Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1976 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7

(espropriazioni per cause di pubblica utilità non riguardanti opere a

carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1973

dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra

il Comune di Trento e De Maffei Maria e Giacomo, iscritta al n. 378 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973 e nel Bollettino ufficiale della

Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 28 maggio 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente della Giunta regionale del

Trentino-Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1975 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti;

udito l'avv. Vitaliano Lorenzoni, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento di regolamento di competenza

promosso da De Maffei Maria ed altri nei confronti del Comune di

Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 aprile 1973,

ha sollevato, con riferimento all'art. 108, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio

1956, n. 7, concernente espropriazioni per causa di pubblica utilità

non riguardanti opere a carico dello Stato.

Secondo la Corte suprema, la norma impugnata, che devolve il

giudizio di opposizione alla stima, alla autorità giudiziaria

competente "per valore e territorio", graduando la competenza per

valore a conoscere della controversia fra conciliatore, pretore e

tribunale, contrasta con il sistema della competenza inderogabile del

tribunale sancito dalla legge statale, in violazione dell'art. 108,

primo comma, della Costituzione che riserva alla legge statale le norme

sull'ordinamento giudiziario e sulla magistratura affinché,

nell'ambito del territorio nazionale, gli stessi diritti siano

tutelati dinanzi a giudici della stessa natura e di pari grado.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Con deduzioni depositate fuori termine il 10 gennaio 1974, si

è costituito in giudizio il Comune di Trento chiedendo che sia

dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

È inoltre intervenuto ritualmente in giudizio il Presidente della

Giunta regionale del Trentino-Alto Adige che, con atto di intervento e

deduzioni del 5 settembre 1973, chiede che la questione proposta dalla

Corte di cassazione sia dichiarata infondata. In proposito la difesa

della Regione osserva che la formula "avanti l'autorità giudiziaria

competente per valore e per territorio", ha l'unico scopo di rinviare

l'interprete alla sede legislativa appropriata che è il codice di

procedura civile e costituisce espressione rispettosa delle competenze

statali in materia di ordinamento giudiziario. Considerato in diritto :

1. - Va preliminarmente dichiarata inammissibile per tardività la

costituzione in giudizio del Comune di Trento, stante che il deposito

delle sue deduzioni è stato effettuato il 10 gennaio 1974 e quindi

oltre il perentorio termine di 20 giorni (previsto dagli artt. 25,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),

decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rimessione

nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 14 novembre 1973.

2. - La Corte di cassazione denuncia la illegittimità

costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Trentino-Alto

Adige 17 maggio 1956, n. 7, nella parte in cui stabilisce che il

giudizio di opposizione alla stima per la determinazione della

indennità di espropriazione è deferito all'autorità giudiziaria

competente "per valore e territorio". Ora, poiché quest'ultima

proposizione normativa, per quanto concerne il valore, non può avere

altro significato se non quello che la competenza a decidere in materia

spetta al pretore o al tribunale, secondo i limiti stabiliti dalla

legge processuale, il giudice a quo ritiene che esso contrasti con i

criteri di determinazione della competenza che, nelle controversie

relative all'ammontare della indennità, sono stati desunti dalla legge

fondamentale 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione per

pubblica utilità, e alla stregua dei quali si è ritenuto, per antica

e consolidata giurisprudenza, che tale competenza appartenga, ratione

materiae, al tribunale. (Ora però alla Corte di appello, a seguito

della legge 27 giugno 1974, n. 247).

Dal contrasto così delineato, deriverebbe la illegittimità della

normativa regionale che, disponendo in ordine alla ripartizione della

competenza giurisdizionale in modo difforme dalla legge nazionale,

violerebbe l'art. 108 della Costituzione, il quale dispone che le norme

sull'ordinamento giudiziario sono stabilite con legge.

3. - La suddetta questione è da ritenersi fondata.

Secondo l'orientamento di questa Corte (sent. n. 4 del 1956) anche

recentemente ribadito (sent. n. 112 del 1973), l'art. 108 della

Costituzione, nel riservare alla "legge" le norme sull'ordinamento

giudiziario e su ogni magistratura, si riferisce inequivocabilmente

alla sola legge dello Stato, alla quale compete in via esclusiva

disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio nazionale e nei

confronti di tutti (art. 3 Cost.), i mezzi e le forme di tutela

giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (artt. 24,

primo comma, e 113 Cost.).

Da tale fondamentale premessa non solo discende che in materia

giurisdizionale non spetta alle Regioni alcuna potestà legislativa, ma

deriva altresì che, nel disciplinare le materie rientranti nella

propria competenza legislativa, sia essa concorrente od esclusiva, gli

organi legislativi delle Regioni debbono astenersi dall'interferire con

la normativa, generale o speciale, dello Stato sull'ordinamento

giurisdizionale e sulla regolamentazione processuale dei giudizi

dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa.

Ciò posto, appare evidente che, nell'ambito della disciplina

regionale delle espropriazioni per causa di pubblica utilità contenuta

nella legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 1956, l'art. 34,

facendo riferimento, per il giudizio di opposizione alla stima, "alla

autorità giudiziaria competente per valore e territorio" introduce,

come criterio di determinazione della competenza in quel giudizio, il

parametro del valore, alterando il criterio della legge nazionale, la

quale, assegna le controversie relative alla indennità di

espropriazione a un giudice competente per ragione della materia.

Ben vero che l'espressione contenuta nella legge regionale sembra

limitarsi a rinviare, per la individuazione del giudice competente, ai

criteri generali del codice di procedura civile; questa circostanza,

però, non esclude che il citato art. 34 incida sull'ordine delle

competenze previsto dalla legge statale, perché anche il rinvio ai

principi generali costituisce una illegittima interferenza nella

materia giurisdizionale, quando l'istituto che si intende disciplinare

mediante il rinvio è regolato da un diverso e speciale criterio

sicuramente desumibile dalla legislazione statale.

Pertanto, la norma impugnata va dichiarata costituzionalmente

illegittima limitatamente alla proposizione "per valore e territorio",

che, alterando l'ordine della competenza giurisdizionale, determina il

contrasto con l'art. 108 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione nel presente

giudizio dei Comune di Trento;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge

regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, limitatamente alla

espressione "per valore e territorio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari