Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/01/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo e

secondo comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

art. 6, d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modifiche nella

legge 11 agosto 1972, n. 485, promosso con l'ordinanza emessa il 23

maggio 1978 dalla Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile

vertente tra Loi Mariangela e Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 dell'anno 1979;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con citazione notificata il 21 ottobre 1971 Loi Mariangela

conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Nuoro, l'I.N.P.S.,

chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a percepire gli assegni

familiari agricoli per la madre, convivente a carico.

Il giudice adito accoglieva solo parzialmente, con decorrenza

dall'1 luglio 1972, la domanda ritenendo che anteriormente a tale data

facevano difetto le condizioni di legge per la erogazione della

prestazione richiesta in quanto la madre dell'attrice era risultata

titolare di redditi misti (da pensione, da fabbricati e da coltivazione

di terreni) per un importo complessivo mensile (lire 28.936) superiore

al limite (lire 21.000 mensili) posto dall'art. 43 della legge n. 153

del 1969 come ostativo alla corresponsione degli assegni familiari per

il genitore a carico, limite diverso ed inferiore a quello (lire 30.000

mensili) posto dalla medesima norma per il caso di genitore titolare di

solo reddito da pensione.

La diversa quantificazione di detto limite - correlata alla natura

mista o di sola pensione del reddito - era poi venuta meno nelle more

del giudizio, avendone il d.l. 30 giugno 1972 n. 267 (convertito, con

modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485) fissato la misura

unica nella complessiva somma di lire 41.600 mensili, indipendentemente

dalla natura dei relativi proventi, sicché dalla data della cosl'

disposta innovazione poteva trovare accoglimento la domanda.

Avverso la sentenza proponeva appello la Loi, eccependo, fra

l'altro, l'incostituzionalità delle norme che avevano consentito il

parziale disconoscimento delle sue pretese.

La Corte d'Appello di Cagliari, in accoglimento dell'eccezione -

ritenuta rilevante perché l'eventuale caducazione di dette norme

avrebbe condotto al riconoscimento del diritto vantato dalla Loi anche

per il periodo anteriore all'l luglio 1972 -, sollevava la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 43, commi primo e secondo della

legge 30 aprile 1969 n. 153 e 6 del d.l. 30 giugno 1972 n. 267

(convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972 n. 485),

nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del genitore a carico non

derivanti esclusivamente da pensione, prevedevano un limite ostativo al

conseguimento del diritto agli assegni familiari diverso ed inferiore

rispetto a quello previsto per i redditi derivanti esclusivamente da

pensione.

Osservava che tale diversità si poneva in contrasto con il

principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'irrazionale

disparità di trattamento operata in danno di titolari di redditi

misti, nonché con l'art. 38 Cost., risultandone frustrata la garanzia,

posta in tale norma, di idonee provvidenze in favore dei cittadini

inabili e sprovvisti di mezzi.

Rilevava, in particolare, che la natura degli assegni familiari si

caratterizzava per la loro funzione integrativa del salario, in guisa

da porre in condizione il capo-famiglia di assolvere l'onere di

provvedere al mantenimento dei familiari a carico, sicché appariva

contraddittorio negarne l'erogazione per il genitore che goda di un

reddito inferiore a quello dallo stesso legislatore ritenuto, in

identiche condizioni, insufficiente all'autonomo sostentamento del

titolare.

L'ordinanza, emessa il 23 maggio 1978 ed iscritta al R. 0. n.

533/78, regolarmente comunicata e notificata, è stata pubblicata con

la Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1979, n. 24.

Nessuno si è costituito. Considerato in diritto :

La Corte d'Appello di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe (R. 0.

n. 533/78), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 43,

commi primo e secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione

degli ordinamenti pensionistici. e norme in materia di sicurezza

sociale) e dell'art. 6, D. L. 30 giugno 1972, n. 267 (Miglioramenti ad

alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali), convertito, con

modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, in riferimento agli

artt. 3 e 38 Cost..

L'art. 43 della legge n. 153 del 1969, prima della modificazione

avvenuta con le leggi successive che avevano, dal 1 luglio 1972,

unificato i limiti reddituali per il periodo anteriore alla detta data,

per l'erogazione degli assegni familiari a favore del genitore a carico

(nella specie, la madre della ricorrente), richiedeva la titolarità di

redditi misti (nella specie, da pensione, fabbricati e coltivazione

terreni) per un ammontare non superiore a lire 21.000 mensili, mentre,

per il reddito da sola pensione, il limite era di lire 30.000 mensili.

La Corte remittente, ricordata la funzione degli assegni familiari

come integrativa del salario, ha rilevato una ingiustificata ed

irrazionale disparità di trattamento in danno dei titolari di redditi

misti (violazione dell'art. 3 Cost.) e la frustrazione della garanzia

di idonee provvidenze in favore di cittadini inabili e sprovvisti di

mezzi (art. 38 Cost.).

La questione è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 128 del 1975, ha già ritenuto la

parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, tra le altre, anche delle norme ora denunciate,

considerando che:

a) il legislatore, in attuazione dell'art. 38 - secondo comma,

Cost., aveva realizzato, sia pure con gradualità nel tempo, il

miglioramento dei trattamenti pensionistici ed assistenziali con

riguardo all'assistenza di un coniuge a carico, stabilendo un importo

di reddito ritenuto insufficiente all'autonomo sostentamento della

persona a carico e ciò con riferimento alle esigenze minime di vita e,

ragionevolmente, non aveva potuto istituire una differenza di

trattamento in rapporto all'origine o provenienza del reddito;

b) per il periodo precedente non esisteva plausibile motivo che

potesse ragionevolmente spiegare la pretesa eccezione, in rapporto

all'origine pensionistica del reddito come causa giustificativa di una

elevazione del limite di legge e validi motivi che potessero sorreggere

una differenziazione in ragione della provenienza del reddito;

c) in altri termini, posto un limite come indice dell'insufficienza

del reddito del familiare per il suo mantenimento autonomo, rimaneva

del tutto irrilevante il riferimento alla natura ed alla provenienza

dei redditi.

In conclusione, la Corte affermava l'irrazionalità del diverso

trattamento attuato dalle disposizioni denunciate, con la distinzione

tra i redditi derivanti esclusivamente da pensione e quelli di altra

natura o provenienza, distinzione che, ormai, lo stesso legislatore

aveva abolito richiedendo, con il comma secondo dell'art. 6, un'unica

misura limite per i redditi o proventi di qualsiasi natura (art. 6 -

secondo comma del d.l. n. 267 del 1972, conv. in legge n. 485 del

1972).

Potendosi porre, a fondamento della decisione della fattispecie, le

stesse considerazioni innanzi richiamate, deve, quindi, dichiararsi la

parziale illegittimità dell'art. 43 - secondo comma, legge 30 aprile

1969, n. 153, per contrasto con il principio di eguaglianza sancito

dallo stesso art. 3 Cost..

Resta assorbita ogni altra considerazione in ordine alla denunciata

violazione dell'art. 38 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 43, secondo

comma, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, per ipotesi di

redditi del genitore a carico non derivanti esclusivamente da pensione,

stabilisce un limite ostativo al conseguimento del diritto agli assegni

familiari diverso da quello previsto per i redditi derivanti

esclusivamente da pensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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