Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8

e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 (Nuove disposizioni per la

disciplina dei prezzi) promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio

1977 dal Pretore di Salò nei procedimenti penali a carico di Caré

Rodolfo ed altri, Bertella Renata ed altro e Tosi Alessandro ed altri,

iscritte ai nn. 400, 412 e 413 del registro ordinanze 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Salò con tre ordinanze del 19 febbraio 1977, di

identico contenuto e motivazione, ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896

(Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi), in quanto sanzionano

penalmente la violazione di un precetto che verrebbe determinato

unicamente attraverso un provvedimento amministrativo (di fissazione

dei prezzi di alcuni beni) interamente sottratto - ad avviso del

Pretore - al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario.

Si dubita nell'ordinanza di rimessione che le norme impugnate

possano creare attraverso "l'arbitrio degli organi amministrativi" una

"discriminazione di categorie soggette a calmiere nel senso che il

Comitato Provinciale Prezzi, non avendo strumenti idonei, discrimina di

fatto tra i vari produttori dei beni sottoposti al calmiere; in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone parità di

trattamento in parità di situazioni".

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

osservando come, a parte la congruità della censura, così come

formulata, in rapporto all'art. 3 della Costituzione, nessuna tra le

norme impugnate porrebbe alcuna limitazione ai consueti poteri del

giudice ordinario di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo

che è chiamato ad applicare.

Conclude quindi per l'infondatezza della questione. Considerato in diritto :

La questione è infondata. Innanzitutto il giudice a quo non indica

rispetto a quale categoria generale di destinatari di norme penali si

verifichi la lamentata discriminazione che sarebbe contenuta negli

articoli impugnati. Difettando, quindi, del tutto la indicazione del

"tertium comparationis", mal si comprende in che modo si determini la

denunciata violazione del principio di uguaglianza.

La motivazione delle ordinanze dimostra, peraltro, come la

discriminazione prospettata dal pretore riguardi non un diverso

trattamento in linea generale tra soggetti che si trovano in identiche

condizioni, quanto piuttosto le eventuali differenze di trattamento che

si potrebbero avere tra i produttori dei diversi beni soggetti a

calmiere; differenze determinate da una non corretta valutazione di

mercato, per mancanza da parte degli organi pubblici (comitati dei

prezzi) di idonei strumenti di indagine, tale da rendere la fissazione

dei prezzi puramente arbitraria e da impedire, quindi, al giudice

qualsiasi sindacato sull'esercizio del potere discrezionale spettante

alla pubblica amministrazione.

Sul punto, tuttavia, questa Corte è già intervenuta con sentenza

n. 103 del 25 giugno 1957, che ha escluso l'illegittimità

costituzionale dello stesso art. 14 del D.L.C.P.S. n. 896/1947, qui

impugnato, pronunciandosi su una questione analoga, in cui si

lamentava, in relazione ad un diverso parametro costituzionale, la

mancata prefissione di criteri per l'esercizio del potere discrezionale

del CIP e dei comitati provinciali dei prezzi. La Corte in tale

occasione ha affermato che il potere di tali comitati, "lungi

dall'essere illimitato", è "collegato a elementi di natura tecnica

che ne circoscrivono l'ambito". Rilevava infatti la citata sentenza -

né vengono prospettati dal giudice a quo argomenti o profili nuovi

tali da indurre questa Corte a diversa valutazione - che la

determinazione dei prezzi è preceduta da un iter istruttorio

disciplinato legislativamente, nel corso del quale l'accertamento del

costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui fanno

parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica ma con

precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le deliberazioni

adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a precisi elementi

tecnici, non sono sfornite di garanzie giurisdizionali, potendosi

ricorrere contro di esse davanti al giudice amministrativo. Pertanto

anche in sede ordinaria il giudice penale, chiamato ad applicare le

norme impugnate, non incontra alcun ostacolo al pieno esercizio del suo

potere di controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti,

la cui violazione viene contestata all'imputato.

Mancando, quindi, lo stesso presupposto della arbitraria

discriminazione lamentata, cioè l'illimitata discrezionalità della

Pubblica Amministrazione, viene meno ogni pretesa violazione del

principio di uguaglianza (o più precisamente viene meno la pretesa

violazione del principio di imparzialità della pubblica

amministrazione, implicitamente richiamata mediante l'invocazione

dell'art. 3 Cost.), denunciata nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7, 8 e 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, nella parte

in cui sanzionano penalmente la violazione dei provvedimenti adottati

dai comitati provinciali dei prezzi, sollevata - in relazione all'art.

3 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, dalla sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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