Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, primo

comma, della legge della Regione Campania 13 dicembre 1985, n. 54

(Coltivazione di cave e torbiere), ordinanza emessa il 16 marzo 1992,

dal Pretore di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico

di Buonaurio Mattia, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Campania;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Udito l'avv. Livio Cacciafesta per la Regione Campania;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Buonaurio

Mattia, imputato dei reati di cui agli articoli 1-sexies della legge

8 agosto 1985 n. 431, 734 del codice penale e 21 della legge 10

maggio 1976, n. 319 (esecuzione di attività estrattiva senza

autorizzazione; alterazione di bellezze naturali e scarico in alveo

fluviale senza autorizzazione), il Pretore di Santa Maria Capua

Vetere, sezione distaccata di Capua, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 36, primo comma, della

legge regionale della Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, in

materia di coltivazione di cave e torbiere.

La norma impugnata prevede che la coltivazione delle cave in atto

alla data di entrata in vigore della legge può essere proseguita

purché, entro sei mesi dalla stessa data, l'esercente presenti

domanda seguendo la procedura e allegando la documentazione prevista

dall'articolo 8 della stessa legge. L'autorizzazione regionale, che

consente il proseguimento dell'attività di coltivazione, deve essere

negata quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i

vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici,

derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

Ha sostenuto il Pretore che tale norma verrebbe a creare una

ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno

intrapreso l'esercizio dell'attività estrattiva in epoca anteriore

alla legge regionale n. 54 del 1985 e coloro che l'hanno intrapresa

in epoca posteriore alla citata legge. Una norma siffatta

costituirebbe, inoltre, un'illegittima interferenza della Regione

nella potestà punitiva, riservata in via esclusiva al legislatore

statale. Essa, infine, verrebbe a cagionare un irreparabile danno al

valore dell'integrità ambientale.

Il remittente ha osservato che l'articolo 36, primo comma, della

legge regionale della Campania, consentirebbe il conseguimento

dell'autorizzazione anche a seguito di un mero silenzio

(inadempimento) da parte dell'ente regione. In tal modo l'attività

di coltivazione di cava verrebbe ad essere resa lecita sine die in

contrasto con la normativa statale ed in particolare con l'articolo

1-sexies della legge n. 431 del 1985.

Sussisterebbe, pertanto, una violazione dell'articolo 3 della

Costituzione, palesandosi una disparità di trattamento

ingiustificata tra i coltivatori di cava della regione Campania e

quelli delle altre regioni, nonché, nella categoria dei coltivatori

di cava campani che esercitano l'attività estrattiva in zona

vincolata, tra coloro che hanno iniziato la loro attività prima o

dopo l'entrata in vigore della legge.

La norma violerebbe anche l'articolo 25, secondo comma, della

Costituzione, poiché la regione, in contrasto con la legge 431 del

1985 (articolo 1-sexies), avrebbe interferito nella materia penale.

La norma impugnata urterebbe, infine, contro l'articolo 9 della

Carta, in quanto verrebbe a ledere il bene oggetto della tutela

paesaggistica.

La rilevanza della questione risiederebbe nel fatto che l'imputato

avrebbe presentato la domanda per la continuazione dell'attività

estrattiva in una zona soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi

dell'articolo 1, lettera c), della legge n. 431 del 1985, in una zona

cioè in cui l'autorizzazione andrebbe negata, secondo la previsione

della norma impugnata (terzo comma dell'art. 36 della legge regionale

n. 54 del 1985).

2. - È intervenuta la Regione Campania, in persona del Presidente

pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura regionale che ha

chiesto pronunciarsi l'inammissibilità, l'improcedibilità o,

comunque, l'infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale sottoposte all'esame della Corte.

Ha affermato l'Avvocatura regionale che è del tutto destituita di

fondamento la censura di irragionevole disparità di trattamento,

creata dalla norma impugnata, fra quanti avevano in atto la

coltivazione di una cava al momento della sua entrata in vigore e

quanti hanno invece intrapreso l'attività in un momento successivo.

La Regione Campania avrebbe, infatti, sottoposto l'attività di

coltivazione di cave ad una disciplina rigorosa, caratterizzata

dall'approvazione del piano regionale del settore estrattivo entro

due anni dall'entrata in vigore della legge, "nel quadro delle

esigenze generali di difesa dell'ambiente e di sviluppo economico

regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia" (art.

2). Epperò, atteso il carattere di rilevante interesse nazionale che

rivestirebbe l'attività in questione, la regione non avrebbe non

potuto disciplinare la fase transitoria con una specifica

disposizione normativa, pena la "completa paralisi" del settore

estrattivo. Non vi sarebbe, dunque, alcuna irragionevole disparità.

E non sussisterebbe neppure la pretesa violazione dell'art. 25,

secondo comma, della Costituzione in quanto la regione non avrebbe in

alcun modo illegittimamenteinterferito nella materia penale.

L'imputato, è vero, avrebbe presentato la domanda di

proseguimento dell'attività estrattiva allo scopo di ottenere il

provvedimento autorizzatorio, ma il comportamento omissivo della

Regione Campania non lo facultava, a termini della legge regionale in

questione, a proseguire nell'attività. Ciò perché l'autorizzazione

dovrebbe essere negata, trovandosi la cava in una zona soggetta al

vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1, lettera e), della legge

n. 431 del 1985 e l'inadempimento della regione non potrebbe

trasformare un'attività illecita in attività lecita. Al momento

dell'entrata in vigore della legge regionale n. 54 del 13 dicembre

1985, il vincolo di inedificabilità e immodificabilità delle aree

fluviali era inoltre già operativo in virtù del decreto legge n.

312 del 27 giugno 1985, successivamente convertito nella legge 8

agosto 1985, n. 431.

La norma impugnata, infine, non potrebbe ledere il bene tutelato

dal vincolo paesaggistico, in spregio dell'art. 9 della Costituzione,

in quanto la legge espressamente prevede che l'autorizzazione sia

negata "quando l'attività estrattiva risulti in contrasto con i

vincoli urbanistici, paesaggistici, idrologici ed archeologici

derivanti da altre leggi nazionali o regionali" (art. 36, terzo

comma, legge regionale n. 54 del 1985). Del resto, il mancato

esercizio del potere-dovere di diniego dell'autorizzazione da parte

dell'ente regione non farebbe sussistere una delle condizioni

presupposte dal legislatore regionale per la prosecuzione

dell'attività estrattiva. Tale attività, vietata dalla legge

regionale, non poteva essere resa legittima dal comportamento

dell'amministrazione regionale medesima. Considerato in diritto Il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di

Capua, ha, con ordinanza del 16 marzo 1992 (registro ordinanze n. 308

del 1992), sollevato, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e

9 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale,

dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13

dicembre 1985, n. 54, in quanto la norma:

a) determinerebbe una disparità ingiustificata di trattamento

tra i coltivatori di cava della regione Campania e quelli di altre

regioni, nonché tra i coltivatori di cava della stessa regione

Campania che esercitano attività estrattiva in zona vincolata, a

seconda della data di inizio dell'attività estrattiva;

b) interferirebbe illegittimamente nella materia penale;

c) consentirebbe la grave lesione del bene soggetto alla tutela

del vincolo paesaggistico, anche in assenza dell'esercizio del

potere-dovere di diniego dell'autorizzazione da parte dell'ente

regione.

4. - La questione non è fondata.

Anche la legge regionale della Campania, contrariamente alla

vecchia legge mineraria (Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e in

conformità ad altre leggi regionali di settore, ha introdotto il regime autorizzatorio per le cave, così assoggettando a controlli

amministrativi l'utilizzazione del territorio a fini estrattivi.

Questa Corte ha già dissipato i dubbi di legittimità costituzionale

circa il regime autorizzatorio delle attività estrattive (sent. nn.

201 del 1985 e 7 del 1982 e ordinanza n. 469 del 1987) ed ha, nel

contempo, affermato la piena legittimità di una disciplina

autorizzatoria per la prosecuzione della coltivazione delle cave già

in atto (sent. n. 7 del 1982).

La legge della Regione Campania del 13 dicembre 1985, n. 54, ha

stabilito una disciplina transitoria per le cave già in essere

(articolo 36), prevedendo per il suo coltivatore la necessità di

dotarsi dell'autorizzazione regionale. La disposizione, però, ha

chiaramente stabilito il diniego dell'autorizzazione "quando

l'attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli

urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti

da altre leggi nazionali o regionali" (art. 36, terzo comma, legge

della Regione Campania n. 54 del 1985).

Orbene, poiché l'art. 7 della stessa legge regionale ha previsto

il diniego dell'autorizzazione per l'apertura di nuove cave ove si

sia in presenza di divieti, stabiliti da leggi regionali e nazionali

o dagli strumenti urbanistici comunali, e di vincoli, stabiliti ai

sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1989, n. 1497, 8

agosto 1985, n. 431, non è dato vedere quale diverso e deteriore

trattamento subirebbero i coltivatori di cava che operino o intendano

operare in zone vincolate della Regione Campania in relazione alla

data di inizio dell'attività estrattiva intrapresa o da

intraprendere. Alla luce delle cennate disposizioni della legge

regionale della Campania, l'attività di coltivazione delle cave in

zona sottoposta a vincolo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e

archeologico, è infatti rigorosamente vietata e mai potrebbe formare

oggetto di autorizzazione.

5. - Né può dirsi che la legge impugnata viene ad interferire

nella materia penale riservata al legislatore statale, poiché il

divieto dell'autorizzazione alla coltivazione di cava, anche con

riferimento alle attività già in atto alla data di entrata in

vigore della legge, non consente al cavatore di guadagnare alcuna

minina immunità o beneficio di altra sorta. Né l'inadempimento

della regione (che nel caso di specie, richiesta dell'autorizzazione

alla coltivazione di cava in zona vincolata, non avrebbe adottato il

provvedimento negativo) è idoneo a trasformare un'attività illecita

(perché lesiva del divieto stabilito da una legge dello Stato) in

un'attività lecita. Del resto, al momento dell'entrata in vigore

della legge regionale della Campania, il vincolo di inedificabilità

e immodificabilità delle aree fluviali era già in vigore in virtù

del decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985, successivamente

convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431.

6. - A maggior ragione va disatteso pure l'ultimo dei profili

indicati nell'ordinanza di rimessione, quello della lesione del bene

paesaggio tutelato dall'art. 9 della Carta costituzionale, in quanto

la norma impugnata, attraverso le disposizioni che impongono il

diniego dell'autorizzazione per l'attività cavatoria quando si sia

in presenza di un vincolo paesaggistico, è pienamente coerente con

il valore costituzionale invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma,

e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 36, primo comma, della legge della Regione Campania del 13

dicembre 1985, n. 54, sollevata dal Pretore di Santa Maria Capua

Vetere, sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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