Corte costituzionale

Sentenza n. 821/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 8d.P.R. 1034/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), in relazione all'art. 8, n. 7, del

d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Regolamento per l'amministrazione e

l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero

delle Finanze), a seguito delle sentenze della Corte costituzionale

nn. 115/1979 e 110/1981, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre

1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra

Vella Anna Vincenza ed altri e l'INADEL, iscritta al n. 49 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, 1ª s.s. dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti dell'INADEL

dai superstiti (collaterali) di un dipendente che aveva maturato il

diritto all'indennità premio di servizio (superstiti non in possesso

dei requisiti di legge per vedersi riconosciuta la predetta

indennità in forma indiretta), il Pretore dell'Aquila, con ordinanza

in data 23 dicembre 1986, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per

violazione degli artt. 3 e 37 Cost.

Ha ritenuto il giudice remittente che la norma denunciata, nella

parte in cui richiede, ai fini dell'erogazione in forma indiretta

della predetta indennità, per i fratelli e sorelle dell'iscritto

all'INADEL, i requisiti della permanente inabilità a lavoro

proficuo, della nullatenenza e della convivenza a carico

dell'iscritto medesimo, crei una disparità di trattamento rispetto

ai superstiti (collaterali) del dipendente statale (d.P.R. 21

dicembre 1984, n. 1034, - "Regolamento per l'amministrazione e

l'erogazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero

delle Finanze" - art. 8, n. 7; legge 29 aprile 1976, n. 177,

"Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle

retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del

personale statale e degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti

di previdenza" - art. 7) per i quali tali requisiti non sono

prescritti e che sono destinatari del beneficio anche se abili,

occupati e non conviventi.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1987, n.

13.

Non vi sono stati costituzioni né interventi. Considerato in diritto

1. - Il Pretore dell'Aquila dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, così

come integrato e modificato dalle sentenze della Corte costituzionale

n. 115/79 e n. 110/81, nella parte in cui include, tra le categorie

dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella

forma indiretta, i soli fratelli e sorelle inabili permanentemente a

proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto, in

riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., stante la disparità di

trattamento che si verifica con le stesse categorie di superstiti di

dipendenti dello Stato (d.P.R. n. 1034/84, art. 8, n. 7, e legge n.

177/1976, art. 7) che hanno diritto all'indennità di buonuscita

nella forma indiretta solamente per la loro qualità di fratello o

sorella dell'iscritto deceduto, anche se abili ed occupati e non

conviventi.

2. - La questione è fondata.

Come questa Corte ha di recente affermato (sent. n. 763/88), la

disciplina legislativa dell'indennità premio di servizio, che in

varie altre sentenze (nn. 46/83, 115/79, 110/81) è stata ritenuta,

nella struttura e nelle finalità analoga all'indennità di

buonuscita erogata ai dipendenti dello Stato dall'ENPAS, ha subito

una radicale modifica.

È stato disposto che, in deroga agli artt. 2, 3 e 4 della legge

n. 152/68, l'indennità de qua è dovuta in relazione agli anni di

servizio prestati e valutabili ai fini della sua misura al personale

iscritto all'Istituto da almeno un anno al momento della risoluzione

del rapporto, comunque motivata ed indipendentemente dal

conseguimento del diritto a pensione, sia a favore dei dipendenti che

a favore dei loro superstiti, senza alcuna condizione o limitazione,

così come avviene per i dipendenti statali (artt. 6, legge n. 29/79,

e 22, legge n. 440/87, di conversione del d.-l. 352/87). Sicché, in

buona sostanza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita)

risultano ormai completamente equiparate.

Pertanto, non trovano più razionale e adeguata giustificazione le

norme che le assoggettavano, in parte qua, ad un differente

trattamento, tanto più che questa Corte più volte aveva segnalato

al legislatore la necessità di dettare una disciplina delle

indennità di fine servizio erogate agli impiegati di enti pubblici e

ai loro superstiti uniforme rispetto a quella propria della

indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali.

E proprio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione sollevata

va accolta, rimanendo assorbita la censura prospettata in riferimento

all'art. 37 Cost., peraltro non motivata dal giudice remittente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8

marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il

personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto

dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione

dell'indennità premio di servizio nella forma indiretta alle

condizioni della loro inabilità a proficuo lavoro, della

nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:821 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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