Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1971

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/04/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 28 dicembre 1970, depositato in cancelleria il

7 gennaio 1971 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1971, per

conflitto di attribuzione sorto per effetto del decreto 19 giugno 1970

del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia che

autorizzava il Comune di Udine all'occupazione d'urgenza di un'area

intestata al Demanio dello Stato - ANAS.

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Michele Fragali;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 28 dicembre 1970 il Presidente del Consiglio dei ministri

ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione avverso il decreto 19

giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia

Giulia, che autorizzava il Comune di Udine all'occupazione di urgenza

dell'area sita in Udine accatastata al foglio' 40 mappale 256,

intestata al Demanio dello Stato, Azienda nazionale autonoma della

strada, per la costruzione da parte del Comune e con contributo

regionale, di un centro ambulatoriale ed igienico sanitario.

Il ricorso rileva che l'area predetta, con decreto prefettizio 15

ottobre 1953, n. 55840, era stata espropriata a favore del Demanio

dello Stato per sede di strada e per la costruzione dei locali

dell'ANAS, sezione staccata di Udine. Le opere non sono state ancora

eseguite per temporanea indisponibilità di fondi, e il decreto

regionale si presenta come ablatorio della destinazione statuale

dell'area, che la Regione non è competente a modificare. La

declassificazione dei beni demaniali deve essere dichiarata dal

Ministero delle finanze, al quale spetta altresì la vigilanza della

destinazione dei beni patrimoniali statali; e l'area di cui si tratta

non è fra i beni patrimoniali attribuiti o trasferiti alla Regione in

base agli artt. 55 e 56 dello Statuto.

Si rileva inoltre che, pur essendo vero che la Regione ha potestà

legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità non

riguardante opere a carico dello Stato, questo potere non potrebbe

essere esercitato riguardo ad un bene espropriato per la costruzione di

un'opera pubblica da parte dello Stato; il decreto regionale viene ad

arrestare l'iter procedimentale e sostanziale di una espropriazione

dello Stato, che è competente in via esclusiva per le opere a suo

carico, da eseguire nella Regione. Questa competenza sarebbe cessata

solo se si fosse disposta la retrocessione del bene a colui al quale

era stato espropriato; il decreto regionale, fondato sul diritto a tale

retrocessione il cui accertamento è di competenza dell'autorità

giudiziaria, viola anche la riserva della competenza statale in materia

di giurisdizione.

2. - Il Presidente della Regione eccepisce l'inammissibilità del

ricorso perché ritiene che le censure mosse al provvedimento regionale

riguardano la legittimità dello stesso, e non la spettanza del potere

esercitato dalla Regione, alla quale competono, ai sensi dell'art. 30

d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, tutte le attribuzioni degli organi

statali in materia di espropriazione per pubblico interesse e di

occupazione temporanea e d'urgenza riguardo alle opere non a carico

dello Stato: nella specie, il decreto impugnato riguardava un'opera

sanitaria deliberata dal Comune di Udine e a carico dello stesso. Non

è esatto, secondo il Presidente della Regione, che il decreto in esame

ha dismesso l'area dal demanio o dal patrimonio indisponibile dello

Stato: la tipicità dell'atto autorizzativo dell'occupazione di urgenza

esclude che questo possa confondersi con un atto di dismissione della

demanialità. La Regione può espropriare beni dello Stato senza che ne

derivi usurpazione dei poteri statali.

Nel merito il Presidente della Regione esclude che il bene di cui

ha ordinato l'occupazione faccia parte del patrimonio' indisponibile o

del demanio statale. Era destinato all'esecuzione di un'opera pubblica

di interesse statale; ma è giurisprudenza che, fino a quando l'opera

non sia ultimata e adibita all'uso, il bene espropriato appartiene al

patrimonio disponibile. Non conta che l'area non sia stata ancora

trasferita alla Regione: da una omissione non può derivare al bene una

qualificazione di contrasto con la realtà, e, del resto, il d.P.R. 31

ottobre 1967, n. 1401, che contiene norme di attuazione statutaria per

il trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali

disponibili, comprende, anche per sua espressa disposizione, tutti

quegli altri beni immobili situati nel territorio regionale,

l'appartenenza dei quali al patrimonio disponibile dello Stato, con

riferimento alla data del 16 febbraio 1963, venga in prosieguo

accertata con provvedimento giurisdizionale o con provvedimento

dell'autorità amministrativa a norma dell'art. 829 del codice civile.

Non si vede poi come il provvedimento impugnato possa incidere,

arrestandone l'iter, su una espropriazione statale: il procedimento

iniziato dallo Stato si concluse con l'emanazione del decreto di

espropriazione e solo è vero, per un verso, che l'opera non è stata

eseguita entro il termine indicato nel decreto di approvazione del

prefetto e, per altro verso, che il proprietario espropriato non ha

esercitato entro il termine di prescrizione il suo diritto alla

retrocessione.

3. - Il 28 gennaio 1971 il Presidente del Consiglio dei ministri

presento istanza di sospensione del provvedimento regionale; ma tale

sospensione fu disposta dalla Regione di propria autorità, e il

procedimento incidentale non ebbe più corso.

Nel giudizio principale entrambe le parti hanno presentato memorie,

nelle quali ciascuna ha ribadito ed illustrato i propri punti di vista

ed ha ritenuto l'infondatezza delle prospettazioni della controparte.

4. - All'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 i difensori hanno

confermato le rispettive tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Si è fatta questione fra le parti circa il contenuto del

ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio: se cioè esso deduca

invasione di una sfera di competenza statale o vizi di legittimità

dell'atto amministrativo impugnato.

La Corte ritiene che, a prescindere da tale indagine, è la stessa

natura del bene oggetto dell'atto predetto che impedisce di scorgere,

nella specie, gli estremi di un conflitto di attribuzione.

2. - La Regione aveva autorizzato l'occupazione di urgenza di

un'area che, nel 1953, il prefetto di Udine aveva espropriato per la

costruzione di un edificio da destinare ad uffici dell'ANAS e per

l'apprestamento di una strada di accesso a tale edificio.

L'espropriazione era rimasta senza seguito; e pertanto, quando

intervenne il provvedimento regionale che autorizza il Comune di Udine

ad occupare l'area predetta, la destinazione demaniale non si era

realizzata. L'area doveva dunque ritenersi di patrimonio statale

disponibile, perché com'è noto, i beni immobili destinati

dall'amministrazione all'esecuzione di un'opera pubblica, solo dopo

l'ultimazione dell'opera acquistano un carattere, a seconda dei casi,

demaniale o indisponibile. Né toglie la qualifica di disponibilità il

fatto che il d.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, non ha compreso l'area di

cui si tratta fra i beni immobili che, avendo quella qualità, in base

allo Statuto regionale, dovevano trasferirsi alla Regione; tale decreto

contiene una riserva per quegli altri beni la cui appartenenza al

patrimonio disponibile dello Stato si fosse accertata successivamente

con riferimento al 16 febbraio 1963.

L'amministrazione statale non poteva dunque esplicare, sull'area di

cui si tratta, altro che poteri iure privatorum, perché i beni

disponibili che le appartengono, pur essendo soggetti ad un regime di

gestione particolare ai fini della loro utilizzazione e ad un

particolare regime formale quanto alla loro destinazione ed

alienazione, per ogni altro aspetto non sfuggono all'imperio del codice

civile, soprattutto circa la natura del rapporto fra l'amministrazione

e i beni, che è rapporto di proprietà. Non v'è perciò, riguardo ad

essi, esercizio di potestà pubbliche, le sole implicabili in un

conflitto di attribuzione; che coinvolge infatti poteri dello Stato o

poteri delle regioni inerenti a sfere di competenza assegnate dalla

Costituzione (sentenze 19 gennaio 1957 n. 17 e 17 giugno 1970, n. 110).

Non rientra nella competenza costituzionale dello Stato o delle regioni

né l'esercizio dei diritti dominicali su un bene appartenente al loro

patrimonio disponibile né la vigilanza che gli organi dello Stato o

delle regioni debbono esercitare per evitare che siano adibiti ad uso

pubblico beni eccedenti al bisogno, come è prescritto nell'art. 18 del

r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione,

proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri il 28 dicembre 1970,

avverso il decreto 19 giugno 1970 del Presidente della Giunta regionale

del Friuli-Venezia Giulia, che autorizzava il Comune di Udine

all'occupazione d'urgenza dell'area in detto decreto descritta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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