Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/03/1996 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

citata

  • art. 5-bislegge 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie

di competenza provinciale) promosso con ordinanza emessa il 25 luglio

1995 dalla Corte di appello di Trento nel procedimento civile

vertente tra Martinoli Sirina e Provincia autonoma di Bolzano,

iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi gli avv.ti Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di

Bolzano.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 25 luglio 1995 - emessa in un giudizio di

opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo di un suolo

edificatorio, effettuata in applicazione dell'art.8, primo comma,

della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 -

l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto

con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione, 4 e 8 dello statuto del

Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 5-bis del decreto-legge 11

luglio 1992, n. 333, inserito in sede di conversione dalla legge

statale 8 agosto 1992, n.359.

Secondo il giudice a quo il criterio indennitario, per

l'espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione

provinciale denunciata (in relazione al "giusto prezzo che ...

avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di

compravendita ridotto del 25%") sarebbe infatti ora incompatibile con

la ben più restrittiva disciplina statuale - basata sul criterio

della semisomma del valore venale e di quello dominicale ex artt. 24

e ss. d.P.R. n. 917 del 1986, con ulteriore riduzione del 40%,

introdotta dal citato art. 5-bis anche al fine di recuperare alla

collettività il plusvalore del fondo espropriato, frutto di

investimenti economici pubblici e di favorevoli valenze dell'assetto

urbanistico.

E tale incompatibilità - non rimossa dalla Provincia nel termine

(6 mesi) e con il procedimento all'uopo previsto dall'art. 2 della

nuova normativa di attuazione dello statuto di autonomia -

determinerebbe appunto l'incostituzionalità sopravvenuta, in

riferimento ai parametri suindicati, della disposizione impugnata,

per contrasto con normativa di grande riforma economico-sociale,

quale quella sub art. 5-bis cit., di obbligatoria osservanza anche

per le regioni e le provincie autonome titolari, in materia, di

competenza legislativa primaria: come confermato dalla recente

sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1995 (di cui chiede in

sostanza il giudice a quo di fare applicazione anche nella

fattispecie), che ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni

legislative della Regione siciliana sulla determinazione della

indennità di esproprio di suoli edificatori per (sopravvenuta)

incompatibilità, appunto, con lo ius superveniens nazionale.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito il

Presidente della Provincia di Bolzano che, in linea pregiudiziale,

ha eccepito l'inammissibilità dell'odierna impugnativa incidentale

per l'effetto preclusivo, a suo avviso, discendente dalla mancata

proposizione dell'impugnativa principale, nel quadro del meccanismo

di adeguamento della legge provinciale previsto dall'art. 2 del

d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, di attuazione dello statuto di

autonomia.

Ha dedotto inoltre, in via subordinata, l'infondatezza nel merito

della questione sollevata sul rilievo che la legge provinciale in

discussione - con il previsto abbattimento del 25% del valore venale

dell'area espropriata ai fini della determinazione del correlativo

indennizzo - avrebbe di fatto anticipato (risultando così in

sintonia e non già in contrasto con) il nucleo centrale della

riforma economico-sociale introdotta dalla sopravvenuta legge statale

8 agosto 1992, n. 359, a suo avviso rappresentato dallo sganciamento

della predetta indennità dal valore venale integrale del fondo

ablato, con ripudio del criterio di cui al previgente art. 39 della

legge n. 2359 del 1865.

Ha eccepito, infine, in sede di discussione orale, un ulteriore

profilo di inammissibilità per irrilevanza della questione nel

processo a quo, sul rilievo che la vicenda espropriativa si sarebbe,

nella specie, conclusa prima della entrata in vigore della citata

legge n. 359 del 1992. Considerato in diritto

1. - Viene denunciato, dalla Corte di appello di Trento, l'art. 8,

primo comma, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991,

n. 10 - che assume a parametro di determinazione dell'indennizzo

espropriativo il valore venale del bene con un abbattimento del 25% -

dubitandosi che detta norma sia divenuta costituzionalmente

illegittima, in riferimento agli artt. 3, 5, 42 della Costituzione,

oltreché 4 e 8 dello statuto di autonomia, per contrasto con la

sopravvenuta normativa statuale di grande riforma di cui all'art.

5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, inserito in sede di

conversione dalla legge n. 359 del 1992 - che introduce una ben più

riduttiva disciplina di liquidazione di quell'indennizzo - alla quale

la Provincia non si è spontaneamente "adeguata" ai sensi e nel

termine di cui all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto

(d.lgs. n. 266 del 1992).

2. - Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla Provincia.

2.1. - La prima eccezione ha riguardo - come in narrativa detto -

proprio al riferito meccanismo di adeguamento della legge provinciale

di cui all'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto di

autonomia "concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e

leggi regionali e provinciali ....".

La succitata disposizione - nel prevedere testualmente che "... la

legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi

e limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e recati

da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla

pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale ..." e che,

decorso il termine di cui sopra, "le disposizioni non adeguate

.. possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai

sensi dell'art. 97 dello statuto, per violazione di esso ... entro 90

giorni" - effettivamente si ispira (come non a torto sottolineato

quindi dalla Provincia) a ragioni di ulteriore valorizzazione della

autonomia speciale degli indicati enti territoriali attraverso la

sostituzione del meccanismo caducatorio sub art. 10 della legge n.

62 del 1953 con un ricorso principale di nuovo tipo (ma riconducibile

alla previsione della richiamata norma statutaria e quindi fruente di

quella copertura costituzionale) proponibile, per incostituzionalità

sopravvenuta, solo in esito al decorso di un termine di tolleranza

all'interno del quale è consentito all'ente interessato di

"adeguare" spontaneamente la propria legislazione, continuandosi nel

frattempo ad applicare le disposizioni previgenti.

Ma ciò che dal meccanismo istituzionale così congegnato non è

consentito inferire è proprio il corollario cui la Provincia,

viceversa, lega la prima eccezione di inammissibilità e cioè - come

conclusivamente essa afferma - che ove il Presidente del Consiglio

dei ministri non abbia (come nella specie) impugnato in termini la

legge (regionale o) provinciale "non adeguata", resterebbe preclusa

la prospettabilità di questioni incidentali nei riguardi della legge

medesima, "dovendo il giudice ordinario restare fuori da questo

dialogo istituzionale".

Una tesi del genere - che si risolverebbe nella attribuzione di una

vis rinforzata alla legge provinciale (o regionale) non impugnata in

via principale - è stata, in realtà, pur prospettata nel corso dei

lavori della Commissione paritetica per la redazione delle norme di

attuazione di cui all'art. 107 dello statuto (vedi verbale della

seduta 13 marzo 1991), ma ad essa fu prontamente ed esattamente

replicato che l'abolizione del controllo diffuso dei giudici comuni,

oltre a sopprimere una garanzia, si sarebbe posta irrimediabilmente

in contrasto con il dettato costituzionale.

E non a caso quindi nel testo finale dell'art. 2 in esame si trova

ribadito che "si applicano altresì la legge costituzionale 9

febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87",

vale a dire le disposizioni che appunto prevedono e disciplinano

l'incidente di costituzionalità.

La questione odierna deve considerarsi per ciò ritualmente

sollevata.

2.2. - Del pari va respinta anche la successiva eccezione di

irrilevanza alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa

Corte per cui non può rimettersi, in questa fase, in discussione il

giudizio di rilevanza quando esso risulti - come nella specie - non

implausibilmente motivato dal giudice a quo.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Il carattere di legge statale di grande riforma è già stato

riconosciuto all'art. 5-bis introdotto dalla legge n. 359 del 1992,

che ha ridefinito il criterio di liquidazione dell'indennizzo

espropriativo (anche al fine di recuperare alla collettività il

plusvalore del fondo espropriato), sia (implicitamente) dalla

sentenza n. 283 del 16 giugno 1993 - con cui sono state, tra l'altro,

respinte plurime censure di incostituzionalità formulate avverso la

norma medesima - sia (esplicitamente) dalla successiva pronunzia n.

153 dell'8 maggio 1995 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di leggi regionali siciliane proprio per la ragione

che il criterio indennitario ivi stabilito non più rispondeva a

quello introdotto dalla "norma fondamentale" del citato art. 5-bis.

La stessa Provincia di Bolzano, in definitiva, non contesta una

tale valenza della richiamata disciplina statuale, ma -

individuandone il nucleo centrale nel disancoraggio della misura

dell'indennizzo espropriativo da quella del valore venale del bene

espropriato - ne desume l'inesistenza di un effettivo contrasto tra

detta legge e la precedente propria normativa che, con la prevista

decurtazione del 25%, avrebbe anticipatamente attuato un analogo

sganciamento della indennità in questione dal prezzo di mercato dei

suoli.

Un tale rilievo non può però condividersi, perché basato su una

interpretazione arbitrariamente riduttiva, e per ciò errata, della

norma di riforma.

Questa infatti - a differenza dalla disposizione provinciale in

comparazione - non si limita a prevedere un mero indice di

abbattimento del valore venale. Essa, invece, introduce un differente

e più complesso sistema di determinazione dell'indennità,

risultante dalla concorrenza di più fattori complementari, e quindi

non un mero correttivo del precedente criterio ma un altro criterio,

nella conformazione del quale è proprio la combinazione prescelta

tra i vari elementi (positivi e negativi) del meccanismo liquidatorio

che è, nel suo complesso, coessenziale all'obiettivo perseguito dal

legislatore statale di determinare l'indennizzo espropriativo in

misura particolarmente contenuta nella attuale congiuntura economica.

Il denunziato art. 8, primo comma, della legge provinciale 15

aprile 1991 n. 10 - recante un criterio indennitario molto più

oneroso per l'amministrazione e comunque notevolmente difforme da

quello introdotto dall'art. 5-bis inserito dalla sopravvenuta legge

n. 359 del 1992 - risulta pertanto in contrasto con gli artt. 4 e 8

dello statuto speciale di autonomia che impongono alla legislazione

regionale e provinciale, anche primaria od esclusiva, il rispetto del

limite della normativa statuale di riforma economico-sociale. E per

la violazione appunto dei predetti parametri statutari (assorbita

rimanendo ogni altra censura) la norma medesima va dichiarata quindi

costituzionalmente illegittima in parte qua.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,

della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10

(Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie

di competenza provinciale), nella parte in cui determina l'indennità

di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito

dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 inserito

dalla legge statale 8 agosto 1992, n. 359.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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