Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 4 agosto 1977, n. 524 (Disposizioni per il collocamento

delle esattorie vacanti), promosso con l'ordinanza emessa l'11

novembre 1981 dal Tribunale di Sulmona nel procedimento civile

vertente tra Iannessa Clara e la S.p.A. Esattorie Vacanti, iscritta

al n. 820 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 11 novembre 1981, il Tribunale di

Sulmona, adito in sede di gravame avverso la sentenza con la quale il

giudice di primo grado aveva negato il diritto di Iannessa Clara,

già dipendente dalla Ditta Gasbarro (che gestiva il servizio

esattoriale di Introdacqua) ed ancora in servizio alla data del 31

dicembre 1974, di essere confermata nel suo posto di lavoro dalla

S.p.A. S.E.V., succeduta alla menzionata ditta nella gestione

esattoriale, dichiarata vacante ai sensi della legge 4 agosto 1977 n.

524, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, di

tale legge.

Ha osservato che la norma censurata, nel garantire al personale

dipendente dalla cessata gestione esattoriale il diritto alla

conservazione del posto di lavoro presso il nuovo gestore, lo

subordina alle condizioni dell'attualità del rapporto alla data del

31 dicembre 1974 e dell'iscrizione del personale stesso, nei tre mesi

antecedenti, al fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. La

norma, cioè, esclude tale diritto nei casi in cui, pur essendosi il

rapporto di lavoro continuativamente svolto fino alla data suddetta

per almeno tre mesi, non vi sia stata iscrizione del dipendente al

menzionato fondo di previdenza, per non avere il datore di lavoro

provveduto a regolare la posizione contributiva del dipendente

medesimo.

In tal guisa, ad avviso del giudice a quo, si determina

un'irrazionale disparità di trattamento fra il personale che per

fatto omissivo di terzi si trovi nell'esposta condizione preclusiva

del diritto alla conservazione del posto di lavoro e quello nei cui

confronti il datore di lavoro abbia assolto ai propri obblighi

contributivi.

La rilevanza della questione viene affermata osservandosi che

nella specie la pretesa della lavoratrice è stata disconosciuta, con

la sentenza impugnata, proprio a cagione del difetto del requisito

dell'iscrizione al fondo esattoriale nei tre mesi antecedenti il 31

dicembre 1974, pur in presenza di effettivo svolgimento del rapporto

di lavoro durante tale periodo.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per

il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che ha sollecitato la

declaratoria di infondatezza della questione; Considerato in diritto

1. - La questione è infondata a seguito della interpretazione

logica e sistematica della norma censurata.

2. - Il legislatore, prescrivendo, ai fini della conferma, il

requisito (previsto anche dall'art. 140 del T.U. delle leggi sui

servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R.

15 maggio 1963 n. 858) dell'iscrizione al fondo da almeno tre mesi,

ha inteso solo far riferimento ad uno strumento probatorio della

reale instaurazione del presupposto sostanziale, costituito dal

rapporto di lavoro, al fine di prevenire fenomeni di fittizia e

fraudolenta creazione del presupposto stesso. Ciò, tuttavia, non

infirma la considerazione che proprio l'effettiva preesistenza di un

rapporto di lavoro costituisca la causa valutata dal legislatore come

determinante per la tutela della continuità dell'occupazione del

dipendente, rappresentando la posizione previdenziale di questi un

mero riflesso di tale presupposto sostanziale.

La norma considerata, pertanto, non esclude di per sé il diritto

alla conferma quando, anche e sopratutto in sede giudiziaria, venga

accertato che il rapporto di lavoro effettivamente sussisteva alla

data del 31 dicembre 1974 con i prescritti requisiti di durata

(sebbene l'iscrizione obbligatoria al fondo sia mancata per

inadempimento del datore di lavoro o per altre evenienze) e si possa

provvedere alla necessaria regolarizzazione contributiva.

Alla stregua di tale interpretazione, va conseguentemente esclusa

l'ipotizzata disparità di trattamento e la questione esaminata va

dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 4 agosto 1977, n. 524, sollevata, in riferimento all'art.

3 Cost., dal Tribunale di Sulmona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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