Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 378legge 2248/1865

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 378,

comma terzo, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle

leggi sui lavori pubblici) promosso con ordinanze emesse il 23 dicembre

1976 e 20 aprile 1977 dai Pretori di Bracciano e di Montefiascone, nei

procedimenti penali a carico di Pinzi Mario e Quattranni Sante,

iscritte ai nn. 44 e 301 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 e 205 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento penale a carico di Pinzi Mario, imputato della

contravvenzione di cui agli artt. 93 e 97 lett. n) della legge 25

luglio 1904, n. 523, per aver messo in opera un pontile sulla spiaggia

del lago di Bracciano senza permesso dell'Ingegnere capo del Genio

Civile, il Pretore di Bracciano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 112 Cost. dell'art. 378

dell'allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248 modificato dal r.d.

19 novembre 1921 n. 1688, nella parte in cui riserva all'Ingegnere capo

del Genio Civile il promovimento dell'azione penale per le

contravvenzioni previste in detta legge.

Identica questione è stata sollevata dal Pretore di Montefiascone

in un procedimento penale a carico di Quattranni Sante, anche egli

imputato di una contravvenzione all'art. 97, lett. n) della legge n.

523 del 1904.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Non vi è stata costituzione delle parti. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze dei Pretori di Bracciano e di Montefiascone

sollevano, nei medesimi termini, l'identica questione. I relativi

giudizi vanno perciò riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus, chiamati a giudicare soggetti imputati

della contravvenzione prevista dagli artt. 93 e 97 lett. n) del r.d. 25

luglio 1904 n. 523 (Testo Unico delle leggi sulle opere idrauliche) e

punita ai sensi dell'art. 374 della legge 20 marzo 1865 n. 2248,

allegato F, dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 378,

terzo comma, della citata legge n. 2248 allegato F del 1865, nel testo

modificato dalla legge 19 novembre 1921 n. 1688, per contrasto con gli

artt. 3 e 112 della Costituzione.

La disposizione di legge in esame prevede che "il Prefetto (ora,

per effetto della legge n. 1688 del 1921, l'Ingegnere Capo del Genio

Civile) promuove, (inoltre), l'azione penale contro il trasgressore,

allorché lo giudichi necessario e opportuno".

I Pretori di Bracciano e Montefiascone, poiché, nei casi

sottoposti al loro giudizio, l'Ingegnere Capo del Genio Civile non ha

"promosso" l'azione penale (né assunto alcun altro provvedimento di

sua competenza), ritengono che la norma denunziata, inibendo ad essi di

esercitare l'azione penale, determini una palese ed ingiustificata

disparità di trattamento, in ragione dell'attività o inerzia della

pubblica amministrazione, tra cittadini che verserebbero in eguali

situazioni, con ciò violandosi l'art. 3, primo comma Cost., e

determini inoltre una deroga illegittima al principio

dell'obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 della

Costituzione.

3. - La questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 154 del 1963 e con le successive

ordinanze n. 22 del 1964 e n. 11 del 1965, ha ritenuto non fondata

uguale questione, prospettata con riferimento al solo art. 112 Cost.,

sulla base di una interpretazione adeguatrice dell'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F. L'espressione

"promuove l'azione penale" sarebbe stata usata dalla legge "in forma

impropria", tecnicamente imprecisa "per significare che l'autorità

amministrativa ha facoltà di portare a conoscenza dell'autorità

giudiziaria fatti che ritiene penalmente rilevanti", senza che peraltro

ciò valga "a limitare o condizionare l'azione del Pubblico Ministero".

Tale interpretazione viene però disattesa dai giudici a cluibus, i

quali continuano a ritenere che la disposizione di legge in esame, nel

suo tenore letterale, attribuisce al Prefetto (ora Ingegnere Capo del

Genio Civile), per determinati reati contravvenzionali, la titolarità

esclusiva dell'azione penale, il cui esercizio è rimesso alla di lui

valutazione discrezionale.

La questione di costituzionalità deve pertanto essere

riconsiderata avuto riguardo all'interpretazione letterale della norma

denunciata, adottata dai giudici ordinari anche successivamente alle

sopra citate pronunce di questa Corte.

Interpretato secondo il suo tenore letterale, l'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, contrasta con l'art.

112 Cost., che attribuisce al Pubblico Ministero (salve le eccezioni

costituzionalmente previste) l'esercizio dell'azione penale, senza

consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale

doveroso ufficio. L'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale

ad opera del Pubblico Ministero, già reintrodotta nell'ordinamento con

il d.l.l. 14 novembre 1944 n. 288 (art. 6), è stata costituzionalmente

affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato,

l'indipendenza del Pubblico Ministero nell'esercizio della propria

funzione e, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge penale.

Il disposto costituzionale facendo obbligo al Pubblico Ministero di

esercitare l'azione penale non vuole escludere, come risulta anche dai

lavori preparatori, che ad altri soggetti possa essere conferito

analogo potere. Ciò che la ratio della norma esclude è che al

Pubblico Ministero possa essere sottratta la titolarità dell'azione

penale in ordine a determinati reati (salvo che nelle ipotesi

costituzionalmente previste); con la conseguenza che la titolarità

dell'azione penale in tanto può essere legittimamente conferita anche

a soggetti diversi dal Pubblico Ministero in quanto con ciò non si

venga a vanificare l'obbligo del Pubblico Ministero medesimo di

esercitarla. In altre parole, l'ordinamento ben può prevedere azioni

penali sussidiarie o concorrenti rispetto a quella obbligatoriamente

esercitanda dal Pubblico Ministero, ma sono senza dubbio confliggenti

con l'art. 112 e, per quanto si è detto con l'art. 3 Cost. quelle

disposizioni normative che, attribuendo ad altri organi diversi dal

Pubblico Ministero la titolarità esclusiva dell'azione penale per

taluni reati, ne inibiscono l'esercizio al Pubblico Ministero medesimo.

L'obbligo dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico

Ministero esige che egli sia titolare di tale azione in relazione a

qualunque fatto di reato, comunque conosciuto, mentre soltanto il

carattere sussidiario dell'azione penale conferita a privati o ad

organi statali diversi dal Pubblico Ministero ne potrebbe giustificare,

sul piano costituzionale, la discrezionalità nell'esercizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 378, terzo

comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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