Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo

comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme

per l'assetto e l'uso del territorio), promosso con ordinanza emessa

il 18 marzo 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

sul ricorso proposto da Benetti Arnaldo contro la Regione Veneto ed

altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Benetti Arnaldo e del Comune di

S.Vito di Leguzzano nonché l'atto di intervento della Regione

Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avv. Mario Alù per il Comune di S.Vito di Leguzzano,

l'Avv. Luigi Manzi per Benetti Arnaldo e l'Avv. Guido Viola per la

Regione Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento parziale

di uno strumento urbanistico, il Tribunale amministrativo regionale

per il Veneto, con ordinanza del 18 marzo 1993, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, terzo comma,

della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 che,

disponendo che "nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti

del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a

insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati", non

lascerebbe alcun margine di discrezionalità al comune, titolare

della funzione di pianificazione urbanistica, così ledendo il

principio di autonomia riconosciuto dagli artt. 5 e 128 della

Costituzione; l'esigenza di programmazione dell'uso del territorio da

parte del comune verrebbe, infatti, frustrata dalla norma impugnata

che imporrebbe di dare una determinata destinazione a certe aree a

prescindere dalle valutazioni dell'ente locale, le cui attribuzioni,

tra le quali quella di redigere i piani regolatori generali, sono

fissate da norme statali che si pongono come limite all'esercizio

delle funzioni legislative e amministrative della regione in materia

urbanistica.

La norma impugnata violerebbe, altresì, l'art. 97 della

Costituzione, perché inciderebbe sui canoni di condotta dell'ente

locale, condizionandone il concreto agire ed impedendogli di

determinarsi sulla base di considerazioni ponderate ed obiettive di

tutti gli interessi della comunità locale.

Infine, si profilerebbe un contrasto con l'art. 32 della

Costituzione, che tutela anche la salubrità dell'ambiente; questa

sarebbe nella specie compromessa dalla sottrazione al comune di

poteri programmatori in ordine a preesistenti insediamenti

produttivi, che possono presentare pericoli anche a causa della loro

ubicazione.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente della

Giunta regionale del Veneto, il quale ha eccepito la irrilevanza

della questione. All'uopo ricorda che, secondo il piano regolatore

generale, l'area del ricorrente nel giudizio principale risulta

vincolata a verde pubblico, nonostante che vi insista un insediamento

produttivo, e che detto vincolo, secondo il giudice a quo, sarebbe

stato reiterato rispetto alla previsione del precedente programma di

fabbricazione; rileva, quindi, che il TAR, dopo aver respinto la

prima e la terza censura del ricorso, che si appuntavano sulla

conferma e reiterazione di preesistenti vincoli, non si è nello

stesso modo pronunciato sul secondo motivo di ricorso che si fonda

sulle medesime ragioni di illegittimità di un vincolo reiterato;

ipotizza, pertanto, che la questione di illegittimità costituzionale

sia sollevata in modo artificioso e comunque senza una dimostrata

rilevanza per la decisione da assumere nel giudizio principale.

Nel merito sostiene la infondatezza della questione, contestando

che la norma regionale denunciata riduca i poteri del comune in

ordine alla zonizzazione del proprio territorio. Infatti la

disposizione, che definisce i contenuti delle zone urbanistiche di

tipo D, deve essere correlata all'art. 30 successivo che, nel dettare

la disciplina di tali zone territoriali, non impone al comune la

ricezione automatica degli impianti produttivi o industriali

esistenti, ma al contrario gli riconosce il potere di individuare gli

impianti che siano da confermare nella loro ubicazione e quelli che

non lo siano e per i quali la relativa area sia inclusa, come nella

specie, in una zona a diversa destinazione.

Le norme regionali ricordate, pertanto, lungi dal comprimere i

poteri del comune, ne ampliano l'area delle valutazioni e delle

ponderazioni in vista dell'esercizio dei poteri programmatori in

materia urbanistica; nessun pregiudizio è quindi ravvisabile

rispetto al buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, e

nemmeno in relazione all'invocato art. 32 della Costituzione, dal

momento che al comune non è precluso, come sembra invece ritenere il

giudice a quo, di far allontanare dall'abitato le industrie

insalubri.

3. - Si è costituito il Comune di San Vito di Leguzzano,

condividendo i rilievi di illegittimità costituzionale sollevati con

l'ordinanza di rimessione.

Si è costituita, altresì, la parte privata, la quale viceversa

sostiene la manifesta infondatezza della questione. Quest'ultima

all'uopo rileva che l'art. 7 della legge urbanistica (legge n. 1150

del 1942) dispone che il comune, nel suddividere con il piano

regolatore il territorio in zone caratterizzate da diverse

destinazioni, deve tener conto della realtà effettuale degli

immobili siti nelle varie zone; e ciò risulterebbe confermato

proprio dalla durata quinquennale delle previsioni urbanistiche che,

appunto per non essere irreali, devono tener conto il più possibile

della effettiva situazione dei luoghi.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie, sia la

parte privata costituita che la Regione Veneto ribadendo le

rispettive tesi difensive. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno

1985, n. 61 che, in relazione alla suddivisione, da parte del piano

regolatore generale, del territorio comunale in zone territoriali

omogenee, prevede che "nelle zone di tipo D vanno comprese anche le

parti del territorio già destinate, totalmente o parzialmente, a

insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati".

Ad avviso del giudice a quo detta previsione, comportando

necessariamente che lo strumento urbanistico debba dare atto della

preesistente destinazione produttiva delle singole parti del

territorio comunale, violerebbe: a) gli artt. 5 e 128 della

Costituzione, ledendo l'autonomia dei comuni cui non sarebbe lasciata

alcuna discrezionalità nell'esplicazione dei loro poteri di

programmazione e governo del territorio; b) l'art. 128 della

Costituzione, perché la competenza legislativa regionale in materia

urbanistica trova comunque un limite nei principi dettati dalle leggi

generali in tema di autonomie locali ed in particolare da quella che

affida al comune di determinare il contenuto dei piani regolatori

generali; c) l'art. 97 della Costituzione, perché la limitazione dei

poteri del comune pregiudicherebbe il buon andamento della pubblica

amministrazione che presuppone sempre scelte ben ponderate; d) l'art.

32 della Costituzione, perché l'obbligo per il comune di destinare a

zone industriali le aree in cui preesistano impianti produttivi,

inciderebbe sulla salubrità dell'ambiente, che potrebbe essere

compromessa dalla localizzazione di industrie pericolose, della cui

esistenza il comune dovrebbe prendere atto senza alcuna autonoma

valutazione.

2. - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità

per irrilevanza, dedotta dalla Regione intervenuta, la quale sostiene

che la questione sarebbe stata "artificiosamente" proposta, dal

momento che il giudice, una volta ritenuti infondati il primo ed il

terzo motivo di ricorso, relativi alla illegittimità della

reiterazione del vincolo a verde pubblico, avrebbe dovuto adottare

"uguale o analoga decisione anche per il secondo motivo" perché

"anche di fronte al problema dell'insediamento industriale non poteva

non valere la preclusione rappresentata dall'essere il vincolo a

verde pubblico null'altro che una conferma e reiterazione di vincolo

già operante ed accettato".

Osserva la Corte che l'anzidetto profilo investe un ambito

estraneo al giudizio di costituzionalità, implicando valutazioni che

attengono al merito della controversia e non risultando che

quest'ultima possa essere risolta indipendentemente dalla questione

di costituzionalità (sent. n. 112 del 1993, ord. n. 139 del 1988;

nonché, a contrario, sentt. nn. 154 e 8 del 1993 e ordd. nn. 96 del

1993 e 424 del 1992) dato che il giudice a quo ha prospettato in

maniera plausibile (sentt. nn. 344, 238, 163, 103 del 1993, 436 del

1992 e 396 del 1988) che deve fare applicazione della norma impugnata

ai fini della decisione.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Come si è già ricordato, nell'ordinanza di rimessione si

sostiene che la norma impugnata (art. 24, terzo comma, della legge

della Regione Veneto n. 61 del 1985), nello stabilire che le parti

del territorio comunale, anche parzialmente già destinate ad

insediamenti produttivi, debbano essere classificate in zona

territoriale omogenea di tipo D, limiterebbe, in violazione dei

parametri costituzionali in precedenza indicati, il potere del comune

di determinare in modo autonomo il contenuto del piano regolatore

generale.

Osserva la Corte che, nel sollevare la questione, il giudice a quo

muove da un'inesatta premessa interpretativa attribuendo alla

disposizione di cui all'art. 24, terzo comma, della legge in parola

una portata diversa da quella che le è propria, ove si consideri la

norma nel contesto in cui si colloca. Difatti l'art. 24 si limita a

descrivere le caratteristiche delle zone territoriali omogenee in cui

il piano regolatore generale deve suddividere il territorio ed, in

particolare, il terzo comma, cioè la parte dell'articolo oggetto

dell'incidente di costituzionalità, prevede che nelle zone di tipo D

"vanno comprese anche le parti del territorio già destinate,

totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti industriali o

ad essi assimilati", senza per questo obbligare il comune a rendere

immodificabili aree comprese nelle stesse zone sulle quali

preesistano insediamenti produttivi. Ciò è confermato dall'art. 30

della legge, il quale stabilisce che il piano regolatore generale

individua le zone territoriali omogenee di tipo D, indicando fra le

altre componenti, al punto 3), gli impianti esistenti "che si

confermano nella loro ubicazione". Risulta così di tutta evidenza

che resta pur sempre nella disponibilità del comune, in sede di

redazione del piano, di confermare o meno nella loro ubicazione gli

impianti industriali esistenti, per cui solo dopo tale conferma

assume rilievo la previsione dell'art. 24, terzo comma, circa

l'inclusione nelle zone di tipo D delle parti del territorio già

destinate ad insediamenti industriali.

Non sussiste pertanto la lamentata limitazione delle competenze

comunali in materia di pianificazione urbanistica, il cui contenuto

rimane, anche per gli aspetti considerati, affidato alle

discrezionali determinazioni degli organi cui spetta di provvedere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, terzo comma, della legge della Regione Veneto 27 giugno

1985 n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio), sollevata,

in riferimento agli artt. 5, 32, 97 e 128 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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