Corte costituzionale

Sentenza n. 827/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali) promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per

il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso proposto da Gasperoni

Silvana ed altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed

altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1987 ed in data 23 aprile 1987 sul ricorso proposto da

Alberton Leopolda ed altri contro la Commissione di controllo sulla

Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Gasperoni Silvana ed

altre avverso l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del

personale del servizio sanitario addetto alle unità sanitarie locali

nella posizione funzionale di "Assistente Sociale collaboratrice", il

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza del

10 luglio 1986 (r.o. 786/86), ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'allegato

2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui equipara

fra loro le assistenti sociali con otto anni di servizio nella

qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e

parastatale, ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono

invece avere la qualifica di assistente sociale capo.

Deducevano le ricorrenti di essere state dipendenti, per più di

otto anni, dell'Amministrazione provinciale di Venezia in qualità di

assistenti sociali, di essere state trasferite all'Unità Sanitaria

Locale n. 16 "Veneziana" e di essere quindi state inquadrate - con

deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 14 aprile 1982 - nei

ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario

addetto alle Unità Sanitarie Locali del Veneto - ruolo tecnico - nel

profilo professionale delle assistenti sociali e nella posizione

funzionale di "assistente sociale collaboratore".

Le stesse lamentavano di essere state inquadrate nella detta

posizione funzionale anziché in quella di Assistente coordinatore

che, in base alla citata tabella di equiparazione allegata al d.P.R.

n. 761 del 1979, spettava solo alle Assistenti Sociali provenienti

dagli enti locali con qualifica di Assistente Sociale capo, qualifica

che peraltro non si riscontrava in nessuno degli accordi di lavoro

del personale degli enti locali, essendo previsto solo il livello

retributivo funzionale dell'"assistente sociale".

Ad avviso del giudice a quo il d.P.R. n. 761 del 1979,

nell'allegato 1 (Ruolo tecnico) tab. D, ha previsto nell'ambito del

profilo professionale delle assistenti sociali uno sviluppo di

"carriera articolato su due posizioni funzionali: quella inferiore,

che è poi anche quella iniziale, denominata "assistente sociale

collaboratore", e quella superiore, che è la posizione funzionale di

'assistente sociale coordinatore'".

In sede di primo inquadramento, l'inserimento nei predetti profili

delle assistenti sociali trasferite alle UU.SS.LL. doveva avvenire

secondo la tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi

dell'art. 64 dello stesso d.P.R. La detta tabella ha previsto che

venissero collocate nella posizione funzionale di assistente sociale

coordinatore le assistenti aventi otto anni di servizio nella

qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle

regioni e dagli enti parastatali. Per le assistenti sociali

provenienti dagli enti locali ha invece abbandonato l'anzidetto

criterio di anzianità nella carriera ed ha richiesto il possesso

della specifica qualifica di "assistente sociale capo".

Ciò comporta, secondo il giudice rimettente, una palese

disparità di trattamento, poiché mentre per le prime si viene a

configurare una specie di "promozione a ruolo aperto" e non si

pongono altri limiti al raggiungimento della posizione funzionale

apicale, per le seconde "invece si prevede una determinata qualifica

apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in

pianta organica e quindi era in ipotesi conseguibile solo da un

limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto i relativi

concorsi".

Inoltre, secondo il giudice a quo, un'ulteriore diversità di

trattamento si rinviene nel fatto che i contratti collettivi che

negli ultimi anni hanno disciplinato il rapporto di lavoro del

personale degli enti locali (d.P.R. n. 191 del 1979 e d.P.R. n. 810

del 1980) "hanno sempre previsto l'inquadramento delle assistenti

sociali in un unico livello retributivo funzionale senza riconoscere

quindi la figura di un'ipotetica 'assistente sociale capo'".

Per cui solo nei confronti degli assistenti sociali provenienti

dagli enti locali, da un lato non assumerebbe rilievo l'anzianità di

servizio e dall'altro - non esistendo negli ordinamenti di

provenienza la detta qualifica - non sussisterebbero i requisiti per

poter venire inquadrato nella posizione di assistente sociale

coordinatore.

Tale situazione, a parere del giudice a quo, contrasta col

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e confligge anche

con il principio di buon andamento e imparzialità

dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.

Sotto quest'ultimo profilo la irragionevolezza ed arbitrarietà

della normativa impugnata è desunta dal rilievo per cui nel concetto

di buon andamento deve "ricomprendersi anche l'esigenza di non

pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con delle

norme che, non avendo alcuna logica giustificazione e creando

irrazionali disparità fra dipendenti chiamati a svolgere le stesse

funzioni, non possono non determinare situazioni di tensione

nell'ambiente di lavoro destinate a riverberarsi anche sul suo

ordinato svolgimento".

1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita.

2. - Lo stesso T.A.R. del Veneto, nel corso di un giudizio

instaurato da Alberton Leopolda ed altri avverso l'annullamento

parziale della delibera relativa all'inquadramento nella posizione

funzionale di assistente sociale coordinatore - livello 7° -, ha

sollevato, con ordinanza del 23 aprile 1987 (r.o. 602/87), identica

questione di legittimità costituzionale, limitatamente alla

posizione delle ricorrenti che alla data del 20 dicembre 1979 avevano

maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.

2.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è

intervenuto. Nessuna delle parti private si è costituita. Considerato in diritto

1. - L'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in

attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978, per la

disciplina del personale delle unità sanitarie locali, stabilisce

che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le

cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi

della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli

nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui

all'allegato 2.

Per effetto della tabella D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al

predetto decreto del Presidente della Repubblica, si prevede,

all'interno del profilo professionale degli assistenti sociali, uno

sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali, quella

inferiore (che è poi quella iniziale) denominata "assistente sociale

collaboratore", e quella superiore denominata "assistente sociale

coordinatore".

Le tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono

il collocamento, nella posizione funzionale di assistente sociale

coordinatore, degli assistenti sociali aventi otto anni di servizio

nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri,

dalle regioni e dagli enti parastatali. Per gli assistenti sociali

provenienti dagli enti locali il criterio dell'anzianità nella

carriera viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai

fini del collocamento nella medesima posizione funzionale di

assistente sociale coordinatore, il possesso della preesistente

qualifica di "assistente sociale capo".

Le ordinanze del T.A.R. Veneto dubitano della legittimità

costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in

riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la discriminazione - ad

avviso dei giudici remittenti ingiustificato - tra il trattamento

riservato - ai fini dell'inquadramento - agli assistenti sociali

trasferiti alle UU.SS.LL. a seconda della loro provenienza dai

cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali

oppure dagli enti locali. Tale arbitraria disuguaglianza di

trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni,

inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di compromettere

l'ordinato svolgimento del lavoro, contrasterebbe con i principi di

buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

2. - La questione è fondata.

Invero la tabella impugnata introduce una disparità di

trattamento, priva di razionale fondamento, tra gli assistenti

sociali trasferiti alle UU.SS.LL., a seconda del diverso ente di

provenienza.

L'inquadramento nella posizione funzionale più elevata infatti,

mentre per gli assistenti sociali di altra provenienza è disposto

con il solo criterio dell'anzianità, per quelli dipendenti dagli

enti locali è invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di una

determinata qualifica apicale (assistente sociale capo)

corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica.

Tale diversità di criteri non trova alcuna plausibile

giustificazione, poiché, in tutti i casi, si tratta di personale che

svolgeva, nell'ente di provenienza, la medesima attività e che

identici compiti è chiamato ad adempiere nell'ente in cui è

trasferito ex lege.

L'irragionevole discriminazione in danno degli assistenti sociali

provenienti dagli enti locali, si manifesta anche sotto un altro

profilo. Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di

lavoro degli enti locali (d.P.R. 1° giugno 1979, n. 191), infatti,

essendo tutti gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello

retributivo-funzionale, non è prevista la qualifica di assistente

sociale capo. Di conseguenza, nessuno di costoro poteva averla

raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti dalla

tabella impugnata, non possono che essere inquadrati, nelle

UU.SS.LL., nella posizione inferiore di assistente sociale

collaboratore, con ciò trovandosi comunque, anche se di pari o

maggiore anzianità di servizio, in una situazione sottordinata

rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianità

di almeno otto anni, inquadrati nella qualifica di "assistente

sociale coordinatore".

Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa

alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita la censura

formulata in riferimento all'art. 97 Cost.

Pertanto l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve

ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non

prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente

coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito

alle UU.SS.LL., che alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato

presso tali enti attività di servizio per almeno otto anni con la

qualifica di assistente sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa

alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente

disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli

funzionali del personale delle unità sanitarie locali) del d.P.R. 20

dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità

sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento

nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del

personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL.

che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di

servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale

nell'ente di provenienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:827 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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