Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi

primo e terzo, del codice civile (adozione speciale) promosso con

ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale per i minorenni di

Palermo, nel procedimento di opposizione allo stato di adottabilità

di Saladino Felice, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo

1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice

relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 il Tribunale per i

minorenni di Palermo sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del codice civile

per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata,

infatti, disponendo che l'adozione speciale è possibile solo nei

confronti di minore che non ha compiuto gli otto anni di età,

disciplinerebbe in modo ingiustificatamente deteriore la situazione dei

minori che hanno superato il detto limite e si trovano in stato di

abbandono per i quali è prevista solo la possibilità di ricorrere

all'affidamento familiare od all'adozione ordinaria, a strumenti che

offrirebbero una tutela non completa e non idonea ad appagare il

diritto di trovare una famiglia sostitutiva di quella legittima.

Essendo del tutto arbitrario fissare nell'età di otto anni il termine

ultimo per poter beneficiare dell'adozione speciale, la norma porrebbe

in essere una discriminazione correlata a "condizioni personali" e,

dunque, contrastante con l'espresso divieto stabilito dall'art. 3

della Costituzione.

Nella specie si trattava di minore nato a Palermo n 26 aprile 1966

nei cui confronti era stato dichiarato lo stato di adottabilità con

decreto emesso il giorno 11 luglio 1979, tenuto conto dei rapporti

assolutamente insignificanti che il medesimo intratteneva con la madre

e della irreperibilità del padre. Avverso tale decreto aveva proposto

rituale opposizione il Pubblico Ministero, in ragione appunto del

fatto che l'adottando aveva superato i limiti di età previsti dalla

legge.

L'ordinanza, regolarmente comunicata e notificata, veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 marzo 1980.

2. - Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo

l'infondatezza della questione. Il limite di età stabilito per

procedere ad adozione speciale sarebbe ragionevolmente collegato con

gli scopi e la disciplina dell'istituto. Il completo inserimento del

minore in una nuova famiglia e la correlativa rescissione dei vincoli

con la famiglia di origine sarebbe possibile e giovevole per il minore

stesso solo se effettuato in tenera età. Il sistema legislativo del

resto prevede ulteriori strumenti (affidamento, affiliazione, adozione

ordinaria) diretti a tutelare gli interessi anche affettivi del minore

in circostanze diverse, oltreché a fini ulteriori (nel caso

dell'adozione ordinaria, ad esempio, anche ad assicurare una

discendenza a persone che non hanno figli legittimi o naturali ed a

procurare all'adottato i conseguenti diritti successori).

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le

argomentazioni svolte. Considerato in diritto :

Il Tribunale per i minorenni di Palermo solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, del

codice civile, per contrasto con l'art. 3 (rectius, art. 3, primo

comma) della Costituzione, perché queste disposizioni stabiliscono

una diversa disciplina - in base alla condizione personale dell'età -

tra minori infraottenni ai quali può applicarsi l'istituto

dell'adozione speciale e minori che, avendo superato l'ottavo anno di

età, non possono fruire di questo tipo di adozione: di qui una

disparità di trattamento in ordine ad un istituto che offre una

tutela più completa al minore al fine del suo inserimento in una

famiglia sostitutiva di quella di origine.

La questione non è fondata. Infatti questa Corte non rinviene né

nell'ordinanza di rimessione né in altre pronunzie giurisprudenziali

motivi sufficienti per allontanarsi dalle valutazioni già espresse

nelle sentenze n. 145 del 1969 e n. 158 del 1971, sia pure a proposito

di fattispecie normative più specifiche nell'ambito della disciplina

in tema di età dell'adottando prevista dalla legge 5 giugno 1967, n.

431. Nelle citate sentenze si ammetteva senz'altro la possibilità che

l'adozione speciale fosse consentita "alle condizioni ed entro i

limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia

posto in essere in modo adeguato e razionale": atterrebbe poi al

merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina

fondata sul presupposto che i primi otto anni di età del minore

rappresentino il periodo più adatto per un buon inserimento nella

famiglia adottiva.

Ciò non esclude che, alla luce dell'esperienza maturata

nell'applicazione della legge n. 431 del 1967 e in sede di

coordinamento tra la disciplina dell'adozione ordinaria e quella

dell'adozione speciale, si riconsideri la normativa denunziata

estendendo a tutti i minori la tutela accordata dalla legge n. 431 del

1967; anche allo scopo di superare le difficoltà nascenti dal

contemporaneo abbandono di più fratelli, di cui solo alcuni in

possesso del requisito di età attualmente richiesto.

Ma interventi di questa natura competono evidentemente al

legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da prendere per

dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei

minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (ratifica ed esecuzione

a seguito della legge 22 maggio 1974, n. 357). L'art. 3 di questa

Convenzione contiene in particolare la significativa indicazione di un

limite massimo di età, allorché dichiara che l'accordo concerne

unicamente l'adozione di un minore il quale, nel momento in cui

l'adozione è richiesta, non abbia raggiunto l'età di 18 anni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile, questione

sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione

dall'ordinanza in epigrafe del Tribunale dei minorenni di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari