Corte costituzionale

Sentenza n. 81/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1958 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 marzo

1954, n. 68, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1957 dalla

Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli su ricorso di

Cenzato Giuseppe, iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1957 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 30

novembre 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1958 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il

Presidente del Consiglio dei Ministri e per l'amministrazione

finanziaria.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sul

patrimonio, Cenzato Giuseppe denunciava, nel termine fissato dal T.U.

approvato con D.L.C.P.S. 11 ottobre 1947, n. 1131, all'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette di Napoli, un patrimonio di L.

12.489.974, quale imponibile nei suoi riguardi alla data del 28 marzo

1947.

L'Amministrazione finanziaria procedeva alla rettifica di tale

denuncia e all'accertamento di un imponibile di L. 149.905.500,

facendo eseguire la notificazione della rettifica stessa in data 20

dicembre 1955.

Contro tale rettifica proponeva ricorso il Cenzato alla Commissione

distrettuale delle imposte dirette di Napoli e, all'udienza del 9

luglio 1957, deduceva la illegittimità costituzionale della legge 27

marzo 1954, n. 68, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria

aveva proceduto alla rettifica, chiedendo che in conseguenza gli atti

venissero trasmessi alla Corte costituzionale.

La Commissione suddetta accoglieva l'istanza dell'interessato in

una elaborata ordinanza, in cui i motivi di illegittimità

costituzionale della legge denunciata venivano indicati negli artt. 2 e

23 della Costituzione, nonché nell'articolo 11 delle disposizioni

sulla legge in generale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata in data 1 e 4 ottobre al

ricorrente Cenzato Giuseppe, all'Ufficio distrettuale delle imposte

dirette di Napoli, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ne

veniva data comunicazione alla Presidenza della Camera e del Senato.

L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del

Consiglio, interveniva in giudizio il 24 ottobre 1957 e, in data 4

dicembre 1957, si costituiva nell'interesse della Amministrazione

finanziaria. Considerato in diritto :

E'superfluo indugiarsi preliminarmente sulla questione relativa al

carattere di organi giurisdizionali delle Commissioni tributarie, nel

novero delle quali va compresa la Commissione che ha emesso l'ordinanza

di rinvio, giacché tale carattere è stato riconosciuto con costanti

precedenti pronunzie di questa Corte (da ultimo sent. 41 del 1 marzo

1957), in conformità, del resto, alla giurisprudenza delle Sezioni

unite della Corte di cassazione.

Non ha neppure rilevanza la mancata specificazione, nella ordinanza

di rinvio, delle disposizioni della legge impugnata, di cui viene

denunciata la illegittimità costituzionale, poiché non può sorgere

incertezza che si intende impugnare le norme contenute negli artt. 1 e

5 riguardanti la proroga dei termini di rettifica, tenendo presente la

intitolazione della legge e il carattere del tutto accessorio e

secondario degli altri tre articoli.

Venendo all'esame dei singoli motivi dedotti nella ordinanza a

conforto della pretesa illegittimità costituzionale della legge di cui

trattasi, deve essere anzitutto escluso ogni fondamento alla dedotta

violazione dell'art. 2 della Costituzione, il quale concerne la

enunciazione dei diritti inviolabili e fondamentali dell'uomo, come fu

detto da questa Corte nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, senza

alcun riferimento né diretto né indiretto alla materia tributaria.

Del pari destituito di ogni attendibilità è il riferimento

all'art. 23 della Costituzione, il quale stabilisce che qualsiasi

prestazione personale o patrimoniale non può essere imposta se non in

base alla legge.

Ora, nel caso in esame, tanto l'imposta, quanto i provvedimenti di

proroga sono stati tutti adottati con legge.

Resta da prendere in esame il terzo motivo con cui viene denunziata

la violazione del principio della irretraottività delle leggi in

generale e, in specie, delle leggi finanziarie, per quanto riguarda il

termine entro cui l'amministrazione finanziaria ha il potere di

procedere a rettifiche o di colmare le lacune delle denunce degli

interessati.

Deve essere a questo proposito considerato che, mentre le leggi con

cui si statuiva una proroga al termine fissato per l'accertamento

suppletivo da parte della finanza vennero sempre emanate prima della

scadenza del termine stesso, la legge impugnata venne emanata quando il

termine dell'ultima proroga (fissato con legge 22 novembre 1952, n.

1847, al 31 dicembre 1953) era già scaduto; e la legge impugnata, con

l'art. 5, nel fissare al 31 dicembre 1955 il nuovo termine, riconosce

espressamente che la legge ha vigore dal 1 gennaio 1954, stabilendo

così una saldatura retroattiva alla serie delle proroghe.

Ma questo rilievo, che viene proposto in relazione all'art. 11

delle disposizioni della legge in generale, non ha fondamento in una

corrispondente disposizione della Costituzione, la quale, all'art. 25

pone il divieto della retroattività limitatamente alla legge penale.

Il che, come questa Corte ha avuto già modo di affermare (sent. n. 118

del 2 luglio 1957), non esclude che, per le leggi finanziarie, la

retroattività possa determinare un contrasto con altri precetti della

Costituzione.

Né sarebbe possibile riallacciare, nella specie, il divieto della

retroattività delle leggi in generale e, in specie, delle leggi

tributarie all'art. 53 della Costituzione, per l'effetto retroattivo

che sarebbe stato riconosciuto all'accertamento degli elementi e

requisiti inerenti all'imposta di cui trattasi, poiché sotto questo

profilo la disposizione costituzionale, di cui si lamenterebbe la

violazione, non è stata denunciata né direttamente, né

indirettamente nell'ordinanza di rinvio.

E, d'altra parte, la data a cui si riferisce l'accertamento del

patrimonio su cui deve gravare l'imposta è quella fissata nella legge

originaria istitutiva dell'imposta stessa e non già nella legge

impugnata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza 9 luglio

1957 della Commissione distrettuale delle imposte dirette di Napoli,

sulla legittimità costituzionale della legge 27 marzo 1954, n. 68, in

riferimento alle norme contenute negli artt. 2 e 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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