Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1995 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.lgs. 375/1990
  • art. 2d.lgs. 375/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle

disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi

lavorati esteri), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1994

dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Macerata nel

procedimento penale a carico di Amalia Iorio e Antonella Capannari,

iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Amalia

Iorio e Antonella Capannari, denunciate per il reato di contrabbando

(art. 282, lettera f), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), il giudice

per le indagini preliminari della Pretura di Macerata ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del

decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375 (Adeguamento delle

disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi

lavorati esteri), in riferimento agli articoli 77, primo comma, e

102, primo e secondo comma, della Costituzione.

Le due disposizioni si riferiscono al delitto di contrabbando di

tabacchi lavorati esteri, punibile con la sola pena della multa ed

accertato fuori dagli spazi doganali. L'art. 1 prevede che

l'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato possa consentire

che chi è stato denunciato paghi, oltre che il tributo dovuto, una

somma da due a dieci volte il tributo stesso, determinata

dall'Amministrazione; il pagamento estingue il reato, ma non

impedisce l'applicazione della confisca dei tabacchi. L'art. 2

disciplina l'invio dei processi verbali ed i termini della procedura.

Il giudice per le indagini preliminari ritiene che questa

regolamentazione attribuisca una funzione giurisdizionale

all'autorità amministrativa, che avrebbe il potere esclusivo di

accertare e dichiarare l'estinzione del reato e di confiscare la

merce sequestrata.

Le norme denunciate, emanate in forza della delega concessa al

Governo con la legge 10 ottobre 1989, n. 349, eccederebbero i limiti

della delega, che prevedeva fosse attribuita all'Amministrazione dei

monopoli la definizione in via amministrativa e la "gestione dei

contesti" relativi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt.

1, secondo comma, e 4), ma non consentiva il conferimento di funzioni

giurisdizionali all'Amministrazione.

Ad avviso del giudice rimettente l'autorità giudiziaria sarebbe

stata privata delle sue funzioni, attribuite ad un organo della

pubblica amministrazione e da questo esercitate mediante atti tipici

e caratteristici della giurisdizione, quali la dichiarazione di

estinzione del reato e l'applicazione della misura di sicurezza

patrimoniale della confisca. La sottrazione alla magistratura

ordinaria della funzione giurisdizionale e l'istituzione di un

giudice speciale per questa categoria di reati contrasterebbero con

l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La rilevanza della questione di legittimità costituzionale

nel processo principale è motivata considerando che l'applicazione

delle norme denunciate non consentirebbe al giudice di emanare il

decreto di archiviazione per estinzione del reato, in accoglimento

delle richieste formulate dal pubblico ministero. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale riguarda gli

artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, che

adegua le disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto

tabacchi lavorati esteri. Le due disposizioni consentono di

estinguere i delitti di contrabbando, punibili con la sola pena della

multa, mediante il pagamento del tributo dovuto e di una somma

determinata, tra il minimo e il massimo legislativamente previsti,

dall'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato (art. 1);

disciplinano inoltre le modalità della definizione in via

amministrativa e di inoltro dei processi verbali (art. 2).

Il giudice rimettente ritiene che queste norme attribuiscano alla

pubblica amministrazione funzioni giurisdizionali. Il decreto

legislativo che le contiene eccederebbe i principi e criteri

direttivi fissati dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, che ha

attribuito al Governo, in base all'art. 76 della Costituzione,

l'esercizio della funzione legislativa e violerebbe l'art. 77, primo

comma, della Costituzione. Le stesse norme sarebbero in contrasto con

l'art. 102, primo e secondo comma, della Costituzione, perché

sottrarrebbero alla magistratura ordinaria ogni potere di

accertamento, attribuendo all'Ispettorato compartimentale dei

monopoli di Stato la funzione di dichiarare l'estinzione del reato di

contrabbando ed il potere di disporre una misura di sicurezza

patrimoniale, quale la confisca.

2. - La questione, in riferimento all'eccesso di delega, non è

fondata.

La legge n. 349 del 1989 ha conferito al Governo il potere di

adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione

delle disposizioni legislative in materia doganale, per la

riorganizzazione delle dogane ed in materia di contrabbando,

prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, che sia affidata

all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via

amministrativa e la gestione dei contesti per il contrabbando di

tabacchi lavorati esteri (art. 4).

Il decreto legislativo n. 375 del 1990 si è attenuto a tale

criterio. Esso ha modificato, rispetto alla disciplina preesistente,

la determinazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria

competenti alla definizione amministrativa dei reati di contrabbando

accertati al di fuori degli spazi doganali. La competenza è stata

sottratta alla direzione delle dogane ed attribuita all'Ispettorato

dei monopoli, senza modificare disciplina sostanziale e procedura

previste dagli artt. 326, 327 e 334 del testo unico delle

disposizioni legislative in materia doganale (d.P.R. 23 gennaio 1973,

n. 43).

L'innovazione apportata dal decreto legislativo n. 375 del 1990

rientra, quindi, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi

della delega.

3. - Neppure violati sono l'attribuzione della funzione

giurisdizionale alla magistratura ordinaria ed il divieto di

istituzione di giudici speciali (art. 102, primo e secondo comma,

della Costituzione).

L'ordinanza di rimessione non contesta la legittimità in sé

dell'istituto della conciliazione amministrativa, che si configura

come tradizionalmente e largamente accolto nel nostro diritto

(sentenza n. 104 del 1974), in un sistema che non esclude l'esistenza

di condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell'azione

penale. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda la ritenuta

attribuzione di funzioni giurisdizionali all'autorità

amministrativa, che vi provvederebbe in base ad una competenza e con

effetti che impedirebbero ogni valutazione e pronuncia da parte del

giudice investito della cognizione del reato.

Questo presupposto interpretativo è inesatto. Il provvedimento

dell'Amministrazione finanziaria, che ammette e definisce la

conciliazione, ha carattere amministrativo e non si conclude con una

pronuncia giurisdizionale, anche quando accerta ed attesta, quale che

sia la formula usata, l'avvenuta definizione della procedura. Gli

effetti del pagamento da parte del denunciato della somma

legittimamente determinata dall'autorità amministrativa consistono,

per legge, nella estinzione del reato di contrabbando. A seguito

della definizione in via amministrativa il procedimento penale non

può avere corso e deve essere archiviato. Ma l'autorità giudiziaria

non è vincolata alle valutazioni amministrative, potendo sempre

giudicare se la conciliazione era ammissibile, rientrando nei casi

consentiti dalla legge, e la relativa procedura sia stata

correttamente conclusa. Il giudice non è dunque privato del potere

di accertare l'estinzione del reato.

Quanto alla confisca, che l'autorità amministrativa dispone a

seguito della conciliazione, essa muove su di in piano diverso da

quello giudiziario e si atteggia ad istituto di carattere

amministrativo, che non invade le competenze giurisdizionali per

l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali nei casi previsti

dalla legge.

Non è stato quindi sottratto al giudice rimettente il potere di

emanare il decreto di archiviazione, richiesto dal pubblico

ministero, sulla base dell'accertamento dell'avvenuta estinzione del

reato a seguito della corretta applicazione della definizione in via

amministrativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375

(Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente

per oggetto tabacchi lavorati esteri), sollevata, in riferimento agli

artt. 77, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari della Pretura

di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: SPAGNOLI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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