Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/05/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55legge 35/1974

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55

della legge 4 luglio 1974, n. 35, della Regione Toscana (difesa della

fauna e regolamentazione dell'attività venatoria), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di

Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Carlo Bartaloni,

iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975;

2) ordinanza emessa il 14 aprile 1975 dal tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Adriano Carli, iscritta al n. 261 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal pretore di Pontedera nel

procedimento penale a carico di Raffaele Benevento, iscritta al n. 293

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975;

4) ordinanza emessa il 5 marzo 1975 dal pretore di Borgo San

Lorenzo nel procedimento penale a carico di Giovanni Recati ed altro,

iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975;

5) ordinanza emessa il 14 maggio 1975 dal pretore di Pontedera nel

procedimento penale a carico di Silvano Adami, iscritta al n. 359 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

6) ordinanza emessa il 30 giugno 1975 dal tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Gino Latini ed altro, iscritta al n.

488 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

7) ordinanza emessa il 30 marzo 1976 dal pretore di Arcidosso nel

procedimento penale a carico di Maggi Romolo, iscritta al n. 507 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 246 del 15 settembre 1976.

Visto l'atto d'intervento della Regione Toscana;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1977 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito l'avv. Enzo Cheli per la Regione Toscana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Bartaloni Carlo

(cui veniva addebitato di aver esercitato la caccia a selvaggina

stanziale protetta sparando con un'arma da fuoco da bordo di un

autoveicolo lungo una via di comunicazione) il pretore di

Castelfiorentino, rilevato che tale comportamento era punito dalle

disposizioni del t.u. sulla caccia (r.d. 5 giugno 1939, n. 1016) con le

pene dell'ammenda (art. 12) e della multa (art. 32) ma che dette

disposizioni erano state, nel territorio della regione Toscana,

abrogate dall'art. 55 della legge regionale della Toscana 4 luglio

1974, n. 35, e che, pertanto, non poteva al riguardo esercitarsi

l'azione penale, ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1974, in

riferimento agli artt. 70, 117 e 118 Cost., questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 55.

Le ragioni del denunziato contrasto andrebbero individuate, secondo

il giudice a quo, nel fatto che la Regione, abrogando norme penali

statali, avrebbe sconfinato dalle materie attribuite alla sua

competenza usurpando funzioni e poteri riservati dalla Costituzione al

Parlamento.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana con

deduzioni del 15 marzo 1975 chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e, comunque, infondata anche perché, contrariamente a

quanto ritenuto dal giudice a quo, la norma denunziata non avrebbe

abrogato anche le norme statali di natura penale. Su tali punti la

difesa della Regione è tornata, con maggiore ampiezza di argomenti,

con una successiva memoria del 24 febbraio 1977, richiamando una

circolare interpretativa emanata dalla Regione e facendo, altresì,

presente che nel corso del giudizio è entrata in vigore la legge 24

dicembre 1975, n. 706, con la quale lo Stato ha depenalizzato le

violazioni punite con la sola pena dell'ammenda, ivi comprese quelle in

materia di caccia.

2. - Identica questione ma in riferimento agli artt. 3, 25 e 117

Cost., è stata sollevata dal pretore di Borgo S. Lorenzo con ordinanza

del 5 marzo 1975 emanata nel corso di procedimento penale a carico di

Recati Giovanni e altro, imputati dei reati di cui agli artt. 32, 43 e

36 del t.u. sulla caccia, il primo dei quali (quello previsto dall'art.

32) punito con la pena della multa.

Secondo il giudice a quo la Regione, abrogando con il citato art.

55 anche le norme statali di natura penale, avrebbe esorbitato dai

limiti posti alla sua competenza dagli artt. 117 e 118 Cost. (creando

una irrazionale disparità di trattamento tra i "cittadini" toscani e

quelli appartenenti ad altre Regioni) ed avrebbe violato, inoltre, il

principio del giudice naturale (art. 25, comma primo, Cost.).

Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Regione Toscana

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o - comunque -

non fondata ribadendo sostanzialmente quanto già dedotto negli atti

difensivi relativi ai giudizi promossi con l'ordinanza del pretore di

Castelfiorentino.

3. - Con due diverse ordinanze di identico contenuto emesse,

rispettivamente, il 14 aprile e il 30 giugno 1975, nel corso di

procedimenti penali a carico di Carli Adriano e di Latini Gino

(imputati delle violazioni degli artt. 32 e 43 del t.u. sulla caccia la

prima delle quali punita con la multa) anche il tribunale di Pisa ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25, comma secondo (principio

della riserva di legge) e 117 Cost., questione di legittimità

costituzionale del già citato art. 55 legge Regione Toscana n. 35 del

1974, con argomenti non diversi da quelli contenuti nelle ordinanze che

precedono.

Nel giudizio non vi è stata costituzione né intervento di parte.

4. - La stessa questione di legittimità costituzionale del

predetto art. 55 è stata prospettata, infine, in riferimento agli

artt. 3 e 117 Cost. dal pretore di Arcidosso con ordinanza emessa il 30

marzo 1976 nel corso di procedimento penale a carico di Maggi Romolo e

dal pretore di Pontedera con due ordinanze, di identico contenuto,

emesse il 16 aprile e il 14 maggio 1975 nel corso di procedimenti

penali rispettivamente a carico di Benevento Raffaele e di Adami

Silvano. Come nei casi precedenti, le ordinanze sono state pronunziate

in procedimenti nei quali venivano in considerazione, oltre a

contravvenzioni punite con l'ammenda, reati puniti con la multa.

In nessuno dei tre giudizi vi è stato intervento o costituzione di

parte. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe hanno per oggetto un'identica

questione di legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno

quindi riuniti onde dar luogo ad unica decisione.

2. - Con legge 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla

difesa della fauna e la regolamentazione della attività venatoria) la

Regione Toscana ha introdotto una nuova disciplina della caccia,

ristrutturando completamente il settore secondo principi che si

discostano sotto vari aspetti da quelli cui si ispira il t.u. delle

leggi statali sulla caccia di cui al r.d. 5 giugno 1939, n. 1016. In

particolare, le sanzioni sono tutte, salvo alcune di altra fonte

espressamente richiamate, di dichiarato carattere amministrativo

anziché penale (come quelle previste dal t.u.) e l'art. 55, che

costituisce oggetto di impugnazione nel presente giudizio, dispone

testualmente che "cessano di avere applicazione tutte le norme di leggi

statali in materia di caccia ad eccezione di quelle richiamate dalla

presente legge".

3. - I giudici a quibus muovono dalla comune premessa che il

riferimento alla legislazione statale contenuto nel predetto art. 55

sia comprensivo di quella penale e prospettano il dubbio che la Regione

Toscana, così disponendo, abbia violato gli artt. 3, 25, secondo

comma, 70, 117 e 118 Cost., per aver oltrepassato i limiti posti alla

sua competenza legislativa e creato, inoltre, ingiustificate disparità

di trattamento rispetto ad identiche trasgressioni verificatesi in

altra parte del territorio nazionale. Per il pretore di Borgo S.

Lorenzo - infine - la norma denunziata violerebbe anche la garanzia

costituzionale del giudice naturale (art. 25 comma primo Cost.) in

quanto essa comporterebbe la sottrazione al giudice precostituito per

legge statale.

4. - Secondo la difesa della Regione (che si è costituita né

giudizi promossi con le ordinanze n. 112 e 335 del 1975 emesse,

rispettivamente, dal pretore di Castelfiorentino e dal pretore di Borgo

S. Lorenzo) a seguito dell'entrata in vigore - in corso di causa -

della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha depenalizzato le

contravvenzioni punite con la sola ammenda, ivi comprese quelle in

materia di caccia, sarebbe venuta meno la rilevanza della questione

sollevata con le ordinanze in epigrafe.

L'eccezione è peraltro infondata in quanto, come si è già

accennato in narrativa, le ordinanze risultano tutte emesse in giudizi

riguardanti non soltanto contravvenzioni punite con l'ammenda, ma anche

altri reati puniti con la multa, e, quindi, non depenalizzati dalla

citata legge n. 706 del 1975.

5. - La difesa della Regione assume, inoltre, che la premessa da

cui muovono le ordinanze di rimessione sarebbe errata, in quanto il

sopra richiamato disposto dell'art. 55 nell'escludere ogni ulteriore

applicazione delle norme statali in materia di caccia non avrebbe

abrogato anche le sanzioni penali poste dal t.u. delle leggi sulla

caccia. Ciò sarebbe confermato - tra l'altro - dalla circolare 7

ottobre 1974 n. prot. V6700/7.1.2. emanata dalla Regione Toscana e

secondo la quale le norme penali statali in materia di caccia non

sarebbero state oggetto di abrogazione.

Ma tale interpretazione (il cui accoglimento porterebbe a ritenere

l'infondatezza della questione sollevata) non può essere condivisa.

Infatti, a parte l'ovvio rilievo che quella contenuta in una circolare

non può mai assumere il valore di interpretazione autentica di una

norma di legge, è agevole osservare che la formulazione dell'art. 55,

quanto mai ampia e comprensiva, esprime chiaramente la volontà del

legislatore regionale di attribuire alla legge n. 35 del 1974 efficacia

abrogativa anche delle norme penali statali in materia di caccia.

L'accoglimento di questa tesi, d'altronde, trova conforto non solo nel

testo letterale della norma denunziata ma anche in numerose

disposizioni della stessa legge Regione Toscana n. 35 del 1974 (come ad

es. l'art. 19) che richiamano esplicitamente le sanzioni penali

previste dal testo unico delle leggi sulla caccia: tale richiamo

sarebbe stato evidentemente superfluo, data l'identità della materia

in esame, se la Regione non avesse inteso, con la norma in questione,

abrogare anche le norme penali statali. Decisiva è dunque la

circostanza che dopo alcune incertezze, l'orientamento della

giurisprudenza ordinaria, e in specie anche quello della Corte di

cassazione, si è consolidato in quest'ultimo senso: nel senso cioè,

che la disposizione denunziata debba essere intesa come abrogante le

sanzioni penali statali previste dal t.u. sulla caccia. È noto infatti

che questa Corte, pur potendo interpretare con autonomia di giudizio e

di orientamenti sia la norma impugnata che quella di raffronto, non

può non tenere in debito conto una costante interpretazione

giurisprudenziale che attribuisce al precetto legislativo un

determinato significato.

6. - Se così va interpretata la disposizione denunziata appare

evidente in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost. la

fondatezza della questione sollevata.

La fonte del potere sanzionatorio penale non può risiedere che

nella legislazione dello Stato. Muovendo da tale premessa questa Corte

ha costantemente escluso, fin dalla sentenza n. 3 del 1956, che, per il

solo fatto di avere autonoma potestà normativa in determinate materie,

le Regioni, anche a statuto speciale, dispongano del potere sia di

introdurre, sia di rimuovere o variare con proprie leggi norme penali

nelle materie stesse (sent. n. 21 e 51 del 1957, 68 del 1963, 26 del

1966).

E in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale della

disposizione denunziata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge

Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35 (recante disposizioni sulla

"difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria"),

nella parte in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte

le norme di legge statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle

espressamente richiamate dalla legge suddetta, non esclude dall'effetto

abrogativo le norme di legge statali aventi natura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:79 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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