagli

artt. 3, 51 e 97 (sentenze nn. 105 del 1957, 26 del 1965, 60 del

1966, 90 del 1974, 45 del 1977, 171 del 1984, 162 del 1985, 127, 130,

131 e 132 del 1987). Ed invero, l'adozione di una causa, peraltro

limitata a comuni di una certa dimensione, di incompatibilità in

luogo della vigente causa di ineleggibilità, non risponde, ad avviso

del ricorrente, alla ratio di assicurare la libera determinazione

della volontà elettorale mediante l'allargamento dell'elettorato

passivo, ma sembra invece rispondere all'intento di consentire ai

deputati regionali l'ottenimento o il mantenimento di duplici

rilevanti cariche. Il contenuto della norma oggetto di censura fa

piuttosto paventare il non improbabile verificarsi di fenomeni

fuorvianti della reale volontà dell'elettorato tali da non

assicurare il formarsi di una libera determinazione del consenso.

Questa Corte, conclude il ricorrente, ha avuto modo, con sentenza

n. 344 del 1993, di ribadire in proposito la legittimità di cause

ostative all'elettorato passivo relative a categorie di soggetti che

sono individualmente investite di rilevanti funzioni di

amministrazioni attiva ed importanti poteri politici quali quelli

esercitati dai sindaci, le cui competenze sono state notevolmente

ampliate dalla recente legislazione sugli enti locali.

2.2. - Si è costituita in giudizio la Regione siciliana,

concludendo per l'infondatezza della questione. Osserva la difesa

della Regione che è proprio dall'esame della disciplina dettata per

i consiglieri delle regioni a statuto ordinario che emerge la prima

incrinatura nelle argomentazioni del ricorrente. La legge n. 154 del

1981 prevede, infatti, per la elezione dei predetti consiglieri alla

carica di sindaco, una causa di incompatibilità anziché di

ineleggibilità. Con ciò stesso escludendo che abbia rilievo il

timore (che sta alla base dell'impugnativa del Commissario) di

produrre una alterazione nella posizione di eguaglianza fra i diversi

candidati, favorendo, nella competizione elettorale, quelli fra

questi ultimi che già ricoprono una carica pubblica.

In realtà, quindi, l'elemento di novità della impugnata legge

regionale, rispetto alla normativa statale nella corrispondente

materia, risiede nel fatto che, mentre la legge statale prevede una

causa di incompatibilità generale ed assoluta (come rileva lo stesso

Commissario), nell'ambito della Regione siciliana la medesima causa

di incompatibilità è limitata ai Comuni con più di 50.000

abitanti.

La suddetta differenza non costituisce, però, prosegue la

Regione, elemento sufficiente per determinare l'illegittimità della

normativa regionale siciliana sotto il profilo denunciato dal

Commissario dello Stato.

La peculiarità, presente nell'impugnata legge regionale, trova,

infatti, valido sostegno nella specifica situazione dei poteri locali

siciliani e nelle prerogative dell'Assemblea regionale siciliana, che

per Statuto ha in questa materia potestà legislativa esclusiva.

Sotto quest'ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che

l'individuazione del limite dei 50.000 abitanti, quale dato obiettivo

cui ricollegare la prevista causa di incompatibilità, costituisce

esercizio della potestà di scelta compresa fra le prerogative

assembleari, che certamente non eccede i limiti di tale potestà. La

scelta compiuta dall'Assemblea appare ragionevole ed adeguata alla

esigenza di evitare il cumulo delle cariche limitatamente a quelle

situazioni in cui la doppia titolarità può influire negativamente

sull'esercizio delle funzioni connesse agli uffici, in conseguenza

del prevedibile carico di lavoro presso un ente locale di una certa

dimensione.

3. - Ha depositato memoria in ordine ad entrambi i giudizi il

Commissario dello Stato per la Regione siciliana. Premesso che la

promulgazione parziale del primo disegno di legge con l'omissione

delle parti impugnate comporta la cessazione della materia del

contendere in ordine al primo ricorso, tanto più che nella

fattispecie l'A.R.S. ha adottato, con il secondo disegno di legge,

una nuova norma in luogo della precedente e ciò proprio nell'intento

di non sottrarre al vaglio della Corte il principio su cui poggia la

nuova disciplina, il ricorrente ribadisce le argomentazioni già

svolte. Inoltre, sarebbe a suo avviso privo di logico fondamento

l'assunto difensivo della Regione, secondo cui la limitazione della

causa di incompatibilità deriverebbe dalla netta differenziazione

delle competenze attribuite ai deputati rispetto a quelle degli

assessori regionali, con conseguente preclusione per i primi di

svolgere compiti di amministrazione attiva: infatti, il deputato

siciliano, proprio in virtù della sua appartenenza ad un consesso

depositario di competenza legislativa esclusiva in numerose e

determinanti materie, può influenzare l'elettorato in qualsiasi

competizione, e, soprattutto, l'esercizio delle pregnanti funzioni di

componente dell'Assemblea risulta nei fatti incompatibile con le

responsabilità e gli oneri derivanti dall'espletamento della carica

di sindaco, così come oggi configurata dalla l. r. 7/1992.

L'incompatibilità limitata ai sindaci dei comuni con più di 50.000

abitanti - osserva ancora il ricorrente - costituisce un vero iatus

logico ed una frattura con il preesistente e vigente ordinamento

regionale, ed inopinatamente attribuisce una sorta di privilegio ai

deputati siciliani che, unici in Italia, a differenza dei consiglieri

delle altre assemblee regionali, potrebbero cumulare le cariche in

questione. Orbene, non risulta dai lavori parlamentari, né

tantomeno dagli atti difensivi della Regione, che sia stata fatta

alcuna analisi al fine di stabilire l'opportunità di modificare il

vigente sistema, né si può ritenere, in base alla quotidiana

esperienza ed in considerazione anche delle particolari iniziative

che il potere centrale ha di recente adottato, che allo stato attuale

si siano verificati mutamenti tali nella società civile da

consentire una così netta inversione di tendenza.

4. - Ha depositato memoria anche la Regione siciliana in ordine al

giudizio introdotto con il ricorso del 21 agosto 1993 (n. 41/93).

La memoria è dedicata essenzialmente al problema delle

conseguenze derivanti dal fatto che la legge, che ha dato origine al

ricorso del Commissario dello Stato, è stata parzialmente promulgata

dal Presidente della Regione, con l'omissione delle norme impugnate.

La difesa della Regione osserva che, anche se in questo giudizio

non si fa questione della legittimità di detta promulgazione

parziale, va precisato che da tale particolare forma promulgativa non

deriva né una sorta di "rinuncia" della Regione alle norme non

promulgate né una acquiescenza della Regione all'impugnazione; e che

dunque non dovrebbe pervenirsi, da parte della Corte costituzionale,

ad una decisione di cessazione della materia del contendere.

La Corte - prosegue la Regione - ha probabilmente inteso reagire

alla prassi della promulgazione parziale quando, con la sentenza n.

13 del 1983, ha dichiarato cessata la materia del contendere proprio

in base alla circostanza che le disposizioni oggetto dell'impugnativa

del Commissario di Stato erano state espunte dal testo promulgato dal

Presidente regionale. Se la Corte aveva l'intenzione di scoraggiare

la prassi della promulgazione parziale, il risultato sostanziale è

stato ben diverso: sostenendo che le disposizioni espunte dal testo

promulgato lo erano state "una volta per tutte", "senza che sussista

alcuna possibilità di una loro successiva e autonoma promulgazione",

la Corte ha finito per trasformare il Presidente della Regione in una

sorta di "legislatore negativo", dotato del singolare e arbitrario

potere di determinare la "abrogazione" di singole parti di un testo

votato ed approvato dall'Assemblea regionale, in evidente contrasto

con ogni principio relativo alla divisione delle funzioni tra i

supremi organi regionali. È ovvio infatti che la mancata

promulgazione delle disposizioni impugnate, ad opera del Presidente

della Regione, non equivale alla loro "abrogazione" o modifica da

parte dell'Assemblea regionale, di fronte alle quali è corretto

utilizzare la formula della cessazione della materia del contendere:

nel caso della promulgazione parziale si è in presenza semplicemente

del tentativo di non privare di applicazione l'intero testo di una

legge eventualmente importante, sol perché alcune limitate

disposizioni di essa sono state impugnate di fronte alla Corte. In

nessun modo si può parlare, a proposito di tale promulgazione, di

rinuncia alle norme impugnate o di acquiescenza all'impugnazione. La

Regione resistente chiede quindi che la Corte, anche riconoscendo la

propria precedente giurisprudenza in materia, non dichiari, per

effetto della intervenuta promulgazione parziale, la cessazione della

materia del contendere. Quanto, poi, alla delibera del 14 ottobre

1993, con cui l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una nuova

legge introducendo due nuovi commi all'art. 2 della legge regionale

1° settembre 1993 n. 26, la Regione osserva che la Corte dovrà

valutare se e in che limiti e in che modo il sopravvenire della nuova

deliberazione legislativa regionale incida sulla disciplina contenuta

nella legge oggetto del ricorso, e perciò sulla materia del

contendere del presente giudizio. In ogni caso insiste perché la

questione - logicamente preliminare - posta dalla intervenuta

promulgazione parziale della legge impugnata venga definita dalla

Corte. Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere le questioni di legittimità

costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione

siciliana con due ricorsi, notificati rispettivamente il 21 agosto

1993 e il 23 ottobre 1993, in ordine, il primo all'art. 2, commi 2, 7

e 8, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14

agosto 1993, ed il secondo alla legge approvata dall'Assemblea

regionale il 14 ottobre 1993.

Poiché le norme impugnate sono in parte identiche e riguardano la

stessa materia, vale a dire casi di ineleggibilità e

incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di

amministratore comunale e provinciale, ed essendo inoltre il secondo

ricorso strettamente conseguenziale al primo, i due giudizi devono

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Vanno in primo luogo prese in esame le questioni sollevate

con il primo ricorso in ordine all'art. 2, commi 2, 7 ed 8, della

legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1993.

Successivamente la legge stessa è stata promulgata e pubblicata

(legge 1° settembre 1993 n. 26, in G.U. della Regione siciliana,

parte I, n. 42, del 6 settembre 1993) con la eliminazione delle parti

impugnate dal Commissario dello Stato con la dicitura - in corsivo

tra parentesi - "inciso omesso", per quanto riguarda il comma 2

dell'art. 2, e "comma omesso" per quanto riguarda i commi 7 ed 8

dello stesso articolo, "in quanto impugnato ai sensi dell'art. 28

dello Statuto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana".

È giurisprudenza consolidata di questa Corte che in caso di

promulgazione della legge con omissione delle norme impugnate deve

dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. sentenze nn. 142

del 1981, 13 del 1983, 54 del 1983, 115 del 1985, 148 del 1985, 239

del 1986).

La difesa della Regione, nella memoria presentata in relazione al

ricorso in esame, chiede che la Corte "anche riconoscendo la propria

precedente giurisprudenza in materia, non dichiari, per effetto della

intervenuta promulgazione parziale, la cessazione della materia del

contendere".

Le precedenti pronunce della Corte sono basate sulla

considerazione che la promulgazione di una legge deve avvenire con

unico atto; da ciò consegue che, una volta effettuata dal Presidente

della Regione la promulgazione del testo legislativo dal quale sono

state espunte le parti oggetto dell'impugnazione, il potere

dell'organo è esaurito e non sussiste alcuna possibilità di una

successiva ed autonoma promulgazione delle parti omesse. Nel presente

giudizio non è in discussione la legittimità dell'atto di

promulgazione parziale, come riconosce la stessa Regione resistente,

che non contesta il principio dell'unicità dell'atto di

promulgazione; non sono quindi pertinenti i rilievi formulati in

ordine al potere che verrebbe in tal modo attribuito al Presidente

della Regione.

In definitiva, non vi è alcun motivo per cui la Corte debba

discostarsi dalla propria giurisprudenza; va pertanto dichiarata

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso del

Commissario dello Stato notificato il 21 agosto 1993.

3.1. - Successivamente alla promulgazione della legge regionale n.

26 del 1° settembre 1993, l'Assemblea regionale siciliana ha

approvato il 14 ottobre una legge che aggiunge all'art. 2 della legge

n. 26 due commi aventi per oggetto le disposizioni, parzialmente

modificate, di cui ai commi 7 ed 8 precedentemente approvati

dall'Assemblea ed espunti, come si è visto, dal testo promulgato.

Il Commissario dello Stato ha quindi impugnato anche la suddetta

legge per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione:

lamenta, in sintesi, il ricorrente che la disciplina censurata -

nello stabilire che "la carica di deputato regionale è incompatibile

con le cariche di presidente o di assessore di provincia regionale e

di sindaco o di assessore di comune con popolazione superiore a

50.000 abitanti", con conseguente espressa abrogazione delle norme

previgenti - determina un irrazionale privilegio, non sorretto da

alcuna logica giustificazione, per i deputati regionali siciliani,

sia rispetto ai consiglieri delle regioni a statuto ordinario, sia

rispetto ai parlamentari nazionali. La questione sollevata con

questo secondo ricorso va esaminata nel merito.

3.2. - Sotto il profilo dell'art. 3, in relazione all'art. 51

della Costituzione, la questione stessa è fondata.

Con le disposizioni impugnate l'Assemblea regionale siciliana ha

inteso modificare la disciplina vigente in materia di eleggibilità a

deputato regionale in relazione alle cariche di sindaco ed assessore

di comune, nonché di presidente ed assessore di provincia regionale.

Mentre con la disciplina vigente, quale risulta dall'art. 19 della

legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, sono ineleggibili a deputati

regionali "i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione

superiore a 40 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia

regionale o sedi delle attuali amministrazioni straordinarie delle

province nonché i presidenti e gli assessori di dette

amministrazioni", la nuova normativa, per quanto riguarda i comuni,

eleva il limite di popolazione a 50 mila abitanti e soprattutto

elimina tutte le dette ipotesi di ineleggibilità trasformandole in

semplici incompatibilità.

Vengono poi espressamente abrogati il primo comma, n. 4, dell'art.

8 della legge regionale 20 marzo 1951 n. 29 e successive

modificazioni, vale a dire la norma risultante dall'art. 19 della

legge n. 20 del 1986 sopra citata, nonché il comma 2 dell'art. 3 e

l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Quest'ultima legge reca norme per l'elezione con suffragio

popolare del sindaco, nuove norme per l'elezione dei consigli

comunali ed altro; le disposizioni abrogate riguardano (art. 3, comma

2) le cause di ineleggibilità e di incompatibilità per la carica di

consigliere comunale e per la carica di sindaco (sostituite dal comma

7 dell'art. 2 della nuova legge); mentre l'art. 5 abrogato regola,

con l'applicazione delle disposizioni previste per i parlamentari

nazionali, "le condizioni di candidabilità, eleggibilità e

compatibilità dei deputati regionali alle elezioni alla carica di

sindaco".

Risulta dunque - e non è necessario scendere ad un esame più

particolareggiato delle norme - che la Regione siciliana ha voluto

adottare una nuova disciplina basata esclusivamente sulla

incompatibilità, anziché sulla ineleggibilità, per quanto riguarda

l'elezione a deputato regionale di chi ricopra la carica di sindaco o

di assessore di comune e di presidente o di assessore di provincia.

Tale disciplina si differenzia radicalmente da quella nazionale, non

solo ponendo a confronto i membri dell'Assemblea regionale siciliana

con i membri dei consigli delle regioni a statuto ordinario, ma

persino ove si intendano prendere a paragone i membri del Parlamento

nazionale. Infatti, per quanto riguarda i componenti dei consigli

regionali è stabilita l'incompatibilità di tale carica con quella

di presidente e di assessore di giunta provinciale, nonché di

sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della

regione, quale che sia la popolazione dei medesimi (art. 4, primo

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154), mentre per l'elezione a

deputato e a senatore è stabilita l'ineleggibilità dei presidenti

delle giunte provinciali, nonché dei sindaci dei comuni con

popolazione superiore a 20.000 abitanti (art. 7, primo comma, lett.

b) e c), del d.P.R. n. 361 del 1957).

3.3. - Fino dalla sentenza n. 105 del 1957 questa Corte ha

affermato che il principio di uguaglianza fra i cittadini nella

possibilità di accesso alle cariche elettive esige che la riserva di

legge per la determinazione dei requisiti prescritti si attui sul

piano nazionale in condizioni di parità; "da ciò deriva che

quantunque non si possa affermare in senso assoluto che la riserva di

legge dell'art. 51 della Costituzione sia una riserva di legge

statale, tuttavia, per una ragione logica prima che giuridica, i

principi di quest'eguaglianza di trattamento, relativa ai diritti

politici, debbono risultare da leggi dello Stato, in quanto lo Stato

soltanto presiede all'equilibrio generale degli interessi dei

cittadini a partecipare al reggimento dello Stato stesso".

Questa giurisprudenza è stata confermata e precisata nel senso

che discipline differenziate in tema di elettorato passivo adottate

dalla Regione siciliana possano essere non costituzionalmente

illegittime "in presenza di situazioni concernenti categorie di

soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si

presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse

categorie di soggetti nel restante territorio nazionale, ed in ogni

caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di

un interesse generale" (cfr. sentenze nn. 108 del 1969 e 171 del

1984, nonché nn. 127 e 130 del 1987, 235 del 1988, 571 del 1989, 539

del 1990, 463 del 1992). Ora, nel caso in esame la disciplina

prevista dalla legge regionale non opera una restrizione, bensì un

allargamento dell'elettorato passivo, sia sotto il profilo

dell'ineleggibilità che su quello dell'incompatibilità rispetto

alla disciplina vigente nel territorio nazionale in base alle leggi

statali. Tale diversità non trova alcuna ragionevole giustificazione

in una specialità di situazione della Regione siciliana: non può

certo sostenersi che in essa sussistano minori rischi di indebite

influenze sulla competizione elettorale o maggiori possibilità di

esercizio congiunto di più cariche pubbliche elettive rispetto al

restante territorio della Repubblica. Del resto neanche i lavori

preparatori offrono alcun elemento utile per giustificare

l'innovazione apportata.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della

legge approvata dall'Assemblea regionale il 14 ottobre 1993 per

violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, restando assorbito

il profilo di censura relativo all'art. 97 della Costituzione,

peraltro assolutamente inconferente nella materia in esame.

4. - Questa Corte, con la sentenza n. 344 del 1993, in tema di

elettorato passivo per il Parlamento nazionale, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della previsione dell'ineleggibilità

a deputato e a senatore dei consiglieri regionali, ma, a parte la

peculiarità della ipotesi cui la pronuncia si riferisce, la

pronuncia stessa non può in alcun modo incidere o modificare quel

principio, cui sopra si è fatto riferimento, di esigenza di par

condicio nell'esercizio dei diritti politici in tutto il territorio

nazionale costantemente affermato dalla Corte. Ma vi è di più; la

citata sentenza n. 344 formula un auspicio: "che una legislazione,

come quella vigente, ricca di incongruenze logiche e divenuta ormai

anacronistica di fronte ai profondi mutamenti che lo sviluppo

tecnologico e sociale ha prodotto nella comunicazione politica, sia

presto riformata dal legislatore al fine di realizzare nel modo più

pieno e significativo il valore costituzionale della libertà e della

genuinità della competizione elettorale e del diritto inviolabile di

ciascun cittadino di concorrere all'elezione dei propri

rappresentanti politici e di partecipare in condizioni di eguaglianza

all'accesso a cariche pubbliche elettive".

Il Collegio non può che ripetere quest'auspicio ed insieme

ribadire che anch'esso postula l'esigenza che sia il legislatore

statale a garantire, in riferimento all'art. 51 della Costituzione,

la par condicio per tutti i cittadini della Repubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al

ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana

relativamente alla legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 14 agosto 1993, di cui in epigrafe;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 ottobre 1993,

recante "Norme integrative delle disposizioni di cui all'art. 2 della

legge regionale 1° settembre 1993, n. 26".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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