Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16,

commi primo, secondo e nono, e 150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

(Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) e

dell'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella parte in cui ha

sostituito l'art. 11, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 249

(Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), promossi con le

ordinanze emesse dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in

data 10 marzo e 30 giugno 1975, 21 febbraio 1977 (quattro ordinanze) e

19 giugno 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 83 e 183 del registro

ordinanze 1976, ai nn. da 524 e 527 del registro ordinanze 1978 e al n.

17 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica nn. 92 e 99 del 1976 e nn. 24 e 80 del 1979.

Visti gli atti di costituzione di Scalabrino Giovanni, di

Cotticelli Alfredo ed altri, di Porreca Silvino ed altro e del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella pubblica udienza del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte, per Cotticelli Alfredo ed

altri, Giuseppe Guarino, per Porreca Silvino ed altro, e gli avvocati

dello Stato Giovanni Albisinni, per il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e per il Presidente del Consiglio dei ministri, e

Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio in cui era stata contestata la

legittimità di bandi di concorsi a direttore di sezione in prova nel

ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del

Ministero delle finanze, riservati agli impiegati della carriera di

concetto, bandi che prevedevano la retrodatazione delle promozioni, il

TAR del Lazio, con ordinanza 10 marzo 1975, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, delle norme in base alle quali detti concorsi erano stati

banditi e cioè gli artt. 16, commi primo, secondo e nono, e l'art.

150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché l'art. 9 della legge

28 ottobre 1970, n. 775, nella parte in cui ha sostituito l'art. 11,

quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Si espone che l'art. 9 della legge n. 775 del 1970, nel modificare

il quarto comma dell'art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249,

stabilì il principio che il passaggio alla carriera superiore fosse

consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e

di concetto, alle qualifiche o classi o posizioni corrispondenti alle

qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario od assimilate,

mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti

disponibili. A questa direttiva si adeguò il Governo, con l'art. 16,

primo e secondo comma, del d.P.R. n. 1077 del 1970, disponendo,

inoltre, nel nono comma, che la nomina a direttore di sezione dei

vincitori del concorso riservato agli impiegati della carriera di

concetto (in possesso dei titoli e requisiti di cui ai commi secondo e

sesto) decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo

a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a

concorso, e che i vincitori seguono nel ruolo gli impiegati (già

appartenenti alla stessa categoria direttiva) promossi mediante

scrutinio con la stessa decorrenza.

Secondo il TAR tale normativa comporterebbe senza alcuna razionale

giustificazione e in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

il riconoscimento di una più favorevole posizione al personale di

concetto immesso per saltum nel ruolo della carriera direttiva con

qualifica intermedia e non iniziale, con grave pregiudizio degli

impiegati che, pur avendo superato con priorità nel tempo il concorso

nell'ambito interno della categoria direttiva, nondimeno sarebbero

scavalcati nel ruolo organico di appartenenza.

Inoltre la stessa previsione della possibilità di accesso alla

qualifica direttiva, direttamente da una qualifica intermedia, per gli

impiegati della carriera di concetto, comporterebbe violazione

dell'art. 97 della Costituzione.

I1 Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la questione

sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura dello Stato osserva che non sussiste alcun principio

costituzionale che vincoli il legislatore ordinario a disporre

l'accesso alle varie carriere al grado iniziale di ciascuna di esse.

Quando, come nella specie, l'accesso diretto alla qualifica intermedia

di una data carriera è riservato al personale della carriera

immediatamente inferiore in possesso di determinati e particolari

requisiti (titolo di studio, anzianità di servizio), non può

ritenersi violato il principio di uguaglianza, data la difformità

delle situazioni esistenti fra gli impiegati che posseggono tali

requisiti e quelli che non li possiedono; né è compromesso il

principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché,

come è lasciato al legislatore di fare eccezione all'accesso mediante

concorso, così deve considerarsi rimesso alla discrezionalità del

legislatore ordinario di valutare se l'aver già superato un concorso

di accesso all'impiego ed avere acquisito ulteriori requisiti possano

costituire titolo di ammissione ad altro concorso per l'accesso ad una

qualifica intermedia di una carriera superiore.

Per quanto riguarda, poi, la retrodatazione della nomina dei

vincitori del concorso di accesso alla indicata qualifica intermedia,

l'ordinanza di rimessione trascura che analoga retrodatazione è

prevista dall'art. 15 dello stesso decreto n. 1077 del 1970, che fa

decorrere la promozione a direttore di sezione dalla data del

compimento dell'anzianità necessaria per l'ammissione allo scrutinio,

cosicché il principio di uguaglianza è invocato senza ragione, dal

momento che la retrodatazione della promozione deve dirsi elevata a

sistema generale per quanto riguarda la qualifica di direttore di

sezione di cui si tratta.

Inoltre, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano

agli scrutini per la copertura dei posti di direttore di sezione resisi

disponibili nello stesso anno sono tutelati dalla norma di cui

all'ultima parte del comma nono dell'art. 16 del d.P.R. n. 1077/1970,

che dispone espressamente che i vincitori del concorso riservato sono

collocati in ruolo dopo i promossi per scrutinio.

Infine, gli impiegati della carriera direttiva che partecipano agli

scrutini di promozione per la copertura dei posti resisi disponibili

negli anni successivi, non possono dolersi di essere iscritti in ruolo

successivamente ai vincitori del concorso riservato, relativo alle

vacanze degli anni precedenti. È evidente infatti che in tale caso il

preteso scavalcamento nel ruolo è soltanto formale, perché i promossi

per scrutinio hanno concorso per la copertura dei posti resisi

disponibili in epoca successiva a quella in cui si è operata la

riserva di posti degli anni precedenti.

Si è costituita pure la parte privata, la quale ha insistito

perché la questione sia ritenuta fondata.

Analoga questione è stata sollevata con ordinanza 30 giugno 1975

del TAR del Lazio, nel corso di analogo giudizio dinanzi a sé promosso

da taluni direttori di sezione del ruolo dell'Ispettorato del lavoro

per contestare la legittimità di bandi di concorsi a posti di

ispettore superiore nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato

del lavoro, riservato agli impiegati della carriera di concetto.

L'ordinanza è in tutto simile alla precedente, limitandosi in

questa il TAR a chiarire peraltro che la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 150 del d.P.R. n. 1077 del 1970, viene

sollevata "nella parte in cui determina all'1 gennaio 1971 la

decorrenza degli effetti della nomina da attribuirsi al vincitore del

primo dei concorsi da espletare".

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro

(parte nel giudizio a quo), chiedono che la questione sia dichiarata

non fondata.

Nella memoria depositata si contesta che le norme impugnate rendano

possibile il conseguimento di qualifiche non iniziali in posti di

organico di una carriera superiore, quella direttiva, senza

salvaguardia per le posizioni dei dipendenti già in possesso di dette

qualifiche, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Si deduce al riguardo che esiste una sostanziale diversità di

posizioni tra i consiglieri che, avendo compiuto quattro anni e sei

mesi di effettivo servizio nella qualifica, conseguono a ruolo aperto

la promozione a direttore di sezione mediante scrutinio per merito

comparativo, e i vincitori di concorso riservato per passaggio di

carriera, con diritto alla nomina a direttore di sezione, giacché -

tra l'altro - per l'ammissione al concorso dei secondi è richiesta la

condizione che essi abbiano già maturato una considerevole anzianità

di effettivo servizio in carriera di concetto dalla quale provengono.

Quanto all'art. 97 della Costituzione, per l'immissione degli

impiegati della carriera di concetto, per saltum, in quella direttiva,

la si contesta sottolineando che il passaggio alla carriera direttiva

richiede non solo una valutazione del Consiglio di amministrazione in

ordine all'attitudine alle funzioni direttive, ma anche della qualità

del servizio prestato, del rendimento e del risultato conseguito nei

corsi di integrazione (art. 16, sesto comma).

Inoltre è richiesta una considerevole anzianità di effettivo

servizio nella carriera di provenienza.

Dopo l'ammissione al concorso i candidati debbono risultare

vincitori, superando esami a carattere teorico-pratico, tendenti ad

accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti

alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e tecnico (art.

16, quinto comma), il cui programma è stabilito con decreto del

Ministro, sentito il Consiglio superiore della P.A. e deve comprendere

prove dirette ad accertare il possesso di una adeguata cultura

economico- giuridica o tecnica del candidato (art. 16, commi quinto e

sesto).

Le parti private Botticelli, D'Angeli, Esposito, Sogliano e

Terracciano hanno chiesto la declaratoria d'illegittimità

costituzionale dell'art. 150, terzo comma, del d.P.R. n. 1077 del 1970.

Le parti private Porreca e Amendola hanno chiesto che la questione

sollevata sia dichiarata non fondata, insistendo sul carattere

differenziato della posizione dei consiglieri della carriera direttiva,

i quali, avendo compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio

nella qualifica, conseguono a ruolo aperto la promozione a direttore di

sezione mediante scrutinio per merito comparativo, e vincitori di

concorso riservato per passaggio di carriera con diritto alla nomina a

direttore di sezione.

Essi hanno sostenuto, altresì, in relazione alla dedotta

violazione dell'art. 97 della Costituzione, che il passaggio alla

carriera direttiva previo concorso è garanzia di adeguata selezione

ed, infine che la retrodatazione prevista dalle norme impugnate trova

riscontro, per coloro che già appartengono alla carriera direttiva in

analoga retrodatazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 1077 del

1970 e che lo stesso art. 16 impugnato, col suo meccanismo, impedisce

irragionevoli scavalcamenti.

Questione analoga è stata sollevata pure dal TAR del Lazio con

altre cinque ordinanze, quattro identiche del 21 febbraio 1977 e una

del 19 giugno 1978. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le sette ordinanze di cui in epigrafe,

avendo ad oggetto le medesime disposizioni di legge e sollevando

identiche questioni di legittimità costituzionale, vanno riuniti ai

fini di un'unica pronuncia.

2. - Alla Corte vengono sottoposte le seguenti questioni:

a) - se l'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche e

integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), nella parte in cui ha

sostituito l'art. 11, quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 249

("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali") e gli artt. 16,

primo, secondo e nono comma, e 150 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077

("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato"),

prevedendo il passaggio alla qualifica intermedia della carriera

immediatamente superiore dei dipendenti civili della Amministrazione

dello Stato, siano costituzionalmente legittimi in relazione agli artt.

3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

b) - se lo stesso art. 150, terzo comma, del d.P.R. n. 1077/1970,

nella parte in cui dispone in via transitoria che nella prima

applicazione dell'art. 16 dello stesso d.P.R. i passaggi alla cennata

qualificata intermedia avranno effetto dall'1 gennaio 1971, sia

costituzionalmente legittimo in relazione agli artt. 3, primo comma, e

97, primo comma della Costituzione.

Le questioni non sono fondate

3. - Quanto alla prima osserva la Corte che non può negarsi al

legislatore un'ampia discrezionalità nello scegliere i sistemi e le

procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la

progressione in carriera; il limite a questa discrezionalità è dato

essenzialmente dall'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la

necessità che le norme siano tali da garantire il buon andamento della

P.A.; il che, per quanto attiene al momento della costituzione del

rapporto d'impiego, consiste nel far sì che nella P.A. siano immessi

soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro generica

attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire

per la P.A. e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel

valutare congruamente e razionalmente la attività pregressa del

dipendente, sì da trarne utili elementi per ritenere che egli possa

bene svolgere anche le funzioni superiori.

A tal fine lo stesso art. 97, terzo comma, ritiene che il sistema

preferibile per la prima ammissione in carriera, e cioè per

l'accertamento della predetta generica attitudine sia quello del

pubblico concorso: ma non lo eleva a regola assoluta, lasciando libero

il legislatore di adottare sistemi diversi, purché anch'essi congrui e

ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere ed all'interesse da

soddisfare.

Ora non sembra alla Corte che nel caso di specie queste regole

siano state travalicate o trascurate.

Con l'art. ll, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249,

modificato dall'art. 9 della legge n. 775 del 1970, e con l'art. 16 del

d.P.R. n. 1077 del 1970, si è posta in essere una forma di

progressione in carriera dei dipendenti civili dell'Amministrazione

dello Stato che, superando le disposizioni già contenute negli artt.

161, quarto comma, e 173, quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.

3 ("T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati

civili dello Stato"), ha consentito agli impiegati di categorie

inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica

iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di

studio, il passaggio alla qualifica intermedia della stessa carriera

superiore.

Si tratta indubbiamente di un sistema non soltanto nuovo, ma

altresì eccezionale, il quale si traduce (e lo stesso legislatore se

ne è reso conto) in un particolare, rilevantissimo beneficio per i

dipendenti.

Proprio perciò, con l'art. 11 della legge n. 249 del 1968, che ha

preveduto il nuovo istituto, il legislatore ha voluto "adeguate

garanzie", che poi sono state adottate con l'art. 16 del d.P.R. n.

1077, che ha disciplinato in concreto il medesimo istituto.

Il passaggio, limitato numericamente ad un sesto dei posti

disponibili nel ruolo organico della carriera superiore, deve avvenire,

infatti, attraverso un apposito concorso per esami circondato da

notevoli cautele.

Al concorso per la carriera direttiva (che qui interessa) sono

ammessi soltanto coloro i quali abbiano raggiunto la qualifica di

segretario capo, segretario principale o qualifiche equiparate ed

abbiano qui prestato cinque anni di effettivo servizio (si prescinde da

tale anzianità solo per coloro i quali possiedano il prescritto titolo

di studio). L'ammissione è poi subordinata (per chi non sia in

possesso del titolo di studio) al parere favorevole del consiglio di

amministrazione, parere il quale deve essere fondato sulla valutazione

delle attitudini all'esercizio delle funzioni della carriera direttiva

e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

Ancora, gli esami devono avere carattere teorico-pratico e devono

tendere ad accertare sia la preparazione professionale sia la

attitudine alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o

tecnico: il relativo programma deve essere stabilito con i criteri e

con le modalità proprie di ogni altro concorso di ammissione di cui

all'art. 3 del medesimo d.P.R. n. 1077/1970. Ma non par dubbio che la

prova sia più severa, in quanto l'art. 3 si riferisce a concorsi

svolgentisi fra persone estranee alla P.A. che aspirano ad entrare nei

ruoli di questa e che, pertanto, non possono avere alle loro spalle un

bagaglio di preparazione e di esperienze simile a quello di coloro i

quali già appartengono alla P.A.

Il legislatore ha definito "nomina" la immissione dei soggetti in

questione nella qualifica intermedia della carriera superiore e, in

coerenza con tale definizione, ha stabilito ancora che i vincitori del

concorso sono soggetti al normale periodo di prova di sei mesi, al

termine del quale sono restituiti al ruolo di provenienza se la prova

fallisce (art. 16, ultimo comma).

Infine i vincitori del concorso (nono comma) conseguono la nomina,

a tutti gli effetti, con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo

a quello nel quale si è verificata la disponibilità dei posti messi a

concorso, ma seguiranno nel ruolo gli impiegati promossi mediante

scrutinio, e cioè provenienti dalla stessa carriera direttiva ai sensi

dell'art. 15.

In tal modo il legislatore non ha trascurato di adottare misure e

cautele idonee a salvaguardare gli interessi della P.A., per cui,

accomunando norme relative alla prima immissione nei ruoli e norme più

proprie alle promozioni, gli appartenenti alla carriera di concetto

possono conseguire la "nomina" alla qualifica di direttore di sezione a

seguito di una duplice procedura: in primo tempo si ha una valutazione

preventiva del servizio già prestato in seno alla P.A. e in un secondo

tempo (salvi coloro che possiedono il necessario titolo di studio) si

ha il vaglio di un concorso il cui contenuto, come si è detto, è più

severo di ogni altro concorso di prima ammissione all'impiego pubblico.

Con questi accorgimenti e con queste limitazioni si può ritenere

che sia stata osservata la esigenza di fornire alla P.A., anche nei

gradi intermedi, persone atte a svolgere adeguatamente le loro funzioni

e che le condizioni previste non siano inferiori, nella loro sostanza,

a quelle poste dall'art. 15 per l'avanzamento alla qualifica di

direttore di sezione degli appartenenti alla carriera direttiva.

Né appare violato il principio di uguaglianza per non avere

ammesso a tali concorsi coloro i quali appartengono alla carriera

direttiva, poiché costoro sono presi in esame ai fini della promozione

dopo quattro anni e sei mesi e sono valutati con il più semplice

sistema dello scrutinio per merito comparativo, sicché non devono

ulteriormente sottoporsi a prove di esame: sono, cioè, diverse le

situazioni prese in considerazione dal legislatore, per cui anche a

parte la considerazione che l'allargamento di un beneficio particolare

rientra nella discrezionalità del medesimo legislatore, sta di fatto

che il sistema escogitato per gli appartenenti a carriera inferiore mal

si adatterebbe ai fini della promozione nell'ambito della medesima

carriera.

Non esatta, infine, è l'affermazione che sulla base del nono comma

dell'art. 16 si verificherebbe uno scavalcamento rispetto a coloro che

sono promossi ex art. 15.

Il d.P.R. n. 1077 ha adottato il sistema (non di rado seguito dal

legislatore e che anzi si va estendendo) di ancorare a data fissa

alcuni provvedimenti attinenti alla progressione in carriera: così

l'art. 40 ha stabilito che gli scrutini per la promozione alla

qualifica intermedia devono avere luogo entro il 30 giugno ed il 31

dicembre di ogni anno, in modo che le promozioni siano disposte con

decorrenza, rispettivamente, 1 luglio e 1 gennaio successivi. L'art.

16, a sua volta, ha fissato all'1 gennaio di ogni anno la decorrenza

delle "nomine" alla qualifica intermedia della carriera superiore.

Questa ultima norma appare razionale, dato che le nomine medesime sono

collegate al numero dei posti disponibili entro il 31 dicembre

precedente. Ma lo stesso art. 16 (nono comma) ha anche avuto cura di

stabilire che coloro i quali sono nominati ex art. 16 devono seguire

nel ruolo coloro i quali siano promossi, sotto la stessa data, ex art.

15: i primi, pertanto, precedono soltanto coloro i quali saranno

scrutinati ex art. 15 entro il 30 giugno successivo, il che è del

tutto ovvio, trattandosi di posti resisi disponibili successivamente a

quelli coperti ex art. 16.

4. - Quanto alla seconda questione si deve premettere che l'art. 16

del d.P.R. n. 1077, al fine di precisare in ogni dettaglio forme e

termini del procedimento relativo alle "nomine" di cui al medesimo

articolo, ha stabilito che, dovendo queste riferirsi ai posti

disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno e dovendo le nomine avere

decorrenza dall'1 gennaio successivo, la procedura ha inizio entro il

mese di febbraio con l'accertamento del numero dei posti disponibili e

con la emanazione del relativo bando di concorso.

In questo quadro deve essere esaminato il disposto dell'art. 150,

che forma oggetto della seconda censura e che si riferisce alla prima

applicazione di questo nuovo tipo di nomine, cioè a quelle da

conferire con decorrenza 1 gennaio 1971.

Il primo comma dell'art. 11 della legge di delega, nel testo

risultante dalla legge n. 775 del 1970, aveva stabilito che il

riordinamento delle carriere da attuare con i provvedimenti delegati

ivi previsti avesse decorrenza dall'1 luglio 1970: la norma (che in

ogni caso non è stata censurata dai giudici a quibus) è conforme al

criterio, normalmente seguito quando si procede a riforme nello stato

giuridico dei pubblici dipendenti, di fissare una data precisa alla

quale riferire le modifiche.

Consegue da ciò che le disposizioni del decreto delegato avrebbero

dovuto avere effetto a partire dall'1 luglio 1970: ed infatti l'art.

153, secondo comma, del d.P.R. n. 1077, esplicitamente stabilisce che

detto decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua

pubblicazione sulla G. U. (e cioè l'8 gennaio 1971) ma "ha effetto dal

1 luglio 1970".

Consegue ancora che dalla ripetuta data 1 luglio 1970 decorreva il

computo delle vacanze utili per la prima applicazione delle "nomine" e

perciò l'art. 150, terzo comma, da un lato parla, per la prima

applicazione, di concorsi da riferire a posti disponibili entro il

secondo semestre del 1970, e dall'altro (pur non avendone bisogno, non

potendo discostarsi dalle norme della legge di delega) tiene ferma la

decorrenza delle nomine dall' 1 gennaio 1971.

Senonché l'art. 150 (compreso in un decreto emanato dal Capo dello

Stato il 28 dicembre 1970 e pubblicato successivamente, come si è

detto) ha dovuto tenere conto della circostanza che sarebbe stato

difficile per l'Amministrazione procedere alla puntuale e tempestiva

applicazione dell'art. 16: conseguentemente, pur tenendo ferma la

decorrenza 1 gennaio 1971 (data da osservare necessariamente per il

disposto dell'art. 11 citato), ha spostato al settembre 1971, per la

prima applicazione in parola, il termine normale del febbraio.

In tal modo non si è disposto retroattivamente, ma soltanto s'è

stabilito uno spostamento nel tempo degli atti procedurali del caso,

spostamento dovuto ad una situazione di necessità, che non poteva

influire sulla norma sostanziale che ha posto il criterio fondamentale

per le "nomine".

Senonché in punto di fatto i termini fissati dall'art. 150 non

sono stati osservati dalle Amministrazioni interessate al presente

giudizio: come risulta dalle ordinanze di rimessione, infatti, il

Ministero delle finanze ha bandito il primo concorso, relativo ai posti

disponibili al 31 dicembre 1970, soltanto il 18 aprile 1974 (ord. n.

83/1976) ed il Ministero del lavoro ha bandito anch'esso il concorso

per i posti del 1970 il 12 marzo 1974 (ord. n. 183/1976), lasciando

inalterata la decorrenza delle nomine all' 1 gennaio 1971.

Analogamente è avvenuto anche per gli anni successivi: infatti il

Ministero del lavoro ha bandito il concorso per il 1971 con decreto del

23 aprile 1975 (ord. n. 17/1979); l'Amministrazione dei Monopoli di

Stato ha bandito i concorsi relativi ai posti degli anni 1972, 1973 e

1974 con separati decreti tutti datati però 24 settembre 1975 (ord.

nn. 524/1978; 525/1978 e 526/1978) e con decreto dell'8 marzo 1976 ha

bandito quello relativo ai posti dell'anno 1975 (ord. n. 527/1978). In

ogni caso-ovviamente-sono state sempre lasciate ferme le decorrenze

delle nomine dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale le

vacanze si erano verificate.

Nel frattempo, però, le stesse Amministrazioni avevano provveduto

ad effettuare gli scrutini e le promozioni ai sensi dell'art. 15 con la

dovuta tempestività, sicché, sempre in linea di fatto, è avvenuto

che, quando sono stati banditi i concorsi ex art. 16 (impugnati dinanzi

al giudice amministrativo e che hanno dato luogo al presente giudizio

incidentale di legittimità costituzionale), già erano stati promossi

alla qualifica di direttore di sezione vari impiegati i quali, in

prosieguo di tempo, hanno veduto inserirsi nel ruolo, con una

anzianità anteriore, altri dipendenti, e precisamente coloro i quali

avevano superato gli esami in parola: ma costoro, come si è detto,

aveva diritto a conseguire la nomina con la decorrenza 1 gennaio 1971

(e, per qualcuno, 1 gennaio 1972, 1973, 1974, 1975 o 1976), non avendo

rilievo alcuno, ai fini del presente giudizio, il ritardo

dell'Amministrazione nello eseguire le procedure.

Nella specie si tratta solo della necessaria regolarizzazione di

una situazione anomala creata dalla P.A. e la cui legittimità,

ovviamente, può essere sindacata solo dal giudice amministrativo.

Ne consegue che l'art. 150, terzo comma, non ha violato le norme

costituzionali richiamate e ciò anche a prescindere dal considerare

che, in ogni caso, la retroattività è vietata dalla Costituzione solo

in materia penale, e questa Corte ha ritenuto che per le restanti

materie la osservanza del principio è rimessa alla prudente

valutazione del legislatore, sempre che la retroattività non

comporti-evenienza che nella specie non ricorre-la violazione di uno

specifico precetto costituzionale (cfr. sentenza n. 194 del 1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, primo, secondo e nono comma, e dell'art. 150 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077

("Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato")

nonché dell'art. 11, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249

("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), così come

modificato dall'art. 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 ("Modifiche

ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249"), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con le ordinanze del

TAR del Lazio indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI- GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari