Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 766/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 dicembre

1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale

delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento

autonomo) e dell'art. 12, d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 conv. nella

legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante

misure urgenti per l'Università) promosso con l'ordinanza emessa il

15 novembre 1979 dal T.A.R. del Piemonte sul ricorso proposto da

Longo Mario e Ministeri della Pubblica Istruzione e del Tesoro ed

altro iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1980;

Visto l'atto di costituzione di Longo Mario nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato Giovanni Cassandro per Longo Mario e l'Avvocato

dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 15 novembre 1978 il T.A.R. per il Piemonte - nel

corso di un giudizio promosso da un professore straordinario di ruolo

presso l'Università di Torino il quale, percependo lo stipendio

della quarta classe prevista dal quadro III, sez. A, delle tabelle

allegate al d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, aveva chiesto che gli

fosse riconosciuto

il diritto a percepire una retribuzione proporzionata a quella

spettante ai dirigenti statali della qualifica A - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost., del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e dell'art. 12 del

d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30 novembre 1973, n.

766), nella parte in cui determinano lo stipendio dei professori

universitari appartenenti alle classi dalla seconda alla quinta.

Nell'ordinanza si osserva che il D.P.R. n. 1079 del 1970 aveva

fissato lo stipendio delle cinque classi di professori universitari

di ruolo attribuendo a ciascuna un parametro (rispettivamente 825,

772, 609, 535 e 443) e moltiplicandolo per lire 7.350. Con la

sentenza n. 219 del 1975 la Corte costituzionale dichiarò

l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18

marzo 1968, n. 249 (come modificato dalla legge del 1970 n. 775) e 47

D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 "nella parte in cui, con le decorrenze

ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo

aventi diritto all'ultima classe di stipendio (parametro 825) il

trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro

825". Ne è derivato che il sistema retributivo stabilito dal D.P.R.

28 dicembre 1970, n. 1079 è stato modificato nel senso che ai

professori universitari di ruolo appartenenti alla 1ª classe spetta

la retribuzione annua lorda iniziale di L. 14.010.000 (anziché di

lire 6.063.750, come risultava dal calcolo parametrico).

Tale sentenza, secondo il T.A.R. del Piemonte, non ha comportato

alcun beneficio economico per i professori delle altre quattro classi

previste dal D.P.R. n. 1079, essendosi limitata - secondo le

possibili interpretazioni - per i professori della prima classe o a

mutare il valore base del parametro, ovvero a sganciare la loro

retribuzione dal sistema di calcolo parametrale. Pertanto, pur nella

costante identità del lavoro svolto, maturandosi l'anzianità per il

raggiungimento della prima classe, lo stipendio dei professori

universitari viene a risultare più che raddoppiato.

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale sistema sarebbe

irrazionale, essendo venuta meno, in seguito alla sentenza della

Corte costituzionale la gradualità della progressione economica dei

professori universitari, cosicché - per ricondurlo a razionalità -

gli effetti dell'aggancio retributivo operato dalla sentenza n. 219

del 1975 dovrebbero "in qualche modo riflettersi anche sulla

retribuzione di tutti gli altri professori universitari".

Secondo l'ordinanza di rimessione, la riconduzione del sistema

retributivo dei professori universitari a razionalità, potrebbe

essere effettuata dalla Corte costituzionale ricalcolando il valore

base per il quale moltiplicare i parametri ed assumendo come valore

base quello "risultante dalla divisione di L. 14.010.000 per 825".

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Al riguardo si sottolinea che la sentenza n. 219 del 1975, mentre ha

ritenuto che non possa essere eliminato lo sbocco per la carriera dei

docenti universitari al medesimo tetto retributivo stabilito per i

funzionari direttivi dello Stato, ha espressamente riconosciuto piena

discrezionalità al legislatore nella strutturazione della

progressione della carriera all'interno della categoria.

Si è costituita pure la parte privata, insistendo sulla

irrazionalità del trattamento retributivo previsto dalla normativa

impugnata, dopo la sentenza n. 219 del 1975, in quanto la differenza

retributiva tra la prima classe dei professori universitari e le

successive, a parità di funzioni, sarebbe irragionevole e

contrastante con gli art. 3 e 36 Cost. Ha chiesto, perciò, una

pronuncia d'illegittimità costituzionale pura e semplice, ovvero

manipolativa, in conformità del "suggerimento" dell'ordinanza di

rimessione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 36 Cost., del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e

dell'art. 12 del d.l. 1° ottobre 1973, n. 580 (conv. nella l. 30

novembre 1973, n. 766), nella parte in cui hanno determinato -

rispettivamente - la misura dello stipendio e dell'assegno annuo

pensionabile dei professori universitari appartenenti alle classi

retributive dalla seconda alla quinta.

Nell'ordinanza si osserva che la misura dello stipendio dei

professori universitari era stabilita dal d.P.R. n. 1079 del 1970

prevedendo cinque classi retributive, le quali, gradualmente, nel

corso di sedici anni, attraverso un sistema parametrico e un

moltiplicatore fisso, stabilivano aumenti retributivi da uno

stipendio iniziale di lire 3.256.050 (quinta classe), a lire

3.932.250 (quarta classe), 4.476.150 (terza classe), 5.674.200

(seconda classe), 6.063.750 (prima classe). Analoga gradualità era

prevista dal d.l. n. 580 del 1973, che aveva istituito un assegno

annuo pensionabile per i docenti universitari. Secondo il giudice a

quo, la razionalità intrinseca di tale sistema retributivo e la

sostanziale proporzionalità tra retribuzione e lavoro (attuata, in

relazione ad una prestazione di contenuto permanentemente identico,

con l'attribuzione ai docenti di aumenti limitati, rapportati al

crescere, col tempo, della loro esperienza), sarebbero venute meno

dopo la sentenza 17 luglio 1975, n. 219 di questa Corte. Con tale

sentenza è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli

artt. 16-bis della l. 18 marzo 1968, n. 249 (come mod. dalla l. n.

775 del 1970) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella parte in

cui, con le decorrenze ivi indicate, "non estendevano ai professori

universitari di ruolo, aventi diritto alla classe di stipendio più

alta, il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex

parametro 825". Tale declaratoria d'illegittimità ha comportato

l'aumento a 14.010.000 di lire dello stipendio dei professori

universitari appartenenti alla classe più alta, mentre lo stipendio

dei professori appartenenti alle altre classi, restando immodificato,

avrebbe reso il trattamento economico di questi ultimi gravemente

sperequato, tenuto conto dell'identità delle funzioni e dei doveri

di tutti i docenti, a prescindere dalla classe retributiva di

appartenenza.

Nell'ordinanza di rimessione si chiede una declaratoria

d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata, che

restituisca al sistema razionalità, attribuendo un nuovo valore al

moltiplicatore per il quale i parametri delle classi dalla seconda

alla quinta era previsto che fossero moltiplicati. Tale

moltiplicatore - tenuto conto dell'aumento dello stipendio dei

professori universitari della classe più alta, a lire 14.010.000 -

dovrebbe essere costituito dal valore risultante dalla divisione di

14.010.000 per 825.

2. - La parte privata, costituitasi, ha chiesto che questa Corte,

ove non ritenga di adottare una decisione additiva, come richiesto

nell'ordinanza di rimessione, si limiti a dichiarare l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate. Ha prospettato pure dubbi

d'incostituzionalità dell'art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980, che -

successivamente alla normativa impugnata - ha stabilito differenze

retributive tra professori a tempo pieno e professori a tempo

definito.

Tali domande, in parte diverse e in parte aggiuntive rispetto alle

prospettazioni dell'ordinanza di rimessione, in conformità della

costante giurisprudenza di questa Corte, non possono trovare

ingresso, in quanto l'oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale va determinato unicamente in base alle questioni

prospettate dal giudice a quo (da ultimo cfr. Corte cost. 30 luglio

1984, n. 239; 12 aprile 1978, n. 27).

3. - La questione sollevata dall'ordinanza di rimessione è

inammissibile. Con la sentenza n. 219 del 1975 la Corte

costituzionale affermò che ai docenti universitari doveva

attribuirsi "lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito

per i funzionari direttivi dello Stato", nel senso che ai professori

universitari, appartenenti alla classe retributiva più alta, dovesse

spettare una retribuzione pari a quella stabilita "per la qualifica

A, ed ex parametro 825" alle carriere direttive dello Stato. Peraltro

la Corte, in tale sentenza, espressamente ritenne riservata alla

discrezionalità del legislatore la strutturazione delle carriere dei

funzionari direttivi dello Stato e degli stessi docenti universitari,

prevedendo per questi ultimi anche la possibilità di fissare un

numero chiuso in relazione all'accesso all'ultima classe di

stipendio. Ne consegue che dalla decisione della Corte non può

trarsi, come invece afferma il giudice a quo, alcun elemento idoneo a

dare fondamento alla tesi dell'illegittimità, in riferimento agli

artt. 3 e 36 Cost., della normativa impugnata, nella parte in cui non

prevede per i professori delle classi dalla seconda alla quinta

retribuzioni pari a quelle derivanti dall'impiego di un nuovo

"moltiplicatore", determinato dal valore risultante dalla divisione

di L. 14.010.000 per 825. Infatti, una tale conclusione non può

essere tratta come conseguenza logica e necessitata della sentenza n.

219 del 1975 citata, poiché questa ha lasciato al legislatore ampio

margine d'intervento al riguardo, in concreto attuato con la

ristrutturazione della carriera economica dei docenti universitari,

contenuta nel d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed in successivi

provvedimenti (d.l. 27 settembre 1982, n. 681; l. 17 aprile 1984, n.

79; d.l. 11 gennaio 1985, n. 2). Da tale ampia discrezionalità

riservata al legislatore - esercitabile con interventi di contenuto

flessibile, in base a valutazioni che possono dare alla carriera

economica dei docenti universitari le più diverse articolazioni -

deriva l'inammissibilità della questione sollevata. È ius receptum

che decisioni additive (quale è quella richiesta con l'ordinanza di

rimessione) sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non

debba essere frutto, come nel caso di specie, di una valutazione

discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di

costituzionalità, sì che la Corte debba procedere ad un'estensione

logicamente necessitata. Quando invece si profili, come nella specie,

una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili

valutazioni, non è luogo all'intervento della Corte, spettando le

relative scelte unicamente al legislatore (Corte cost. 23 aprile

1986, n. 109; 3 marzo 1986, n. 39; 11 luglio 1984, n. 194).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (Nuovi stipendi, paghe e

retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato,

compreso quello ad ordinamento autonomo) e dell'art. 12 del d.l. 1°

ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università) conv. nella

l. 30 novembre 1973, n. 766, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in

riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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