Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo e

terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del

trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica),

promossi con ordinanze emesse il 29 marzo 1983 dal Pretore di Milano,

il 29 marzo 1983 dal Pretore di Biella (n. 2 ordinanze), il 10 giugno

1983 dal Pretore di Novara, il 28 maggio 1983 dal Pretore di Bra, il

14 dicembre 1983 dal Pretore di Montecchio Emilia, il 1° marzo 1984

dal Pretore di Roma, il 17 ed il 23 febbraio 1984 dal Pretore di

Corteolona, il 12 marzo 1984 dal Pretore di Frosinone, il 27 febbraio

1984 dal Pretore di Saluzzo, il 28 giugno 1984 dal Pretore di

Piombino, il 22 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 25 ottobre 1984 dal

Tribunale di Novara ed il 20 giugno 1986 dal Tribunale di Arezzo,

rispettivamente iscritte ai nn. 444, 683, 684, 797 e 851 del registro

ordinanze 1983, ai nn. 103, 470, 510, 511, 563, 566, 1070, 1082 e

1083 del registro ordinanze 1984, al n. 14 del registro ordinanze

1985 ed al n. 827 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 dell'anno 1983, nn. 18,

25, 60, 197, 266, 287, 294 e 307 dell'anno 1984, nn. 42 bis , 50 bis

e 131 bis dell'anno 1985 e n. 5/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Del Regno Mafalda, di Nacca

Lorenzo e della S.p.A. La Magona d'Italia nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avvocati Luciano Ventura per Del Regno Mafalda e Nacca

Lorenzo e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con sedici ordinanze emesse nel corso di altrettante cause

aventi ad oggetto il diritto di taluni lavoratori subordinati,

cessati dal servizio anteriormente al 1986, alla corresponsione, in

aggiunta al trattamento di fine rapporto ed in cifra fissa,

dell'importo dei punti di contingenza maturati fra l'1 gennaio 1977

ed il 31 maggio 1982, "congelati" ( ex d.l. 1° febbraio 1977, n. 12,

convertito in l. 31 marzo 1977, n. 91) e non ancora recuperati alla

base di computo di tale trattamento in virtù del meccanismo di

graduale inserimento previsto dall'art. 5, secondo comma della l. 29

maggio 1982, n. 297, i Pretori di Milano (R.O. n. 444/83), di Biella

(R.O. nn. 683 e 684/83), di Novara (R.O. n. 797/83), di Bra (R.O. n.

851/83), di Montecchio Emilia (R.O. n. 103/84), di Roma (R.O. n.

470/84), di Corteolona (R.O. nn. 510 e 511/84), di Frosinone (R.O. n.

563/84), di Saluzzo (R.O. n. 566/84) e di Piombino (R.O. n. 1070/84),

nonché i Tribunali di Novara (R.O. nn. 1082 e 1083/84; 14/85) e di

Arezzo (R.O. n. 827/86) hanno sollevato, in relazione agli artt. 3 e

36 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

secondo e terzo comma della citata legge n. 297/82.

Tutti i giudici a quibus - eccezione fatta per il pretore di

Montecchio Emilia, la cui ordinanza non contiene alcuna motivazione,

né sulla rilevanza, né sulla non manifesta infondatezza della

questione - muovono dal presupposto ermeneutico per cui il terzo

comma del citato art. 5, secondo il suo non equivoco tenore

letterale, impone che i suddetti aumenti di contingenza - non

ricompresi, ai sensi del precedente comma secondo, nella retribuzione

annua utile per la liquidazione del trattamento di fine rapporto, per

essere la cessazione del servizio avvenuta anteriormente al 1986 -

siano corrisposti al lavoratore secondo il loro valore assoluto e

cioè non in proporzione alla durata del rapporto medesimo,

sommandosi così a tale trattamento.

Così intesa, la normativa richiamata viene ritenuta produttiva di

disparità di trattamento fra i lavoratori il cui rapporto cessi in

data idonea a consentir loro di fruire, in aggiunta al trattamento

relativo, della corresponsione di tutti gli aumenti in questione o di

parte di essi ed i lavoratori il cui rapporto cessi in data

posteriore con la conseguenza che, restando siffatta erogazione

aggiuntiva limitata ad un minor numero di tali aumenti (in quanto

quelli residui vengono ricompresi nella base di computo del ripetuto

trattamento in forza del già ricordato meccanismo di recupero

graduale), nonostante la maggior durata della loro prestazione,

questi ultimi lavoratori percepiscono una liquidazione

complessivamente inferiore a quella spettante ai primi.

Invero, il lavoratore che cessi dal servizio nel periodo dal 1°

giugno 1982 al 31 dicembre 1982 ha diritto, in aggiunta al

trattamento di fine rapporto, al pagamento della somma di lire

418.075, pari all'importo dei complessivi 175 punti di contingenza

"congelata"; mentre chi continua a lavorare oltre quest'ultima data e

recupera, quindi, gradualmente i punti stessi ottiene, per quanto

riguarda questa voce della sua complessiva liquidazione, una somma

inferiore: ciò perché nel secondo caso i punti di contingenza

recuperati (per gruppi semestrali di 25) sono entrati a far parte

della retribuzione annua utile ed hanno quindi subito la divisione

per il coefficiente 13,5.

Si rileva, inoltre, che la norma censurata, intesa nel significato

chiarito, implica anche l'irrazionale conseguenza per cui, ove il

lavoratore risolva due o più rapporti diversi nel periodo dal 30

giugno al 31 dicembre 1982, egli verrebe a percepire due o più volte

la suddetta somma aggiuntiva a differenza di colui che risolva nello

stesso periodo un solo rapporto.

Ne risulta, dunque, ad avviso dei giudici remittenti, leso il

principio di proporzionalità della retribuzione (differita, quale

deve ritenersi l'indennità di fine rapporto) alla quantità di

lavoro e, correlativamente, anche quello di parità di trattamento,

posto che i lavoratori con maggiore anzianità di servizio traggono

da questa benefici economici meno consistenti di quelli riservati ai

titolari di rapporti di minore durata.

2. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite talune

delle parti private.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, che sollecita la declaratoria di

infondatezza della questione, la norma impugnata ha istituito un

regime transitorio con l'intento di indennizzare il pregiudizio

subito in passato dai lavoratori a causa del "congelamento"

dell'indennità di contingenza e non riparabile attraverso il

meccanismo del secondo comma dell'art. 5 (graduale assorbimento degli

aumenti pregressi, fino a totale esaurimento di questi nell'arco

dell'anno 1986) stante la risoluzione del rapporto prima della data

finale prevista per la compiuta operatività del meccanismo stesso.

Si tratta, quindi, di un sistema creato per reintegrare una

perdita patrimoniale riferibile all'arco di tempo durante il quale ha

avuto effetto il regime di blocco della contingenza; sistema che,

pertanto, prescinde del tutto dalla durata del rapporto di lavoro,

rilevante, invece, ai fini del trattamento ex art. 2120, rispetto al

quale la reintegrazione de qua non costituisce elemento integrante,

ma appunto, come la stessa norma non manca di chiarire letteralmente,

un'erogazione "aggiuntiva" legata a differenti ragioni genetiche e

causali.

Quanto all'ipotesi del lavoratore che, risolvendo due o più

rapporti diversi nel periodo 30 giugno-31 dicembre 1986, percepirebbe

due o più volte tale erogazione aggiuntiva, l'Avvocatura osserva che

la stessa non può realizzarsi perché o tutti tali rapporti sono

sorti a partire dal 1° giugno 1982: ed in tal caso la censurata

disparità transitoria non trova applicazione neppure una volta,

dovendosi viceversa applicare la disposizione "di regime", in quanto

iniziati dopo il 1° giugno 1982, è solo a quel primo rapporto

applicabile la norma transitoria di cui all'art. 5, terzo comma,

della legge n. 297/82.

I due lavoratori costituiti (rispettivamente nei giudizi di cui

alle ordinanze n. 684/83 e n. 470/84) hanno preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione per irrilevanza rispetto ai casi

di specie concernenti non già "una revisione del calcolo di aumenti

di contingenza già attribuiti, ma soltanto l'applicazione della

accellerazione una tantum, riconosciuta da una regolamentazione

transitoria ai lavoratori che si trovino in determinate condizioni".

Nel merito ne hanno dedotto la infondatezza per ragioni

sostanzialmente analoghe a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato.

Di opposto tenore e di contenuto adesivo alle censure sollevate

dai giudici a quo è l'atto di costituzione (nel giudizio di cui

all'ord. n. 1070/84) della S.p.a. La Magona d'Italia.

Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie la S.p.a. "La

Magona d'Italia" (costituita nel giudizio introdotto con l'ord. n.

1070 del 1984 del pretore di Piombino) nonché i lavoratori

costituiti nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 684 del 1983

(del pretore di Biella) e n. 670 del 1984 (del pretore di Roma).

La difesa della suddetta società insiste per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della norma censurata osservando che il

disposto di questa è in realtà il frutto di un equivoco in cui è

caduto lo stesso legislatore nel considerare la posizione di quei

lavoratori il cui rapporto sarebbe cessato fra il 1982 ed il 1986 e

cioè prima che negli accantonamenti annuali destinati ad erogazione

del trattamento di fine rapporto potesse tornare ad essere

interamente compatibile l'importo degli aumenti di contingenza

precedentemente "sterilizzati".

Rileva, in particolare, che gli effetti di tale sterilizzazione

per il periodo 1977/1982 e sui rapporti nel medesimo cessati devono

intendersi ormai esauriti con la conseguenza che il danno per i

lavoratori interessati si è consumato in modo irresponsabile. Il

reinserimento graduale previsto dal secondo comma dell'art. 5 della

legge n. 297 del 1982 è diretto, infatti, stante il sistema degli

accantonamenti annuali (ciascuno indipendente dall'altro) attraverso

i quali si consegue il "nuovo" trattamento di fine rapporto, non già

a compensare quel danno, bensì a ripristinare progressivamente per

il futuro il regime di piena identità fra la retribuzione corrente e

quella utile per il computo di tale trattamento. In sostanza la nuova

legge perpetua - sia pure in modo progressivamente decrescente - il

regime derogatorio in peius che con la c.d. "sterilizzazione della

contingenza" era stato introdotto nella vigenza del vecchio istituto

della indennità di anzianità.

Questo graduale rientro nel suddetto regime di normale coincidenza

fra retribuzione corrente e retribuzione utile si ripercuote sugli

accantonamenti autonomamente riferibili a ciascuno degli anni

compresi fra il 1982 ed il 1986 e non esplica alcun effetto

relativamente ad accantonamenti riferibili ad anni precedenti, nei

quali le quote di retribuzione imputabili ad indennità di anzianità

erano e rimangono soggette al regime derogatorio della

sterilizzazione.

Ciò posto, ne risulta evidente che l'inizio dell'operatività del

meccanismo di rientro non assicura alcun vantaggio preferenziale ai

lavoratori ammessi a fruirne interamente - fino cioè a pervenire al

recupero completo della contingenza - rispetto a quelli che, invece,

non lo hanno portato a termine per essere il loro rapporto cessato

fra il 1982 ed il 1986: invero, anche quanti cesseranno il loro

rapporto dopo il 1986 vedranno liquidare la quota annuale del loro

T.F.R. - per gli stessi anni intermedi ora detti - con la medesima

base parzialmente decurtata della contingenza. L'equivoco in cui è

caduto il legislatore sta nell'avere trascurato tale circostanza e

cioè nel non avere considerato le differenze fra il vecchio regime

dell'indennità di anzianità (in presenza del quale una maggior base

di computo all'atto della relativa liquidazione avrebbe proiettato

all'indietro i propri effetti) ed il nuovo T.F.R. (composto da

accantonamenti annuali reciprocamente autonomi, determinabili

soltanto sulla base delle retribuzioni utili di ciascun anno di

riferimento).

La verità è, dunque, secondo la menzionata difesa, che manca

qualsiasi situazione di diseguaglianza fra i lavoratori ascrivibile

ai due gruppi sopra considerati: l'averla erroneamente ritenuta

esistente ha indotto il legislatore a dettare la norma transitoria di

cui al terzo comma del citato art. 5, la quale si pone, invece, essa

stessa come fonte di disparità di trattamento perché

irrazionalmente premia, con l'aggiunta al T.F.R. di una somma

corrispondente ai punti di contingenza non ancora recuperati alle

quote di accantonamenti annuali, quei lavoratori che, pur avendo

cessato il servizio anteriormente al 1986, nessun pregiudizio

economico hanno, per questo solo fatto, subito rispetto a quanti

hanno risolto più tardi il proprio rapporto.

La memoria esaminata ribadisce, poi, la disparità di trattamento

che la norma censurata crea fra gli stessi lavoratori che cessino dal

servizio fra il 1982 ed il 1986 in quanto, tenendo conto che, in

detto periodo, i punti di contingenza sono stati considerati dal

legislatore in una duplice valenza - e cioè ora come fattore di

computo della quota annuale da accantonare, ora in cifra fissa da

sommare al T.F.R. - ne risulta, come prospettato nelle ordinanze di

rimessione, la possibilità di un trattamento economico

complessivamente deteriore, in sede di liquidazione, per quei

lavoratori che, a parità di retribuzione, possano far valere

rapporti di più lunga durata.

Di tenore opposto le memorie dei lavoratori costituiti, i quali

insistono nelle precedenti difese specificando che l'intera normativa

intesa al superamento del precedente regime di sterilizzazione della

contingenza è ben lungi dall'assicurare ai lavoratori la

reintegrazione delle perdite prodotte da quest'ultimo: sia il

meccanismo di graduale recupero di cui al secondo comma dell'art. 5,

sia quello del computo in aggiunta al T.F.R., previsto dal terzo

comma della medesima norma, costituiscono risposte molto parziali ed

incomplete all'invito che questa Corte ha rivolto al legislatore con

la sentenza n. 142 del 1980 circa la necessità di evitare la

perpetuazione di un regime che, "nel futuro...., in difetto di

congrue compensazioni, rischierebbe di determinare squilibri più

gravi di quelli già in atto". In questo contesto, il recupero dei

punti non risulta incostituzionale in sé e per sé e le modalità

del medesimo costituiscono una scelta discrezionale del legislatore

onde non appare proponibile una questione basata, in sostanza, su un

"eccesso di recupero" di un gruppo rispetto all'altro. Considerato in diritto

1. - I sedici giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica

sentenza in quanto prospettano la identica questione.

2. - Con sedici ordinanze, quattordici Pretori e due Tribunali di

varie sedi denunciano la illegittimità costituzionale del secondo e

terzo comma dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, i quali

prevedono, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro

prima del 1986 la corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine

rapporto, degli aumenti della indennità di contingenza maturati tra

il 1° febbraio 1977, ed il 31 maggio 1982, "congelati" per effetto

del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, conv. nella legge 31 marzo 1977, n.

91 e non ancora recuperati con il meccanismo previsto dal secondo

comma dello stesso art. 5 (25 punti semestrali a partire dal 1°

gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986). A parere dei giudici

remittenti, risulterebbero violati gli artt. 3 e 36 Cost. in quanto i

lavoratori con maggiore anzianità riceverebbero un trattamento di

minore importo.

2.1 - Le censure non sono fondate.

Il d.l. 1° febbraio 1977, n. 91 operò il "congelamento" dei punti

di contingenza corrisposti ai lavoratori a decorrere dal 1° febbraio

1977, destinando le somme non erogate alla riduzione dei costi

aziendali o alla copertura di oneri pubblici e poi lasciandoli nel

patrimonio dei datori di lavoro.

Il "congelamento" è durato fino al 31 maggio 1982. Ne sono stati

immuni i lavoratori che hanno iniziato il rapporto dopo la suddetta

data.

L'art. 5, primo e secondo comma, censurato fa parte di un più

ampio contesto legislativo (la legge 29 maggio 1982, n. 297) che ha

disciplinato ex novo l'indennità di fine rapporto a partire dal

1° giugno 1982, data della sua entrata in vigore, mentre per il

periodo precedente sono rimaste in vigore le norme del codice civile

(art. 2120 cod. civ. e segg.).

La detta indennità ha assunto una nuova fisionomia, diventando

risparmio assoggettabile a rivalutazione ed è liquidata con nuovi

criteri e modalità.

Il secondo comma dell'art. 5 di detta legge ha disposto che nella

retribuzione annua utile ai fini della detta indennità, a partire

dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986, fossero computati

anche i punti di contingenza o gli emolumenti di analoga natura,

maturati dal 1° febbraio 1977 fino al 31 maggio 1982, cioè quelli

"congelati" a suo tempo.

Il terzo comma dello stesso art. 5, aggiunto in sede di

Commissione, ha previsto a favore dei lavoratori che avessero cessato

il rapporto di lavoro prima del 1986, la corresponsione "una tantum"

dei detti aumenti, non ancora computati a norma del comma precedente,

in aggiunta al trattamento di fine rapporto.

Il legislatore ha previsto, quindi, due criteri: uno a favore dei

lavoratori la cui indennità di fine rapporto è liquidata secondo la

nuova legge (inglobamento nella retribuzione annua dei 25 punti

semestrali a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 1° gennaio 1986) e

l'altro a favore dei lavoratori che avevano cessato il rapporto prima

del 1° gennaio 1983 e la cui indennità di fine rapporto era stata

liquidata in massima parte secondo la legge abrogata (liquidazione

"una tantum" dei 175 punti di contingenza, in aggiunta al trattamento

di fine rapporto; e l'interpretazione è seguita dalla giurisprudenza

formatasi sul punto). Per i lavoratori che, pur cessando il rapporto

di lavoro prima del 1986, abbiano maturato alcuni punti semestrali, i

restanti punti vengono liquidati "una tantum" sempre in aggiunta al

trattamento di fine rapporto.

Gli attori dei giudizi di cui alle ordinanze di rimessione hanno

cessato il loro rapporto di lavoro quasi tutti prima del 1° gennaio

1983; tranne due, il cui rapporto, invece, è cessato il 28 febbraio

1983 e il 30 giugno 1983, sempre, però, prima del 1986.

2.2 - In via generale si osserva che la norma in esame ha una

finalità prettamente equitativa ed una funzione compensativa per

coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 1986. Il

reinserimento globale ed integrale della contingenza "congelata"

nella retribuzione presa a base del calcolo per l'indennità di fine

rapporto è largamente compensativa del sacrificio imposto loro dalla

legge n. 91 del 1977, atteso anche le nuove modalità di

determinazione della indennità e la fruibilità della maggiorazione

degli importi anche per effetto delle trattative contrattuali. Per

gli altri lavoratori ha una funzione prettamente risarcitoria ed

equitativa, non raggiungendo essi il reinserimento globale di tutti i

punti di contingenza "congelati", se non fosse intervenuta la norma

oggetto della censura (art. 5, terzo comma) sarebbero stati

ingiustamente penalizzati. Si sarebbero certamente determinati

trattamenti differenziati non in rapporto all'anzianità ma per

effetto della diversità della base di calcolo della indennità. E i

detti lavoratori avrebbero subìto un trattamento peggiorativo

rispetto alla legislazione del tempo.

La norma dà loro equitativamente un beneficio aggiuntivo. Mentre

lo scaglionamento degli oneri indotti dalla nuova disciplina, pur

innescando differenti regimi nel tempo, garantisce parità di

trattamento nel medesimo arco temporale.

2.3 - Si osserva, inoltre, che la norma, peraltro emanata, come si

desume dai lavori preparatori, anche a seguito della sentenza n. 142

del 1980 di questa Corte che decise la questione della legittimità

costituzionale della legge n. 91 del 1977 e nella quale si rivolse al

legislatore l'invito a porre rimedio al danno subito dai lavoratori

per effetto di detta normativa, ha già cessato i suoi effetti nel

1986. Gli inconvenienti prodotti, i quali, peraltro, sono stati di

modesta entità e molto limitati, sono ormai cessati. Inoltre, si è

trattato di una scelta del legislatore di politica economico-sociale,

che necessariamente ha potuto produrre scompensi perché le

fattispecie da regolare non si prestavano ad una rigorosa, puntuale

disciplina, la quale non può essere di assoluto dettaglio.

Il risarcimento che il legislatore ha effettuato non era del tutto

graduabile e proporzionale al danno subìto e, peraltro, già

consumatosi.

Alcuni lavoratori possono apparire privilegiati rispetto ad altri

che possono apparire sacrificati.

Ma la temporaneità della disciplina normativa e la temporaneità,

quindi, della durata dei sacrifici e la modestia della loro entità

non ledono i principi costituzionali invocati.

Questa Corte (sent. n. 142 del 1980) ha già affermato che il

legislatore può ristrutturare l'indennità di anzianità o di fine

rapporto della stessa senza che risulti violato l'art. 36 Cost..

Le innovazioni del genere devono tenere conto della qualità e

quantità di lavoro prestato dagli interessati agli effetti del

combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost. Il modesto divario che si

può produrre tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto di

lavoro in varie epoche, non arreca offesa in misura censurabile da

questa Corte al criterio della quantità di lavoro assunto come

durata del rapporto e componente del calcolo del quantum della

indennità in tal senso garantito dall'art. 36 Cost. È sufficiente

che esista un rapporto ragionevole tra quantità di lavoro e

retribuzione complessiva;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n.

297, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dai Pretori

di Milano, Biella, Novara, Bra, Montecchio Emilia, Roma, Corteolona,

Frosinone, Saluzzo e Piombino e dai Tribunali di Novara ed Arezzo,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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