Corte costituzionale

Sentenza n. 831/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

il 15 ottobre 1987 dal Pretore di Ivrea nel procedimento civile

vertente tra Ferrero Vercelli Giacomo e Bolongaro Anita iscritta al

n. 803 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno

1987;

Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Ivrea, con ordinanza emessa il 15 ottobre 1987,

ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n.

153 nella parte in cui sottrae al pignoramento ed al sequestro le

pensioni e gli altri assegni erogati dall'INPS ai lavoratori privati,

così determinando un trattamento sfavorevole per i loro creditori.

2. - Il giudice a quo, adito in sede di opposizione promossa da

Ferrero Vercelli Giacomo avverso il pignoramento della propria

pensione ad istanza della coniuge separata Bolongaro Anita per

crediti da contributi per il mantenimento della figlia, ha rilevato

che, ai sensi dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la

pensione erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti da privati può

essere ceduta, pignorata o sequestrata esclusivamente entro i limiti

e per i debiti verso l'INPS individuati nella stessa norma.

Tale pensione (come pure gli altri assegni ed indennità) non può

pertanto essere oggetto di pignoramento su istanza di privati (o di

altri soggetti pubblici che non siano l'INPS) né per crediti comuni

o per tributi nei limiti di un quinto (art. 545 quarto comma c.p.c.),

e neppure per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore

(art. 545, terzo comma).

Né potrebbe sostenersi, prosegue il giudice remittente,

l'inapplicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 69

legge n. 153/1969 citata, in quanto avente ad oggetto esclusivamente

i rapporti debitori dell' assicurato nei confronti dell'INPS. Come

può essere facilmente desunto dalla semplice lettura della norma, il

contenuto di essa è nel senso di vietare qualsiasi atto di cessione,

pignoramento o sequestro avente ad oggetto le prestazioni INPS,

tranne che ricorra uno dei crediti dell'Istituto tassativamente

previsti. La norma sarebbe però sospettabile di illegittimità

costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, in

quanto produttiva di un ingiustificato trattamento di sfavore dei

creditori di titolari di pensione erogata dall'INPS, nei confronti

dei creditori di titolari di pensione (o altri assegni) erogati a

seguito di rapporto di pubblico impiego.

Infatti, a seguito della sentenza n. 89/1987 della Corte

Costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma n. 3 d.P.R. 5/1//1950 n. 180, nella parte in

cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma c.p.c. non prevede la

pignorabilità fino al limite di un quinto di stipendi ed altri

emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici diversi

dallo Stato, si sarebbe venuta a determinare, ad avviso del Pretore

di Ivrea, una disparità di trattamento tra i creditori delle due

diverse categorie di pensionati.

Tale disparità non troverebbe giustificazione in alcuna esigenza

di salvaguardia di interessi costituzionalmente rilevanti e sarebbe

inoltre del tutto illogica in quanto non risulta comprensibile il

motivo del trattamento di favore che, allo stato attuale, la

normativa riserva ai pensionati già lavoratori privati rispetto ai

pensionati già dipendenti da enti pubblici diversi dallo Stato.

3. - Circa la rilevanza della questione, infine, il giudice

remittente sostiene che, ove venisse dichiarata l'illegittimità

costituzionale della norma di cui all'art. 69, primo comma, L. n. 153

del 1969, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la

normativa di cui all'art. 545 c.p.c.. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Pretore di Ivrea risulta

inammissibile per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo il giudice a quo ritiene che la norma impugnata si

ponga in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto produttiva di un

ingiustificato trattamento di sfavore dei creditori di titolari di

pensione erogata dall'INPS nei confronti dei creditori di titolari di

pensioni erogate a seguito di rapporto di pubblico impiego, cui la

sentenza n. 89 del 1987 di questa Corte avrebbe esteso la disciplina

dettata dall'art. 545, quarto comma c.p.c.

Il presupposto è manifestamente errato.

La citata pronuncia, infatti, nel dichiarare l'illegittimità

dell'art. 2, primo comma, n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella

parte in cui, in contrasto con l'art. 545, quarto comma, c.p.c., non

prevede la pignorabilità fino al limite di un quinto, di stipendi ed

altri emolumenti corrisposti al proprio personale da enti pubblici

diversi dallo Stato, ha chiaramente escluso dal dispositivo le

pensioni; come infatti viene specificato nella parte motiva di detta

pronuncia, il giudizio di costituzionalità è stato limitato, per

ragioni di rilevanza nel giudizio a quo, agli emolumenti derivanti da

rapporto di lavoro in corso.

Erroneamente pertanto il giudice a quo, nel delineare un'ipotesi

di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., ha

richiamato quale tertium comparationis una fattispecie giuridica

inesistente nell'ordinamento in quanto il citato art. 2 n. 3 della L.

n. 180 del 1950 non è stato modificato dalla pronuncia n. 89 del

1987 nel senso ritenuto dall'ordinanza di rimessione. Non è dato

nemmeno comprendere, inoltre, in base a quali motivi il raffronto è

stato posto con il n. 3 dell'art. 2 L. n. 180 del 1950, in luogo del

n. 1 della stessa norma che disciplina specificatamente la materia

della pignorabilità delle retribuzioni e pensioni, corrisposte ai

pubblici dipendenti, per causa di alimenti dovuti per legge.

2. - In secondo luogo, ed il rilievo appare assorbente in ordine a

tutte le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, il

Pretore di Ivrea, sul punto della rilevanza della questione, afferma

che, ove venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della

norma impugnata, alla fattispecie in esame troverebbe applicazione la

disciplina dettata dall'art. 545 c.p.c.

Anche questa affermazione appare chiaramente errata in quanto

quest'ultima norma non prende affatto in considerazione le pensioni

ma solo le "somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di

salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di

impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe,

dal Pretore di Ivrea.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:831 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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