Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/04/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,

della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine

nazionale dei geologi), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre

1996 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra

l'Ordine regionale dei geologi del Piemonte ed il Consiglio nazionale

dei geologi ed altri, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione del Consiglio nazionale dei geologi

e dell'Ordine regionale dei geologi del Piemonte;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Ugo Vitagliano per il Consiglio nazionale dei

geologi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio, promosso dall'Ordine regionale dei

geologi del Piemonte, di impugnazione della decisione del Consiglio

nazionale relativa all'iscrizione di un geologo nell'albo, il

tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 29 novembre 1996

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima

serie speciale, del 5 febbraio 1997), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 12

novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine nazionale dei

geologi), in riferimento agli artt. 25, primo comma, 102, secondo

comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

L'art. 6 della legge n. 339 del 1990 disciplina sia i ricorsi al

Consiglio nazionale dell'ordine contro le decisioni del Consiglio

regionale in materia di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e

reiscrizioni nell'albo ed in materia disciplinare, sia le

impugnazioni delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale, il cui

giudizio è rimesso, anche per il merito, al tribunale nel cui

circondario ha sede l'ordine, che pronuncia con sentenza appellabile.

Il comma 6 della stessa disposizione prevede che tanto il tribunale,

quanto la corte d'appello in sede di gravame, sono integrati da due

iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal Consiglio

nazionale dei geologi, precisandone i requisiti (cittadini italiani

di età non inferiore ai trent'anni, di incensurabile condotta,

iscritti all'ordine da almeno cinque anni).

Il tribunale di Torino - chiamato a giudicare nella composizione

integrata da due geologi designati dal Consiglio nazionale del loro

ordine professionale, dopo che i componenti del collegio in

precedenza designati dallo stesso Consiglio erano stati ricusati e

sostituiti, avendo concorso a deliberare la decisione impugnata -

ritiene che la disposizione denunciata sia in contrasto con la

Costituzione. Il giudice rimettente non contesta la integrazione

della composizione del tribunale con due geologi destinati ad

apportare conoscenze specialistiche nel collegio giudicante, ma

ritiene che il meccanismo della loro designazione sia caratterizzato

dalla più assoluta straordinarietà. Tale designazione avverrebbe,

difatti, "di volta in volta", quindi necessariamente per ogni singolo

giudizio e dopo l'insorgere della controversia. Sarebbe, quindi, tale

da violare il principio del giudice naturale precostituito per legge

(art. 25, primo comma, della Costituzione), che per garantire

l'indipendenza, l'imparzialità e l'obiettività del giudizio

richiede che l'organo cui è devoluta, in via generale ed astratta,

la competenza a giudicare sia determinato prima che insorga la

controversia.

La disposizione denunciata sarebbe, inoltre, in contrasto con

l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, che pone il divieto

di istituire giudici straordinari o speciali, ammettendo solamente,

per determinate categorie di controversie, sezioni specializzate,

presso gli organi giudiziari ordinari, alle quali partecipano

cittadini idonei, estranei alla magistratura. Il collegamento fra la

costituzione del giudice e la singola controversia configurerebbe,

invece, la istituzione di un giudice straordinario, non consentito

dalla Costituzione.

Il dubbio di legittimità costituzionale è, infine, proposto anche

in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, che

intende assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni

speciali e degli estranei che partecipano all'amministrazione della

giustizia, i quali devono essere scelti in modo da garantire

l'imparzialità e la neutralità di chi è chiamato a svolgere la

funzione giurisdizionale. L'art. 6, comma 6, della legge n. 339 del

1990 attribuisce, invece, il potere di designazione degli estranei

alla magistratura, destinati ad integrare la composizione del

tribunale, al Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi, ossia al

soggetto da cui promana la decisione impugnata e che è parte nel

giudizio. Sebbene il Consiglio nazionale sia titolare di particolari

attribuzioni amministrative, che lo abilitano a perseguire la tutela

degli interessi generali della categoria professionale, esso è

tuttavia una delle parti in conflitto nel giudizio. Consentire che la

scelta della persona investita nel singolo procedimento della

funzione di giudicare sia effettuata da una delle parti violerebbe la

garanzia di indipendenza del giudice.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Consiglio

nazionale dei geologi, sostenendo la inammissibilità della questione

e concludendo, nel merito, per la sua infondatezza.

Anzitutto il giudice rimettente avrebbe dovuto, prima di esaminare

l'eccezione di illegittimità costituzionale, valutare se l'Ordine

regionale fosse legittimato ad agire e se il tribunale di Torino

fosse quello competente per territorio.

Nel merito la disposizione denunciata si sarebbe resa necessaria a

seguito delle innovazioni apportate dalla legge n. 339 del 1990, che

ha decentrato l'ordine dei geologi, in precedenza organizzato su base

nazionale, costituendo gli ordini regionali distinti dal Consiglio

nazionale. La disciplina precedente (art. 16, sesto comma, della

legge 25 luglio 1966, n. 616) attribuiva al Consiglio superiore della

magistratura il compito di nominare, per ciascun grado di giudizio,

due componenti effettivi e due supplenti che integravano la

composizione dei collegi giudicanti del tribunale e della Corte

d'appello di Roma, su designazione, in numero doppio, da parte

dell'Ordine nazionale dei geologi. Dopo la istituzione in ogni

Regione di un ordine dei geologi, non sarebbe stato possibile, ad

avviso del Consiglio nazionale, nominare preventivamente in ogni

capoluogo di Regione i componenti laici dei collegi giudicanti.

L'ordine professionale, inoltre, essendo un ente di diritto

pubblico, che persegue la tutela degli interessi della categoria, non

avrebbe interesse ad orientare la decisione attraverso la nomina dei

giudici laici, i quali integrerebbero il collegio solo per

pronunciarsi su aspetti specifici relativi alla professione.

3. - L'Ordine regionale dei geologi del Piemonte ha depositato, il

13 marzo 1997, atto di costituzione e successivamente, in prossimità

dell'udienza, una memoria, chiedendo che sia dichiarata

l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata. Considerato in diritto

1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe la

disciplina della composizione del tribunale che giudica sulle

impugnazioni nei confronti delle decisioni adottate dal Consiglio

nazionale dell'ordine dei geologi, pronunciate sui ricorsi in materia

di iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni nell'albo,

oltre che in materia disciplinare. Il tribunale di Torino ritiene

che l'art. 6, comma 6, della legge 12 novembre 1990, n. 339

(Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi), prevedendo che la

composizione del tribunale (come pure della corte d'appello) è

integrata da due iscritti all'ordine, designati di volta in volta dal

Consiglio nazionale fra i geologi (con particolari requisiti:

cittadini italiani di età non inferiore ai 30 anni, iscritti

all'ordine da almeno 5 anni e di incensurabile condotta) possa essere

in contrasto:

a) con il principio del giudice naturale precostituito per legge

(art. 25, primo comma, della Costituzione), giacché i componenti

dell'organo giudicante estranei alla magistratura verrebbero

designati di volta in volta, quindi necessariamente per ogni singolo

giudizio dopo che è insorta la controversia;

b) con l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, giacché

l'integrazione del collegio giudicante con due componenti estranei

alla magistratura, designati per la singola causa, configurerebbe la

istituzione di un giudice straordinario;

c) con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, perché la

designazione di due componenti del collegio giudicante ad opera di

una delle parti in giudizio non assicurerebbe la necessaria

indipendenza ed imparzialità anche degli estranei alla magistratura

che partecipano all'amministrazione della giustizia.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione in giudizio dell'Ordine regionale dei geologi del

Piemonte, avvenuta con atto depositato in cancelleria oltre il

termine, da considerare perentorio, stabilito per la costituzione

delle parti (art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale 16 marzo 1956).

3. - Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione

di legittimità costituzionale, basata sulla considerazione che il

giudice rimettente avrebbe potuto definire il giudizio

indipendentemente dalla soluzione del dubbio di legittimità

costituzionale, valutando, preliminarmente, se l'Ordine regionale dei

geologi fosse legittimato a ricorrere e se il tribunale adito fosse

territorialmente competente. Difatti spetta al giudice del merito

stabilire l'ordine logico delle questioni sottoposte al suo giudizio

(si vedano, da ultimo, sentenze n. 257 del 1996, n. 412 del 1995 e n.

213 del 1994).

Inoltre il dubbio di legittimità costituzionale investe la

composizione del collegio, che giudica anche sulla propria competenza

e sulle altre eccezioni preliminari.

4. - Nel merito la questione è fondata.

In conformità ad uno schema adottato in analoghi casi di

giurisdizione in materia di ricorsi contro deliberazioni di ordini o

collegi professionali, relativamente sia alle iscrizioni negli albi

che ai provvedimenti disciplinari, il legislatore ha ritenuto

opportuno integrare la composizione del tribunale (e della corte

d'appello) cui è devoluto il giudizio, prevedendo la partecipazione

di cittadini estranei alla magistratura, dotati di particolari

conoscenze tecniche.

La integrazione dei collegi giudicanti con soggetti estranei alla

magistratura non è, in linea di principio, preclusa. Il divieto di

istituire giudici straordinari o speciali e l'attribuzione della

funzione giurisdizionale a magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme sull'ordinamento giudiziario, si compongono, nella stessa

previsione costituzionale (art. 102), con la facoltà, rimessa

all'apprezzamento del legislatore, di istituire presso gli organi

giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie

anche con la partecipazione di cittadini idonei, estranei alla

magistratura. Non viene così mutata la natura ordinaria della

giurisdizione che si esprime con le sezioni specializzate, le quali

mantengono l'articolazione organizzativa e funzionale propria

dell'ordinamento giudiziario. Non si tratta, dunque, nella previsione

costituzionale, di organi di volta in volta costituiti per la

soluzione di una specifica controversia già insorta, ma di sezioni

specializzate precostituite, nelle quali è necessaria la presenza di

magistrati ordinari ed in cui la partecipazione integrativa e

complementare di cittadini idonei è destinata ad apportare

particolari conoscenze tecniche o esperienze utili per l'applicazione

della legge (sentenze n. 76 del 1961 e n. 108 del 1962; ordinanza n.

424 del 1985).

L'idoneità e l'indipendenza nell'esercizio della funzione

giurisdizionale devono essere assicurate sia richiedendo ai

componenti estranei alla magistratura particolari requisiti, sia

attribuendo loro le necessarie garanzie. Inoltre deve essere

rispettata l'autonomia che caratterizza la giurisdizione ordinaria

anche nella preposizione alla carica, la quale deve avvenire mediante

un atto che sia espressione dell'ordine giudiziario.

5. - L'art. 6, comma 6, della legge n. 339 del 1990 prefigura la

istituzione, presso il tribunale (e presso la corte d'appello), di

una sezione specializzata, alla quale è attribuita la cognizione in

materia attinente alla iscrizione ed alla disciplina nell'ordine dei

geologi, prevedendo l'integrazione del collegio con due iscritti

all'ordine che abbiano i requisiti specificati nella stessa

disposizione. Ma la disciplina dei tempi e dei modi di investitura

degli estranei alla magistratura, chiamati a comporre la sezione

specializzata, non è conforme alla Costituzione.

L'integrazione del collegio giudicante, prevista dalla disposizione

denunciata, avviene con due iscritti all'ordine "designati di volta

in volta dal Consiglio nazionale": in relazione, quindi, ad una

specifica controversia che è già insorta ed in modo da determinare

la composizione del collegio in vista di quel solo giudizio.

La nomina degli estranei alla magistratura, chiamati a comporre la

sezione specializzata, è sostanzialmente riferibile al Consiglio

nazionale dei geologi, che effettua la designazione dei due

componenti destinati ad integrare il collegio giudicante. Il

meccanismo di nomina non assicura, a questi ultimi, la piena e

necessaria indipendenza nei confronti del Consiglio, che può

rinnovarne o meno la designazione per altri successivi giudizi. Non

può, quindi, escludersi che chi designa i componenti del collegio

giudicante estranei alla magistratura possa esercitare un implicito

sindacato sul modo con il quale è stata amministrata la giustizia

(sentenza n. 11 del 1968), tanto più in quanto l'impugnazione

riguarda una decisione o un provvedimento adottato dallo stesso

Consiglio.

Questo rischio è reso palese dalle vicende descritte dalla stessa

ordinanza di rimessione, nel corso di un giudizio nel quale gli

estranei alla magistratura designati dal Consiglio nazionale per

integrare la composizione del tribunale, successivamente ricusati,

erano componenti dello stesso Consiglio che avevano partecipato alla

decisione impugnata.

6. - Il contrasto con la Costituzione non riguarda la

partecipazione di due geologi, con i requisiti previsti dalla legge,

alla composizione dell'organo giudicante, ma riguarda esclusivamente

le modalità della loro designazione, effettuata di volta in volta

dal Consiglio nazionale dei geologi.

La norma che residua, a seguito della pronuncia di illegittimità

costituzionale, riconduce la prevista integrazione del tribunale (e

della corte d'appello) con due geologi, per i giudizi relativi alle

materie indicate dalla stessa legge, alla regola generale stabilita

per la nomina e la revoca dei componenti estranei alla magistratura

delle sezioni specializzate. Il potere di nomina rimane rimesso alla

competenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 10, primo

comma, numero 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195) e da questo può

essere delegata ai presidenti delle corti d'appello (art. 38 del

d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6,

della legge 12 novembre 1990, n. 339 (Decentramento dell'Ordine

nazionale dei geologi), limitatamente alle parole "designati di volta

in volta dal Consiglio nazionale".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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