Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Leopoldo Elia

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo

e terzo comma, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico sulle

pensioni civili e militari), promosso con ordinanza emessa il 29

novembre 1973 dalla Corte dei conti sul ricorso di Gentile Francesco,

iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976.

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - con ordinanza

emessa il 29 novembre 1973, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 184, secondo e terzo comma, del t.u. delle

leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, per

contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tali norme

prevedono, fra l'altro, la riduzione di un terzo della pensione e la

ripartizione della medesima nella misura di un quarto a colui che ha

prestato servizio e dei rimanenti tre quarti alla famiglia, durante

l'espiazione di pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli

arresti, che non importi perdita del diritto relativo, protrattasi per

un periodo di tempo superiore ad un anno.

Nella specie si era verificato appunto che Gentile Francesco,

agente di P.S., era stato licenziato dal corpo con decorrenza 20 aprile

1963 in seguito a sentenza di condanna del tribunale militare

territoriale di Palermo divenuta definitiva il 6 dicembre 1963, quando

il tribunale supremo militare aveva rigettato il ricorso del medesimo

Gentile, e, pertanto, eseguita.

La normativa in esame verrebbe a stravolgere la natura e la

funzione del trattamento di quiescenza che, secondo la giurisprudenza

della Corte, è retribuzione differita a fini previdenziali e dunque si

porrebbe in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 36 della

Costituzione.

Il fatto poi che una successiva legge 8 giugno 1966, n.424, abbia

riformato l'intera materia abrogando tutte le norme che disponevano, in

conseguenza di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la

perdita, riduzione, sospensione del diritto del dipendente dello Stato

o di altro ente pubblico al conseguimento ed al godimento della

pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi alla

cessazione del rapporto di lavoro, legge che intende uniformare la

normativa ai principi enunziati da precedente sentenza della Corte in

materia (sentenza n. 3 del 1966), comporterebbe un'ingiustificata

differenza fra la disciplina dei casi anteriormente verificatisi e

quella dei casi successivi. Tale legge infatti ripristina la pensione

e gli altri trattamenti di cui sopra solo a decorrere dal primo giorno

del mese successivo alla sua entrata in vigore (art. 2).

La ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 26 maggio 1976.

Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

È fondata la questione di legittimità costituzionale proposta

dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti in ordine ai

disposti del secondo e terzo comma dell'art. 184 del testo unico

approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni

civili e militari.

Queste disposizioni, abrogate a seguito dell'art. 1 legge 8 giugno

1966, n. 424, prevedevano che durante l'espiazione di qualsiasi pena

restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, per una

durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti

fossero soggetti alla ritenuta della metà, o di un terzo se il

condannato aveva moglie non separata o figlie nubili o maschi minorenni

a suo carico.

È evidente come tale normativa, ancora applicabile nel caso

sottoposto al giudice a quo, contrasti con l'art. 36 della

Costituzione, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (a partire dalla sent. n. 3 del 1966), assicurando al lavoratore

il diritto alla retribuzione gli garantisce anche quella parte

differita di essa, da percepire per fini previdenziali, dopo la

cessazione del rapporto di lavoro o di servizio: e ciò,

indipendentemente da condanne penali o da provvedimenti disciplinari

inflitti al pubblico dipendente.

In altre parole, l'art. 36, primo comma, Cost. assicura una

particolare protezione alla retribuzione dei lavoratori in ogni suo

aspetto, protezione che non può non estendersi al trattamento di

quiescenza spettante al termine del rapporto, perché tale trattamento

è Conseguito attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e

come frutto di questa. Del resto la Costituzione e la coscienza sociale

considerano il lavoro come valore primario della Repubblica

democratica, e questa considerazione si riflette sulla particolare

tutela assicurata alla retribuzione differita, in cui consiste

innanzitutto il trattamento di quiescenza (sent. n. 78 del 1967).

Peraltro, riconosciuta la fondatezza della questione proposta in

riferimento all'art. 36 Cost., comma primo, deve essere considerata

assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 184, commi

secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni

civili e militari.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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